MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

 

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DEL PERSONALE DEL RUOLO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE SARDEGNA CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER GLI INCARICHI AGGIUNTIVI art. 26 CCNL AREA V – DIRIGENZA SCOLASTICA

 

Il giorno 5 aprile 2004, presso la sede della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, ha avuto luogo l’incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al d.d.g. n. 7385 del 26.08.2003 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente contratto, per la definizione dei criteri generali per la determinazione dei compensi per gli incarichi aggiuntiv art. 26 CCNL AREA V.

LE PARTI

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche con particolare riguardo agli artt. 24 e 53;

VISTO il C.C.N.Q. 24.11.1998 sulla definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, nonché il successivo C.C.N.Q. 9.8.2000 istitutivo dell’area V riferita alla dirigenza scolastica;

VISTO il C.C.N.L. per il personale dell’area V della dirigenza scolastica relativo al periodo 1.9.2000 – 31.12.2001, sottoscritto in data 1.3.2002, con particolare riguardo all’art. 26;

VISTO il C.I.N. per il personale dell’area V della dirigenza scolastica, relativo al periodo 1.9.2000 – 31.12.2001, sottoscritto in data 23.9.2002, con particolare riguardo all’art.9;

VISTA la direttiva del n. 1 del 1° marzo 2000diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica in materia di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti;

VISTE le circolari ministeriali prot. n. 642 e 752, rispettivamente del 12 e 30 maggio 2003;

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata

Le disposizioni del presente contratto mirano a disciplinare i compensi per gli incarichi aggiuntivi ricoperti di anno in anno dai dirigenti scolastici.

Le disposizioni di cui al comma 1, per tutti gli incarichi conferiti in ragione dell’ufficio dirigenziale o per i compensi di attività deliberate, tenuto conto che la normativa definita a livello regionale è subordinata al CIN sottoscritto il 23.09.2002 e che il trattamento accessorio relativo agli anni 2001 e 2002 è stato già definito in applicazione del C.I.R. del 28.03.2003, trovano applicazione dal 23 settembre 2003 e rimangono in vigore fino a quando non venga stipulato un successivo contratto integrativo.

ART. 2 – Onnicomprensività della retribuzione del dirigente scolastico

1. In base al principio di onnicomprensività sancito dall.art.24 del D.L.vo 30.3.2001 n.165 il trattamento economico dei dirigenti scolastici determinato dal vigente contratto collettivo è remunerativo non solo di ogni funzione e compito attribuito ma altresì di qualsiasi incarico, anche a carattere non continuativo, ad essi conferito in ragione dal loro ufficio o comunque conferito, in quanto dirigente, dall’Amministrazione scolastica o su designazione della stessa.

Ne consegue che il dirigente scolastico ha l’obbligo del versamento dei compensi (al lordo delle ritenute) derivanti dallo svolgimento degli incarichi aggiuntivi, in quanto dirigenti, conferiti dall’Amministrazione scolastica, in ragione del loro ufficio, al fondo regionale per il trattamento accessorio dirigenziale.

2. Detto principio, in considerazione della specificatà dell’Area V della dirigenza scolastica, trova applicazione nei limiti posti dall.art.26 del CCNL secondo cui gli incarichi aggiuntivi dei dirigenti scolastici vanno distinti in tre categorie:

a) incarichi obbligatori conferiti dall’Amministrazione scolastica;

b) incarichi diversi da quelli sub a) conferiti dall’Amministrazione presso cui i dirigenti

prestano servizio, ovvero da altre pubbliche Amministrazioni o da terzi, in ragione

dell’ufficio dirigenziale;

c) incarichi assunti sulla base di finanziamenti esterni.

ART. 3 . Incarichi obbligatori di cui al comma 1° dell.art.26 del CCNL.

1. Gli incarichi obbligatori, che il dirigente scolastico è tenuto ad accettare, sono quelli tassativamente elencati nel comma 1° dell’art.26 del CCNL, conferiti dall.Amministrazione scolastica. Essi sono:

a) presidenza di commissioni d.esami di stato conclusivi dei corsi di studio d.istruzione

secondaria superiore;

b) presidenza di commissione d.esame di licenza media;

c) reggenza d.altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale;

d) presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre;

e) direzione e/o docenza in corsi di formazione aggiornamento per il personale della scuola (dirigenziale, docente, educativo ed ATA);

f) funzione di commissario governativo.

Per amministrazione scolastica. si intendono gli Uffici centrali e regionali del MIUR, compresi i centri dei servizi amministrativi, quali articolazioni sul territorio degli uffici regionali,nonché le istituzioni scolastiche autonome.

2. I compensi sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti e devono essere interamente corrisposti agli interessati.

ART. 4 . Incarichi non obbligatori di cui al comma 2° dell.art.26 del CCNL.

1. I dirigenti scolastici possono accettare anche gli incarichi rientranti nella categoria prevista dal 2° comma dell.art.26 del CCNL.

Rientrano in questa tipologia:

  • gli incarichi conferiti in ragione del loro ufficio dirigenziale o comunque conferiti dall’Amministrazione presso cui i dirigenti prestano servizio diversi da quelli dell’articolo precedente. In questo caso per Amministrazione si devono intendere tutti gli organi del MIUR, comprese le istituzioni scolastiche autonome;
  • gli incarichi conferiti, in ragione dell’ufficio dirigenziale, da altre Amministrazioni
  • pubbliche o da terzi, direttamente o su designazione dell’Amministrazione di appartenenza.

2. Tutti i compensi dovuti dall’Amministrazione o da terzi confluiscono integralmente nel fondo regionale, per essere destinati alla retribuzione di posizione e di risultato di tutti i dirigenti scolastici.

3. Si conviene che, allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti scolastici che svolgono gli incarichi di cui al presente articolo, sarà loro corrisposto dall.Ufficio Scolastico Regionale, in relazione a ciascun incarico svolto una quota pari al 30% della somma che confluisce al fondo regionale. Questa quota verrà attribuita in aggiunta alla retribuzione di risultato eventualmente spettante.

ART. 5 . Incarichi non obbligatori di cui al comma 2° dell.art.26 del CCNL assunti sulla base di finanziamenti esterni.

1. I dirigenti scolastici possono assumere incarichi, in funzione del loro ufficio dirigenziale, a seguito di deliberazione del consiglio di circolo o d’istituto, per l’attuazione di iniziative e la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti totalmente esterni, quali, ad esempio, Fondo Sociale Europeo, fondi strutturali ovvero risorse finanziarie assegnate dagli EE.LL., IFTS, EE. ed aziende private.

2. Si conviene, allo scopo di incentivare i dirigenti scolastici verso nuove attività di potenziamento dell’offerta formativa possibilmente con il reperimento di risorse finanziarie messi a disposizione da terzi, che la parte del compenso da corrispondere al dirigente scolastico interessato sia corrisposto in misura pari all.80% dalla Direzione Regionale in aggiunta alla retribuzione di risultato eventualmente spettante.

ART. 6 . Incarichi i cui compensi non rientrano nella onnicomprensività della retribuzione.

1. Competono direttamente ai dirigenti scolastici i compensi relativi ad incarichi non collocabili tra quelli previsti dall.art.26 del CCNL, conferiti da Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle di appartenenza e da terzi non in ragione dell’ufficio dirigenziale,bensì in ragione di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla specifica formazione, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

ART. 7 . Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici presso il Dipartimento della Funzione Pubblica

Tutti gli incarichi conferiti ai Dirigenti scolastici devono essere oggetto di comunicazione all’Anagrafe delle prestazioni, alle scadenze prestabilite.

ART. 8 . Adempimenti operativi.

1. I compensi spettanti ai dirigenti scolastici per l’espletamento degli incarichi di cui ai precedenti artt.4 e 5 devono essere versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata, amministrato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze:

capo XIII, capitolo 3408, art.3.

L’Amministrazione, l’ente o ‘.istituzione che deve corrispondere ad un dirigente scolastico un compenso, dispone il versamento in c/entrata di una somma pari al compenso lordo spettante, con esclusione dell'I.R.A.P. che dovrà essere versata dalle amministrazioni erogatrici del compenso alle Regioni territorialmente competenti.

Il versamento della somma verrà riferito al singolo dirigente scolastico - non sono, pertanto, ammessi versamenti collettivi o cumulativi - e nella causale del versamento verranno indicati:

• cognome e nome del dirigente per il quale si effettua il versamento;

• codice fiscale;

• sede di servizio e Ufficio scolastico regionale di appartenenza;

• periodo di riferimento.

2. Alla fine di ogni esercizio finanziario la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio (ex Servizio per gli affari economico-finanziari del MIUR) provvederà ad effettuare la rilevazione di tutte le entrate affluite al suddetto capitolo e allo specifico articolo 3, riguardante i compensi dei dirigenti scolastici.

All'inizio dell'anno successivo, sempre a cura della citata Direzione generale del MIUR sarà richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione, su base regionale, delle somme accertate, da imputare ai pertinenti capitoli di bilancio dei rispettivi Uffici scolastici regionali.

3. A seguito della riassegnazione, da parte della citata Direzione generale del MIUR, delle somme confluite al Ministero dell’Economia e delle Finanze, le quote dei compensi dovuti, rispettivamente, per gli incarichi di cui ai precedenti artt. 4 e 5 verranno restituite dall’Ufficio Scolastico Regionale ai dirigenti scolastici interessati in occasione dell’annuale liquidazione della retribuzione a risultato.

4. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione. Quanto già adottato precedentemente in materia è fatto salvo, ove i relativi provvedimenti non siano in contrasto con le disposizioni generali del CCNL , del CIN e della normativa di riferimento

ART. 9 . Norma finale.

A norma dell.art.47 ss. d.lgs. 30/3/2001 n.165, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale.

 

LE PARTI FIRMATARIE

PER LA PARTE PUBBLICA

dr. Armando Pietrella Direttore Generale USR Sardegna ____________________________

dr.Giambattista Porrà Dirigente Ufficio III USR Sardegna ____________________________

 

PER LA PARTE SINDACALE

C.G.I.L.- Scuola Renato Monticolo _______________________

(dirigenti scolastici)

C.I.S.L. - Scuola Felice Catasta – Pino Ciulu _______________________

(dirigenti scolastici)

U.I.L. - Scuola _______________________

(dirigenti scolastici)

S.N.A.L.S. - CONFSAL Luciano Cariccia _______________________

(dirigenti scolastici)

A.N.P./CIDA Antonio Pinna _______________________