Con l'entrata in vigore dello Statuto
delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998) ogni istituto scolastico deve
analizzare il proprio Regolamento adeguandolo alle norme previste. In particolare
l'articolo 2 riguardante i diritti degli studenti risulta di particolare interesse
affinché i principi in esso contenuti non rimangano delle mere aspirazioni ma possano
tradursi nella quotidianità. Così, ad esempio, il diritto alla partecipazione attiva e
responsabile degli studenti alla vita della comunità scolastica implica conseguenze
rilevanti: si riconosce il diritto dello studente a partecipare ai processi decisionali
della scuola, sia attraverso i canali tradizionali (Consiglio di Classe e Consiglio
d'Istituto), sia attraverso la creazione di nuovi spazi di partecipazione che consentano
agli studenti un coinvolgimento diretto nelle scelte più importanti della comunità
scolastica (ad esempio alcune scuole hanno formato delle commissioni paritetiche con gli
studenti per la stesura del Piano dell'Offerta Formativa).
Il regolamento d'istituto è l'attuazione dello Statuto in ogni scuola, deve dunque
dichiarare le modalità, gli spazi i tempi di azione degli studenti, deve stabilire le
regole che garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le
componenti scolastiche e prevedere eventuali sanzioni . Risulta evidente lo stretto legame
tra regolamento d'istituto e piano dell'offerta formativa del quale il regolamento
costituisce norma e garanzia di attuazione. E' indispensabile, quindi, che la formulazione
dei regolamenti sia affidata ad una commissione in cui siano rappresentate tutte le
componenti scolastiche, studenti, famiglie, docenti, tutti quelli cioè legati dal patto
espresso nel POF e dal fine ultimo del successo formativo di ogni ragazzo. L'adesione ad
un regolamento condiviso fin dalla sua formulazione si configura per tutti come assunzione
di responsabilità e di consapevolezza del proprio ruolo e del proprio contributo per
migliorare la partecipazione al processo di riforma scolastica.
Il Piano dell'Offerta Formativa e il Regolamento d'Istituto sono strumenti fondamentali
per delineare un sistema di regole condiviso nell'ambito dell'autonomia scolastica. La
modifica del Regolamento d'Istituto diviene quindi un'occasione per ripensare, in modo
democratico e con particolare attenzione al criterio dell'inclusione, i processi
decisionali e il sistema dei rapporti tra le varie componenti della comunità scolastica.
In considerazione del fatto che lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti sostanzia la
cittadinanza studentesca e il sistema di partecipazione e rappresentanza, il Regolamento
d'Istituto dovrebbe analizzare anche gli aspetti legati alla partecipazione studentesca.
Occorre quindi individuare i comportamenti che configurano mancanze disciplinari; le
sanzioni previste per queste mancanze; in le sanzioni alternative; regolare la
composizione, la procedura di nomina e il funzionamento dell'Organo di Garanzia interno;
determinare le forme di dialogo tra studenti e istituzioni scolastiche sulle scelte in
tema di programmi, didattica, criteri di valutazione, scelta dei libri, ecc.
individuare le modalità di esercizio del diritto di associazione, di uso dei locali,
dell'organizzazione delle attività, ecc.
Elementi qualificanti del regolamento
d'istituto sono:
- regolamentazione dell'assistenza allo studio (learning
center, attività di tutoraggio,
)
- attenzione alla valutazione
- flessibilità del regolamento
- coerenza tra il regolamento e il piano dell'offerta
formativa
- comitato studentesco (autoregolamentato, con potere
decisionale in base al D.P.R. 567/1996);
- linguaggio semplice e comprensibile.
Di seguito riportiamo un esempio di regolamento di
istituto elaborato in conformità ai principi e alle norme dello Statuto delle studentesse
e degli studenti e del Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il testo
è una rielaborazione, curata dall'Ufficio studenti di alcuni regolamenti stilati
nell'ambito del Progetto S.O.S., la cui scheda illustrativa è riportata nel capitolo
Alcune esperienze.
Si tratta di un'utile base di partenza, uno spunto di riflessione in vista
dell'elaborazione dei regolamenti delle singole istituzioni scolastiche che, naturalmente,
devono tenere conto soprattutto della propria specifica realtà e dei propri specifici
bisogni.
REGOLAMENTO D'ISTITUTO
Art. 1
Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle
Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del
Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo
1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni.
È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
Art. 2
Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della
comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza
che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e
secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni
circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica
italiana.
Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza
interna all'Istituto quali: regolamenti di classe, regolamenti specifici per l'utilizzo
degli spazi attrezzati, regolamento del Comitato Studentesco, regolamento dell'Assemblea
degli Studenti, procedure attuative.
È inoltre possibile dotarsi di altri regolamenti specifici, compresi quelli per
disciplinare l'assemblea di classe. Detti regolamenti sono redatti e adottati, salvo
diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione
attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità scolastica.
Art. 3
La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo
studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda
sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola
democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di
sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della
libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai
contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i
genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno,
inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze
sociali e culturali organizzate esterne ala scuola. Sono considerati assolutamente
incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di
intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie
componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di
violenza e discriminazione.
Art. 4
La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di
apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli
studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso
si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della
flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità
definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a
far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato
dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha
pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le
corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto
diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.
Art. 5
Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le
modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta
delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e
condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
Art. 6
Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata,
attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di
orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della
professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto
all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi
individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero approfondimento, tutoring,
learning center) tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum
lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e
sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi
dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.
Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad
attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di
forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si
impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le
verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni che
precedono la successiva prova. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi
scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire
la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.
La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni
di ritardo e di svantaggio.
Art. 7
Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle
decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza
delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di
valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in
particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera
scolastica.
Art. 8
Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria
opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le
decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle
condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate
dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni
finali (secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato studentesco, dal Piano
dell'Offerta Formativa e dalle normative vigenti).
Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti
distribuiti alle singole persone. Il Consiglio di Istituto decide le modalità di
affissione e pubblicizzazione dei documenti redatti dalle assemblee delle singole
componenti.
Art. 9
Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati; in
particolare le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro
formazione educativa. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e
responsabile alla vita della Scuola. Gli studenti partecipano, intervenendo in ogni fase
dell'elaborazione e della decisione, con una rappresentanza paritetica alle commissioni
incaricate di volta in volta di promuovere iniziative e attività.
Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante
deposito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96
e sue modifiche e integrazioni. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della
scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le
modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni.
Art. 10
La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare
liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul
profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito
scolastico.
Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La
partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe
ai fini della valutazione complessiva dello studente.
Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal d.P.R. 567/96
e sue modifiche e integrazioni. Il Comitato studentesco ha parere obbligatorio in fase di
decisione e organizzazione di ogni iniziativa.
La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una
strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso
autonomo da parte degli studenti (conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli
spazi attrezzati).
Art. 11
Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno
diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti
interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà.
Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto
salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori
hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli
direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di
profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto
della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Lo studente al compimento del diciottesimo anno di
età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità
di agire ed in particolare dalla predetta legge 31 dicembre 1996, n. 675; il trattamento
dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica potrà
avvenire, da allora in poi, solo con il suo consenso scritto.
Art. 12
Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della
Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti.
La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi
linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali.
La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e
attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.
La scuola organizza servizi alla persona e di counseling anche nell'ambito del Centro
Informazione e Consulenza. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente,
rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di
massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture
adeguate agli studenti portatori di handicap.
Art. 13
I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un
contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato
esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle
reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di
vita.
Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi
al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e
non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto
riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della
normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art.1.
Art. 14
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli
impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo.
Ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo
stesso rispetto che questi ultimi devono loro.
Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito
regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con
assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di
evacuazione" dell'edificio scolastico.
Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici,
comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
A deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura
nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente
scolastico.
Art. 15
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica.
Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre
offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica
(sanzioni alternative).
Art. 16
Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative
sanzioni sono state raccolte in quattro tabelle, che fanno riferimento:
- alle infrazioni disciplinari non gravi, facilmente
verificabili e individuali (tabella A)
- alle infrazioni disciplinari gravi e individuali (tabella
B)
- alle infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente
(tabella C)
Art. 17
Per l'irrogazione delle sanzioni alle lettere f) e g) e per i relativi ricorsi si
applicano le disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994,
n.297. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle sopra individuate è ammesso
ricorso da parte degli studenti entro quindici giorni dalla comunicazione della loro
irrogazione all'organo di garanzia interno alla scuola costituito a norma dell'art. 7.
I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una
procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e
seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa
fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da
comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso
dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della sanzione ai sensi dell'art. 6.2
del presente regolamento. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo di
disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.
Art. 18
L'Organo di Garanzia (OG) è composto da: 2 docenti, eletti dal Collegio Docenti 2
studenti (di cui 1 del biennio e 1 del triennio eletti separatamente) 1 genitore, eletto
dal Comitato Genitori 1 rappresentante del personale non docente 1 presidente (scelto
dallo stesso OG) che sia attualmente esterno alla scuola (potrebbe essere un ex
docente/genitore/studente, un rappresentante indicato dal Comune, un esperto che collabora
abitualmente con la scuola...) con la funzione di mediare tra le diverse componenti e di
fornire un punto di vista esterno rispetto alla scuola (vanno comunque precisate le
competenze che questa figura deve possedere, le risorse a disposizione dell'OG ed
eventuali forme di retribuzione per i partecipanti).
Le elezioni avvengono all'inizio di ogni anno scolastico, secondo le modalità definite da
ogni singola componente.
L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari (diverse dalle sospensioni) e nei conflitti in
merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia
interesse.
Le funzioni dell'OG sono:
- controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite
interviste, questionari, statistiche...)
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito
delle indagini effettuate)
- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti
- informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di
materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi)
- assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di
Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive
- assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di
allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4,
comma 8 dello Statuto)
- intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda
necessario.
Il ricorso all'OG avviene entro 15 giorni
dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da parte dello studente o da
chiunque ne abbia interesse.
In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per
permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può
consultare un esperto anche esterno alla scuola.
Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le
parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le
parti si devono attenere.
La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito
spazio.
L'OG si riunisce obbligatoriamente nei mesi di ottobre, febbraio e maggio per procedere
all'attività di valutazione del funzionamento del Regolamento secondo le modalità
prestabilite.
Le riunioni dell'OG devono almeno prevedere la presenza di 4 eletti (tra cui almeno 1
studente) per avere validità legale.
Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese a maggioranza o per consenso, a discrezione
dell'OG stesso. L'OG ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad avere una formazione
specifica e/o una supervisione di esperti su temi attinenti la propria funzione (ad
esempio: la risoluzione dei conflitti, la negoziazione, la normativa scolastica...).
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