Decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092
(in S. O. alla GU 9 maggio 1974, n. 120)
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato
Premessa
PARTE I - DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.- Soggetti del diritto.
Art. 2.- Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici.
Art. 3.- Ritenute sugli assegni di attività.
Art. 4.- Cessazione dal servizio per limiti di età.
Art. 5.- Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto.
Art. 6.- Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi.
Art. 7.- Membri del Governo e parlamentari.
TITOLO II - SERVIZI COMPUTABILI
Capo I - Servizi dei dipendenti statali
Art. 8.- Computo.
Art. 9.- Cessazione dal servizio seguita da riammissione.
Capo II - Servizi computabili a domanda
Art. 10.- Disposizioni comuni.
Art. 11.- Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi.
Art. 12.- Servizi resi ad enti diversi.
Art. 13.- Periodi di studi superiori e di esercizio professionale.
Art. 14.- Servizi ammessi a riscatto.
Art. 15.- Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento.
Art. 16.- Personale postelegrafonico.
Art. 17.- Corsi di istruzione per i servizi telefonici.
Capo III - Aumenti nel computo dei servizi
Art. 18.- Campagne di guerra.
Art. 19.- Servizio di navigazione e servizio su costa.
Art. 20.- Servizio di volo.
Art. 21.- Servizio di confine.
Art. 22.- Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena.
Art. 23.- Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze
disagiate.
Art. 24.- Servizi scolastici.
Art. 25.- Servizio degli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici.
Art. 26.- Servizi prestati in colonia e in territorio somalo.
Art. 27.- Servizio prestato in zona di armistizio.
Capo IV - Disposizioni speciali
Art. 28.- Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali.
Art. 29.- Servizi scolastici.
Art. 30.- Servizio ferroviario.
Art. 31.- Navigazione mercantile.
Art. 32.- Studi superiori richiesti agli ufficiali.
Art. 33.- Servizio prestato dai legionari fiumani.
Art. 34.- Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici.
Art. 35.- Ex combattenti partecipanti a esami riservati e vincitori di concorsi annullati.
Art. 36.- Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi.
Art. 37.- Servizio reso nella m.v.s.n..
Art. 38.- Servizio prestato dal personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440.
Capo V - Disposizioni comuni
Art. 39.- Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo unico.
Art. 40.- Servizio effettivo e servizio utile.
Art. 41.- Servizi non computabili.
TITOLO III - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA NORMALE
Capo I - Personale civile
Art. 42.- Diritto al trattamento normale.
Capo I - Personale civile
Art. 43.- Base pensionabile.
Art. 44.- Misura del trattamento normale.
Art. 45.- Personale della carriera diplomatica.
Art. 46.- Personale dell'Amministrazione dell'interno.
Art. 47.- Personale scolastico.
Art. 48.- Dipendenti civili affetti da tubercolosi.
Art. 49.- Personale già in servizio nel territorio di Trieste.
Art. 50.- Personale addetto alla commutazione telefonica.
Art. 51.- Benefici combattentistici.
Capo II - Personale militare
Art. 52.- Diritto al trattamento normale.
Art. 53.- Base pensionabile.
Art. 54.- Misura del trattamento normale.
Art. 55.- Ufficiali in ausiliaria.
Art. 56.- Ufficiali nella riserva o in congedo assoluto.
Art. 57.- Richiamo in servizio di militari pensionati.
Art. 58.- Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la
cessazione dal servizio.
Art. 59.- Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari
dell'Aeronautica.
Art. 60.- Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo per i
militari non appartenenti all'Aeronautica.
Art. 61.- Servizi antincendi e Corpo forestale.
Art. 62.- Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa italiana e dell'ordine
di Malta.
Art. 63.- Militari invalidi di guerra.
TITOLO IV - TRATTAMENTO PRIVILEGIATO
Art. 64.- Diritto alla pensione.
Art. 65.- Misura della pensione privilegiata per il personale civile non operaio.
Art. 66.- Misura della pensione privilegiata degli operai.
Art. 67.- Misura della pensione privilegiata dei militari.
Art. 68.- Assegno rinnovabile per i militari.
Art. 69.- Indennità per una volta tanto per i militari.
Art. 70.- Aggravamento.
Art. 71.- Criteri di classificazione.
Art. 72.- Coesistenza di più infermità.
Art. 73.- Perdita dell'organo superstite.
Art. 74.- Computo dell'indennità di aeronavigazione di volo e di paracadutismo.
Art. 75.- Servizi antincendi e Corpo forestale.
Art. 76.- Allievi delle accademie militari.
Art. 77.- Malattie tropicali.
Art. 78.- Ricovero in ospedali psichiatrici.
Art. 79.- Opzione per trattamento a carico di Governi esteri.
Art. 80.- Servizio di guerra.
TITOLO V - TRATTAMENTO DI REVERSIBILITÀ
Art. 81.- Coniuge superstite.
Art. 82.- Orfani.
Art. 83.- Genitori.
Art. 84.- Fratelli e sorelle.
Art. 85.- Condizioni economiche.
Art. 86.- Sussistenza e cessazione delle condizioni previste.
Art. 87.- Consolidamento.
Art. 88.- Misura della pensione di reversibilità e dell'assegno alimentare.
Art. 89.- Misura dell'indennità per una volta tanto.
Art. 90.- Reversibilità dell'assegno rinnovabile.
Art. 91.- Scomparsa e irreperibilità.
Art. 92.- Trattamento privilegiato di reversibilità.
Art. 93.- Trattamento speciale.
TITOLO VI - ASSEGNI ACCESSORI
Art. 94.- Tredicesima mensilità.
Art. 95.- Tredicesima mensilità: personale militare sfollato.
Art. 96.- Assegno di caroviveri.
Art. 97.- Sospensione della tredicesima mensilità e dell'assegno di caroviveri.
Art. 98.- Quote di aggiunta di famiglia.
Art. 99.- Indennità integrativa speciale.
Art. 100.- Assegno di superinvalidità.
Art. 101.- Assegno complementare.
Art. 102.- Assegno di incollocamento.
Art. 103.- Assegno di previdenza.
Art. 104.- Assegno di incollocabilità.
Art. 105.- Non cumulabilità.
Art. 106.- Aumento di integrazione.
Art. 107.- Indennità di assistenza e di accompagnamento.
Art. 108.- Assegno di cura.
Art. 109.- Assegno per cumulo di infermità.
Art. 110.- Assegno speciale annuo.
Art. 111.- Indennità speciale annua.
TITOLO VII - RIUNIONE E RICONGIUNZIONE DI SERVIZI
Capo I - Disposizioni generali
Art. 112.- Riunioni di servizi statali.
Art. 113.- Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali.
Art. 114.- Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti.
Art. 115.- Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla ricongiunzione.
Art. 116.- Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e di Sicilia.
Art. 117.- Rifusione del trattamento già liquidato.
Art. 118.- Disposizioni comuni.
Capo II - Disposizioni speciali
Art. 119.- Dipendenti transitati per legge dallo Stato a enti diversi, o viceversa.
Art. 120.- Servizi con iscrizione ai fondi speciali per il personale postelegrafonico e
telefonico.
Art. 121.- Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione.
Art. 122.- Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di istruzione.
Art. 123.- Insegnanti elementari e personale scolastico già comunale.
TITOLO VIII - RAPPORTI CON L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Art. 124.- Costituzione della posizione assicurativa.
Art. 125.- Contributi.
Art. 126.- Casi di esclusione.
Art. 127.- Annullamento della posizione assicurativa.
Art. 128.- Personale militare volontario.
Art. 129.- Operai.
TITOLO IX - CUMULO DI PENSIONI E STIPENDI
Art. 130.- Pensione normale diretta e trattamento di attività.
Art. 131.- Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi.
Art. 132.- Effetti del precedente servizio in caso di cumulo.
Art. 133.- Divieto di cumulo.
Art.134.- Reiscrizioni a casse di previdenza.
Art. 135.- Personale in servizio alla data del I marzo 1966.
Art. 136.- Trattamento di attività e pensione di reversibilità.
Art. 137.- Trattamento economico di sfollamento.
Art. 138.- Pensioni a carico dell'I.N.P.S.
Art. 139.- Pensione privilegiata.
Art. 140.- Pensione di reversibilità.
TITOLO X - RITENUTE SULLA PENSIONE - RECUPERO DI CREDITI - PRESCRIZIONE
DELLE RATE
Art. 141.- Ritenute sulla pensione.
Art. 142.- Ritenute non operate sugli assegni di attività.
Art. 143.- Sequestro, pignoramento, cessione.
Art. 144.- Recupero dell'equo indennizzo.
PARTE II - PROCEDIMENTO
TITOLO I - DOCUMENTAZIONE, RISCATTO E RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI
Art. 145.- Dichiarazione dei servizi e documentazione.
Art. 146.- Trasmissione della dichiarazione.
Art. 147.- Servizi e periodi computabili a domanda.
Art. 148.- Applicabilità delle disposizioni degli articoli precedenti.
Art. 149.- Definizione della domanda di computo.
Art. 150.- Pagamento del contributo di riscatto.
Art. 151.- Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio.
Art. 152.- Determinazione della pensione capitalizzata.
Art. 153.- Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.
TITOLO II - LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
Capo I - Trattamento normale diretto e di reversibilità
Sezione I. - Trattamento normale diretto
Art. 154.- Competenza.
Art. 155.- Cessazione dal servizio per limiti di età.
Art. 156.- Altri casi di cessazione dal servizio.
Art. 157.- Liquidazione di ufficio.
Sezione II - Trattamento normale di reversibilità
Art. 158.- Competenza.
Art. 159.- Liquidazione in caso di decesso in servizio.
Art. 160.- Liquidazione in caso di morte del pensionato.
Art. 161.- Reversibilità ordinaria del trattamento privilegiato.
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 162.- Liquidazione provvisoria.
Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di reversibilità
Sezione I - Organi e competenza
Art. 163.- Amministrazione centrale.
Art. 164.- Altri uffici.
Art. 165.- Commissioni mediche ospedaliere.
Art. 166.- Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Sezione II. - Trattamento privilegiato diretto
Art. 167.- Iniziativa d'ufficio o su domanda.
Art. 168.- Presentazione e contenuto della domanda.
Art. 169.- Ammissibilità della domanda.
Art. 170.- Istruttoria.
Art. 171.- Adempimenti dell'ufficio.
Art. 172.- Accertamenti sanitari.
Art. 173.- Spese di ricovero.
Art. 174.- Mancata presentazione agli accertamenti sanitari.
Art. 175.- Verbale della commissione medica ospedaliera.
Art. 176.- Trasmissione degli atti all'amministrazione centrale.
Art. 177.- Casi in cui è richiesto il parere del comitato.
Art. 178.- Pareri del Ministero della sanità e del collegio medico legale.
Art. 179.- Provvedimento dell'amministrazione centrale.
Art. 180.- Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al trattamento
privilegiato diretto.
Art. 181.- Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno.
Art. 182.- Scadenza dell'assegno rinnovabile.
Art. 183.- Aggravamento.
Sezione III - Pensione privilegiata di reversibilità
Art. 184.- Decesso in servizio.
Art. 185.- Adempimenti degli uffici.
Art. 186.- Decesso del titolare di trattamento diretto.
Art. 187.- Provvedimento della amministrazione centrale.
Art. 188.- Trattamento speciale.
Art. 189.- Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla pensione
privilegiata di reversibilità.
Art. 190.- Rinvio.
Capo III - Disposizioni comuni
Art. 191.- Decorrenza e durata della pensione e degli assegni.
Art. 192.- Domanda di liquidazione.
Art. 193.- Comunicazione del decreto.
Art. 194.- Inabilità a proficuo lavoro.
Art. 195.- Competenza per gli assegni accessori.
Art. 196.- Quote di aggiunta di famiglia.
TITOLO III - PAGAMENTI
Art. 197.- Pagamento delle pensioni e degli assegni.
Art. 198.- Arrotondamento.
Art. 199.- Nomina del rappresentante.
Art. 200.- Documenti validi per la riscossione.
Art. 201.- Pagamento dei ratei insoluti.
Art. 202.- Adeguamento delle norme sui pagamenti e sulla imputazione delle spese per
pensioni.
TITOLO IV - REVOCA E MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO
Art. 203.- Competenza.
Art. 204.- Motivi.
Art. 205.- Iniziativa e termini.
Art. 206.- Effetti.
Art. 207.- Revoca o modifica su domanda nuova.
Art. 208.- Perdita del diritto alla pensione di reversibilità.
PARTE III - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DELL'AZIENDA
AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
TITOLO I - FONDO PENSIONI
Art. 209.- Disposizioni di carattere generale.
Art. 210.- Fondo ed entrate del Fondo.
Art. 211.- Ritenute a carico degli iscritti.
TITOLO II - SERVIZI COMPUTABILI
Art. 212.- Servizi resi alle ferrovie dello Stato con iscrizione al Fondo pensioni.
Art. 213.- Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo pensioni.
Art. 214.- Servizi resi ad enti diversi.
Art. 215.- Servizio di ruolo reso allo Stato ed altri servizi computabili ai fini del trattamento
di quiescenza a carico dello Stato.
Art. 216.- Servizi computabili a domanda.
Art. 217.- Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi.
Art. 218.- Disposizioni comuni.
TITOLO III - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
Art. 219.- Diritto al trattamento normale.
Art. 220.- Base pensionabile.
Art. 221.- Calcolo delle competenze accessorie.
Art. 222.- Misura del trattamento normale.
Art. 223.- Dipendenti affetti da tubercolosi.
Art. 224.- Dipendenti da imprese appaltatrici di servizi.
Art. 225.- Diritto alla pensione privilegiata.
Art. 226.- Misura della pensione privilegiata.
Art. 227.- Trattamento di confronto - Aggravamento.
Art. 228.- Casi particolari.
Art. 229.- Diritto al trattamento di reversibilità.
Art. 230.- Misura della pensione di reversibilità.
Art. 231.- Misura dell'indennità una tantum - Criteri di ripartizione.
Art. 232.- Pensione privilegiata di reversibilità - Morte del dipendente in attività di servizio.
Art. 233.- Pensione privilegiata di reversibilità - Morte del pensionato.
Art. 234.- Scomparsa e irreperibilità.
Art. 235.- Pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale "equo trattamento".
Art. 236.- Assegni accessori.
Art. 237.- Riunione di servizi.
Art. 238.- Casi particolari di riunione di servizi.
Art. 239.- Ricongiunzione di servizi resi alle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici.
Art. 240.- Disposizioni comuni.
Art. 241.- Posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.
Art. 242.- Cumulo di pensioni e stipendi.
Art. 243.- Ritenute.
TITOLO IV - PROCEDIMENTO
Art. 244.- Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi.
Art. 245.- Liquidazione del trattamento di quiescenza normale.
Art. 246.- Trattamento privilegiato diretto - Iniziativa - Competenza.
Art. 247.- Trattamento privilegiato diretto - Istruttoria.
Art. 248.- Trattamento di reversibilità - Morte in servizio del dipendente.
Art. 249.- Trattamento di reversibilità - Morte dell'iscritto in quiescenza.
Art. 250.- Disposizioni comuni.
Art. 251.- Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento.
PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 252.- Data di entrata in vigore.
Art. 253.- Norme sulla competenza degli uffici periferici.
Art. 254.- Norme abrogate.
Art. 255.- Norme sul controllo e sull'impugnabilità dei provvedimenti in materia di riscatto.
Art. 256.- Casi in corso di trattazione.
Art. 257.- Domande presentate dopo l'entrata in vigore del testo unico.
Art. 258.- Applicabilità a domanda di norme del testo unico.
Art. 259.- Revisione di provvedimenti.
Art. 260.- Riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali.
Art. 261.- Riscatto di servizi resi ad enti diversi.
Art. 262.- Pensioni a onere ripartito.
Art. 263.- Pensione dell'I.N.P.S.
Art. 264.- Assegno personale per titolari di pensione di reversibilità.
Art. 265.- Benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95.
Art. 266.- Personale del Ministero della difesa.
Art. 267.- Incaricati tecnici.
Art. 268.- Operai dei monopoli di Stato.
Art. 269.- Personale scolastico dell'ex comune di Fiume.
Art. 270.- Personale addetto alla tenuta di Racconigi.
Art. 271.- Matrimoni anteriori al 24 febbraio 1958.
Art. 272.- Orfani di dipendente o di pensionato deceduto anteriormente al I gennaio 1958.
Art. 273.- Ciechi titolari di pensione di reversibilità.
Art. 274.- Procedimenti amministrativi in corso.
Art. 275.- Regolamento.
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della legge 27 dicembre 1947 Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della suddetta legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per
l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la
programmazione economica;
E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
TESTO UNICO DELLE NORME SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI
DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO
PARTE I - DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.- Soggetti del diritto.
I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di
quiescenza a carico del bilancio dello Stato, secondo le norme del presente testo unico.
Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli impiegati civili e gli operai
dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati
e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i
militari delle Forze armate dei Corpi di polizia.
Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i dipendenti civili si
applicano anche al personale non di ruolo.
Art. 2.- Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici.
Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta:
a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali; per essi
continuano ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti, fatta eccezione per il personale
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il quale si applicano le disposizioni
contenute nella terza e nella quarta parte del presente testo unico;
b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi inferiori a un
anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli
istituti professionali e di istruzione artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di
quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti;
c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle norme anteriori all'entrata in vigore del
presente testo unico, abbiano optato per l'iscrizione alla suddetta assicurazione generale.
Nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o fondi speciali rinviano alle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, si intendono applicabili le disposizioni del
presente testo unico.
Art. 3.- Ritenute sugli assegni di attività.
Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni pensionabili spettanti ai dipendenti
statali in attività di servizio sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro
secondo le norme concernenti il trattamento economico di attività.
In ogni caso la misura percentuale della ritenuta sugli assegni pensionabili è pari a quella
prevista per lo stipendio, paga o retribuzione relativi.
Art. 4.- Cessazione dal servizio per limiti di età.
Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del
sessantacinquesimo anno di età; gli operai sono collocati a riposo al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, se uomini, e del sessantesimo anno di età, se donne.
I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma
hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di
età.
Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il
collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengono a particolari
categorie e quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza
della cessazione dal servizio nonché le norme che prevedono il trattenimento in servizio
dopo il raggiungimento dei limiti fissi di età.
La cessazione dal servizio del personale militare per il raggiungimento di limiti di età
nonché tutte le altre cause di cessazione dal servizio dei dipendenti statali, sia civili che
militari, restano regolate dalle norme concernenti lo stato giuridico.
Art. 5.- Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto.
Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di reversibilità, non si perde per
prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto
per il trattamento di reversibilità dagli art. 81, comma settimo, e art. 86, comma secondo.
Art. 6.- Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi.
Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo
ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto
dall'interessato.
La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo comunque
valutabili ai fini di quiescenza. Sono salvi i casi in cui è consentito il cumulo di impieghi, ai
sensi delle norme in materia.
Art. 7.- Membri del Governo e parlamentari.
L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di dipendenti dello Stato o di altri enti
pubblici non comporta modifiche del trattamento di quiescenza spettante nella qualifica di
appartenenza.
Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici inerenti alla
funzione parlamentare.
TITOLO II - SERVIZI COMPUTABILI
Capo I - Servizi dei dipendenti statali
Art. 8.- Computo.
Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di
quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo.
Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a
quella di cessazione di tale rapporto. Per il Personale militare il computo si effettua dalla
data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dal servizio stesso.
Non si tiene conto del tempo trascorso:
a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in aspettativa per motivi di famiglia nonché dai
militari in aspettativa per motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a
domanda ovvero in qualità di richiamati senza assegni;
b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente
che comporti la privazione dello stipendio o della paga;
c) durante la detenzione per condanna penale.
E' computato in ragione della metà il tempo trascorso dal militare durante la sospensione
dall'impiego o dal servizio, fermo il disposto di cui alla lettera c) del comma precedente.
Art. 9.- Cessazione dal servizio seguita da riammissione.
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego civile o militare o del rapporto di lavoro per
condanna penale o per motivi disciplinari, cui segna la riammissione in servizio con diritto
agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale
o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione di detto
rapporto a quella di riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti, disposta
in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il
tempo decorso dalla data di risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in
servizio.
Capo II - Servizi computabili a domanda
Art. 10.- Disposizioni comuni.
A favore dei dipendenti statali per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico
del bilancio dello Stato è ammesso il computo dei servizi e dei periodi, anteriori alla
nomina, indicati dagli articoli seguenti del presente capo.
Il diritto al computo di detti servizi e periodi può essere esercitato in tutto o in parte.
Art. 11.- Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi.
Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale di cui all'art. 2,
lettere b) e c), ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi
sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art. 41.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato i contributi riscossi,
compresi quelli a carico dell'interessato, relativamente ai periodi di servizio ammessi al
computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente.
I servizi di cui al primo comma, prestati in qualità di incaricato o supplente in scuole o
istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, sono computabili per il
periodo retribuito.
Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei casi in cui i servizi
siano stati resi allo Stato con iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza; questi
ultimi verseranno allo Stato i relativi contributi.
Art. 12.- Servizi resi ad enti diversi.
I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti
locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto Pubblico sottoposti a vigilanza
o a tutela dello Stato, sono computati a domanda dell'interessato.
L'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il dipendente ha prestato servizio o è
stato iscritto ai fini di quiescenza corrisponderà allo Stato l'importo dei contributi versati,
compresi quelli a carico dell'interessato, in relazione al periodo ammesso al computo ai fini
del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i servizi ricongiungibili con quelli
statali secondo le norme contenute nel successivo titolo VII.
Art. 13.- Periodi di studi superiori e di esercizio professionale.
Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per
l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione
rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o
in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei
corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 6 per
cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione
della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda è presentata
dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo
stipendio.
Il riscatto può essere esercitato per i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno
accademico di iscrizione.
Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria, un
determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, è ammesso anche il riscatto totale o
parziale di detto periodo nonché dei periodi di pratica necessari per il conseguimento della
abilitazione professionale, verso corresponsione di un contributo pari al 18 per cento dello
stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo
riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è
calcolato sull'ultimo stipendio.
Il riscatto dei periodi di cui ai commi precedenti, nei limiti quantitativi indicati nei commi
stessi, è consentito anche a chi sia acceduto alla magistratura ordinaria con la qualifica di
consigliere di cassazione o alle magistrature amministrative con qualifica equiparata o
superiore a quella anzidetta nonché ai funzionari della carriera direttiva nominati fra
estranei all'amministrazione con qualifica pari o superiore a quella di dirigente generale e
ai professori universitari.
Art. 14.- Servizi ammessi a riscatto.
Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualità di:
a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria,
ai sensi dell'art. 38 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 5 del R.D.L. 14
aprile 1939, n. 636;
b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;
c) assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli
istituti di istruzione superiore;
d) incaricato tecnico di cui all'art. 2, secondo comma, della Legge 22 luglio 1960, n. 765,
anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo del personale
tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;
e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell'art. 99 del R.D.L. 8 maggio
1924, n. 745, e amanuense ipotecario;
f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero;
g) docente presso università estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti
italiani di istruzione superiore, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 della
Legge 18 marzo 1958, n. 311;
h) lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere, prima della nomina a
insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali
o di istruzione artistica, purché ricorrano le condizioni previste dall'articolo unico della
Legge 12 febbraio 1957, n. 45.
Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il dipendente statale è tenuto al
pagamento di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello
stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della
domanda, in relazione al periodo riscattato, salvo quanto disposto nei successivi commi
quarto e quinto.
Se la domanda di riscatto è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è
commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio o dell'ultima paga o retribuzione.
Per il personale indicato nelle lettere c), d) ed e), il contributo di riscatto è pari al 3 per
cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'interessato all'atto della
sua assunzione quale dipendente con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello
Stato.
Qualora il servizio di cui alla lettera f) sia stato prestato con iscrizione all'assicurazione
generale obbligatoria, si applica l'art. 11.
Art. 15.- Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento.
I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle
amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo, sono computabili a
domanda.
Si applicano, rispettivamente, l'art. 11 oppure l'art. 14, secondo che detti servizi siano stati
prestati con o senza iscrizione ad assicurazione obbligatoria.
Restano ferme, se più favorevoli, le particolari norme di computabilità contenute nelle
singole leggi di inquadramento.
Art. 16.- Personale postelegrafonico.
Sono computati a domanda i servizi resi dal personale contemplato dall'art. 22 della Legge
31 dicembre 1961, n. 1406, secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 5 agosto 1966,
n. 1296, nonché quelli prestati dal personale indicato dall'art. 86 della L. 27 febbraio 1958,
n. 119.
Sono, inoltre, computati a domanda i servizi prestati presso le aziende dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal personale che, comunque assunto,
abbia prestato servizio in qualità di operaio giornaliero, con qualsiasi mansione; si
applicano le disposizioni di cui al succitato art. 22 della L. 31 dicembre 1961, n. 1406.
Art. 17.- Corsi di istruzione per i servizi telefonici.
I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o meccanici, trascorsi prima della
nomina in ruolo presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono computati a
domanda, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente capo, in
favore degli allievi ammessi ai corsi stessi anteriormente al 26 marzo 1958.
Sono ugualmente computati a domanda i Periodi di frequenza dei corsi di istruzione e di
perfezionamento per allievi telefonisti o per allievi meccanici, di cui agli articoli 9 e 10 della
Legge 27 febbraio 1958, n. 119, trascorsi anteriormente alla nomina in ruolo presso la
suddetta Azienda di Stato.
Capo III - Aumenti nel computo dei servizi
Art. 18.- Campagne di guerra.
Il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta
ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali
prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce.
Art. 19.- Servizio di navigazione e servizio su costa.
Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è
aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari
sulla costa in tempo di guerra. E' pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione
compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli ufficiali della Marina militare
imbarcati come medici di bordo o come commissari per l'emigrazione su navi mercantili
che trasportano emigranti e al personale civile, compreso quello operaio,
dell'amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.
Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle
macchine è aumentato di due quinti.
Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a bordo di navi militari e quello
reso sulla costa in tempo di guerra è aumentato della metà.
Art. 20.- Servizio di volo.
Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennità mensili, è aumentato di
un terzo.
Art. 21.- Servizio di confine.
Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della
guardia di finanza è computato con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo
per il tempo successivo.
Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l'aumento si
calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.
Art. 22.- Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena.
Il servizio del personale militare addetto ai reparti di corsezione o agli, stabifimenti militari
di pena si computa con l'aumento di un quinto.
Art. 23.- Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze
disagiate.
Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze
disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del Ministro competente, di
concerto con quello per il tesoro, è aumentato rispettivamente della metà e di tre quarti. A
tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonché il
tempo trascorso in congedo.
Art. 24.- Servizi scolastici.
Sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo Per il tempo successivo i
servizi prestati:
a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero;
b) ai sensi della Legge 2 aprile 1968, n. 465 dagli insegnanti di ruolo ordinario della scuola
primaria presso scuole funzionanti in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da
tali paesi o da organismi internazionali;
c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non amministrata
dall'Italia.
Se i servizi indicati nel comma precedente sono stati resi in periodi diversi, per il computo
si osserva l'art. 21, comma secondo.
Sono aumentati di un terzo i servizi prestati:
a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1932-1933, nelle scuole,
anche non classificate, sia nelle località delle province di Trento e di Bolzano indicate
nell'allegato A al R.D. 27 agosto 1932, n. 1127;
b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, nelle scuole di
quinta categoria e rurali dipendenti dai provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia
ovvero site nei comuni di Tarvisio e Malborghetto;
c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o circoscrizioni
comprendenti le scuole di cui alle lettere a) e b).
La disposizione del comma precedente si applica anche per gli insegnanti elementari che,
a partire dall'anno scolastico 1940-1941, prestarono servizio in scuole di quinta categoria
e rurali già dipendenti dai provveditorati agli studi di Pola e di Fiume nonché per il
personale direttivo o ispettivo, titolare di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole
suddette.
Art. 25.- Servizio degli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici.
Il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un
quarto. Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di
interruzione del servizio.
I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.
Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori
insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale I maggio 1919, n. 1100.
Art. 26.- Servizi prestati in colonia e in territorio somalo.
Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane è aumentato della metà per i primi due
anni e di un terzo per il tempo successivo.
Nelle stesse misure è aumentato il servizio prestato in Somalia durante l'amministrazione
fiduciaria italiana o in attuazione dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato
somalo.
Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo articolo, il servizio
prestato in Libia, quello prestato nelle altre colonie italiane e quello di cui al secondo
comma si computano separatamente; si applica, per il computo di ciascuno di detti servizi,
il secondo comma dell'art. 21.
Art. 27.- Servizio prestato in zona di armistizio.
Il servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra 1914-18 o in altre zone indicate dal
R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 1925, è aumentato della metà per i primi due anni e di un terzo
per il tempo successivo; si osserva, per il computo, il secondo comma dell'art. 21.
Capo IV - Disposizioni speciali
Art. 28.- Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali.
Per gli effetti del presente testo unico il periodo trascorso con assunzione di responsabilità
di Governo è equiparato al servizio reso nelle carriere direttive degli impiegati civili dello
Stato.
Ai fini del trattamento di quiescenza, ai membri del Governo si applicano le disposizioni
concernenti il personale dirigente dello Stato.
E' equiparato al servizio militare quello prestato:
a) dai partigiani combattenti della guerra di liberazione nazionale;
b) dal personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;
c) dal personale militarizzato di diritto ai sensi delle relative disposizioni;
d) dal personale militare e dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana nonché dal
personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di
Malta, in tempo di guerra al seguito delle Forze armate o in qualità di trattenuto per
esigenze di carattere eccezionale.
E' inoltre equiparato al servizio prestato in qualità di dipendente statale quello reso alle
dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste.
Art. 29.- Servizi scolastici.
Il servizio di insegnamento prestato in qualità di incaricato o supplente annuale, in virtù di
nomina conferita dal provveditore agli studi di Bolzano ai sensi dell'art. 12, secondo
comma, del D.Lvo C.P.S. 16 maggio 1947, n. 555, è riconosciuto per intero come servizio
di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza.
Per gli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso dell'abilitazione specifica,
abbiano prestato, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lvo 7 maggio 1948, n. 1188,
servizi presso i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento, è computabile
tutto il servizio prestato sino all'assunzione in ruolo.
Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole dipendenti dallo Stato, iscritti al
soppresso Monte pensioni anteriormente al I ottobre 1942 e assoggettati a ritenuta in
conto entrate del tesoro dal I ottobre 1948, hanno diritto al computo della totalità dei servizi
prestati nelle scuole elementari.
Salvo quanto disposto nel comma precedente, il servizio prestato fino al 30 settembre
1948 dagli insegnanti elementari, con iscrizione al soppresso Monte pensioni, si computa,
ai fini del trattamento di quiescenza del dipendente statale, secondo le norme della legge
6 febbraio 1941, n. 176 e successive modificazioni.
Nei confronti degli insegnanti delle scuole indicate nel titolo IV della legge 6 febbraio 1941,
n. 176 (1) , il computo del servizio prestato anteriormente all'iscrizione al Monte pensioni si
effettua secondo le norme contenute nel titolo suddetto.
Nei confronti del personale che abbia prestato servizio in qualità di insegnante presso asili
costituiti in ente morale, senza iscrizione al soppresso Monte pensioni, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 19 della legge 13 giugno 1952, n. 690.
Art. 30.- Servizio ferroviario.
Nel caso in cui il dipendente statale, con trattamento di quiescenza a carico del bilancio
dello Stato, abbia precedentemente prestato servizio in qualità di agente di ruolo
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, detto servizio si computa secondo le
norme relative al trattamento di quiescenza del personale ferroviario.
L'onere del trattamento liquidato è a totale carico dello Stato.
Art. 31.- Navigazione mercantile.
Per coloro che hanno prestato servizio militare nella Marina è computabile, in ragione della
metà della sua durata, il precedente servizio di navigazione su navi nazionali della marina
mercantile.
Art. 32.- Studi superiori richiesti agli ufficiali.
Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato
richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di
conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale
dei relativi corsi.
Si computano altresì gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore
al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio
permanente effettivo o per l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la
nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.
Art. 33.- Servizio prestato dai legionari fiumani.
Il servizio prestato nella milizia legionaria fiumana dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio
1921 si computa come servizio reso allo Stato.
Art. 34.- Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici.
Per i dipendenti cessati dal servizio per motivi politici o razziali e successivamente
riassunti, il periodo intercorso dalla cessazione alla riassunzione è computabile ai sensi
dell'art. 6 del D.Lvo 19 ottobre 1944, n. 301, in relazione al R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9;
per i dipendenti non di ruolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della
legge 28 dicembre 1950, n. 1079 e nell'art. 73 della legge 5 marzo 1961, n. 90.
Il servizio prestato nei ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo
è computabile a norma dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079.
E' computabile ai sensi della legge 12 febbraio 1957, n. 46, il servizio prestato dagli
insegnanti elementari e medi, di lingua tedesca, il cui rapporto d'impiego era stato
interrotto nel periodo dal 1922 al 1930 in relazione alla situazione politica del tempo
oppure nel 1940 in seguito agli accordi italo-germanici sulle opzioni.
Restano ferme le disposizioni relative alla valutazione dei servizi prestati da profughi e
rimpatriati, contenute nell'art. 6 del D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito con
modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.
Art. 35.- Ex combattenti partecipanti a esami riservati e vincitori di concorsi annullati.
In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante concorsi
riservati ai sensi dell'art. 1 del R.D. 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'art. 1 del decreto
legislativo 26 marzo 1946, n. 141 e che erano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1
del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari, è computabile, ai fini
del trattamento di quiescenza, il tempo intercorso fra la data di decorrenza della loro
nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di
coloro che parteciparono ai concorsi originari.
Per gli stessi fini di cui sopra, è retrodatata al 26 luglio 1943 la decorrenza della nomina in
ruolo degli impiegati civili in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, avvenuta dopo la predetta data con graduatorie di merito formate in
sostituzione di quelle già approvate alla data del 26 luglio 1943 e successivamente
annullate per l'eliminazione delle preferenze e del relativo punteggio attribuito ad alcuni
candidati per meriti fascisti o demografici.
Art. 36.- Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi.
Gli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli enti pubblici soppressi con
il D.Lvo 23 novembre 1944, n. 369, che siano stati assunti in servizio presso le
amministrazioni dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28
dicembre 1950, n. 1079, possono riscattare il periodo di effettivo servizio prestato presso
gli enti di previdenza.
Per gli insegnanti di educazione fisica provenienti dai soppressi enti ai quali erano stati
demandati i servizi scolastici per l'insegnamento di detta disciplina, si applicano le
disposizioni contenute nel D.Lvo C.P.S. 29 maggio 1947, n. 936, nella legge 24 luglio
1954, n. 601, e nella legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Per i dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana che abbiano optato per la
conservazione del rapporto d'impiego a contratto tipo ai sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio
1954, n. 431, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 20 ottobre 1954, n. 1090, e
nella legge 18 marzo 1968, n. 350.
Per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura si applicano le
disposizioni della legge 22 febbraio 1951, n. 64.
Per il personale della soppressa Opera nazionale per i ciechi civili si applicano le
disposizioni dell'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 382.
Resta salva ogni altra disposizione sulla computabilità, anche ai fini del trattamento di
quiescenza, di servizi resi presso amministrazioni o enti pubblici soppressi nonché di
particolari periodi connessi alla prestazione di tali servizi.
I servizi non indicati nel presente testo unico, che, ai sensi di disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore del testo unico stesso, fossero valutabili ai fini del trattamento di
quiescenza a carico del bilancio dello Stato, sono ammessi al computo in base a dette
disposizioni; per l'esercizio del diritto da parte degli interessati si osservano i termini
stabiliti dall'art. 147.
Art. 37.- Servizio reso nella m.v.s.n..
Il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente resi nella disciolta milizia
volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità sono valutabili ai sensi dell'art. 4,
lettera a), della legge 20 marzo 1954, n. 72.
Sono valutabili, altresì , i periodi successivi allo scioglimento della milizia trascorsi in
prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermità riconosciute
contratte in guerra o per causa di guerra.
I servizi prestati nelle legioni libiche permanenti della milizia volontaria per la sicurezza
nazionale, eccedente il periodo corrispondente a quello di leva, nonché quelli prestati da
militari delle Forze armate dello Stato in qualità di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa
della milizia stessa sono valutabili se resi presso reparti mobilitati in tempo di guerra
dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in operazioni di grande polizia coloniale.
I servizi prestati nella milizia forestale, nella milizia portuale e nella milizia stradale si
computano rispettivamente, ai sensi del regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465, della legge
25 maggio 1939, n. 890, e del regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1554; sono altresì
valutabili i servizi resi nella milizia confinaria.
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 si applica anche per gli appartenenti alla
disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sue specialità e milizie speciali.
Art. 38.- Servizio prestato dal personale di cui al R.D. 18 febbraio 1923, n. 440.
Nei confronti del personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, il servizio
prestato anteriormente al passaggio nell'amministrazione italiana è computato secondo le
norme degli ordinamenti di provenienza.
Capo V - Disposizioni comuni
Art. 39.- Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo unico.
Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del
presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole.
Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini
del trattamento di quiescenza.
Art. 40.- Servizio effettivo e servizio utile.
Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e periodi computabili in
quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti di cui al precedente capo ILI,
costituisce il servizio effettivo; con l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile.
Se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d'anno, la frazione superiore a sei
mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.
Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da computare aumenti previsti dal capo III
del presente titolo, il servizio utile è arrotondato secondo il disposto del comma
precedente, ma in tal caso la parte costituita dal servizio effettivo non si arrotonda.
Art. 41.- Servizi non computabili.
I periodi di servizio reso allo Stato, che abbiano determinato o concorso a determinare il
trattamento pensionistico derivante da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o
a fondi sostitutivi o integrativi di essa oppure derivante da iscrizione obbligatoria a speciali
fondi di previdenza, non sono computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale,
neppure mediante riscatto.
Non sono riscattabili né altrimenti computabili ai fini del trattamento di quiescenza, i servizi
relativi a incarichi conferiti ai sensi dell'art. 380 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come
sostituito dall'art. 152 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, ovvero ai sensi di analoghe
disposizioni, anche se detti servizi siano assistiti da iscrizione all'assicurazione generale
obbligatoria o ad altri fondi.
TITOLO III - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA NORMALE
Capo I - Personale civile
Art. 42.- Diritto al trattamento normale.
Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per
infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha
compiuto quindici anni di servizio effettivo.
Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso di cessazione dal
servizio, il dipendente civile ha diritto alla pensione normale se ha compiuto venti anni di
servizio effettivo.
Alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico spetta, ai fini del compimento
dell'anzianità stabilita nel secondo comma, un aumento del servizio effettivo sino al
massimo di cinque anni.
Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto a
un'indennità una volta tanto purché abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.
Art. 43.- Base pensionabile.
Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili,
la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e
dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata
del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del
D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15
novembre 1973, n. 734 per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello
Stato;
c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'art. 1 della legge 16
novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio,
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i
servizi telefonici;
d) assegno annuo previsto dall'art. 12 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella
legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti
di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
e) assegno annuo previsto dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale
ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria
ed artistica;
f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'art. 1 della legge 27 dicembre
1973, n. 851, per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
g) assegno personale previsto dall'art. 202 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere
considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la
valutazione nella base pensionabile.
Art. 44.- Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo
è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per
ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.
Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a
quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente e ridotta di
1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile.
L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni
anno di servizio utile.
Art. 45.- Personale della carriera diplomatica.
Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari e i consiglieri di ambasciata, collocati a riposo ai
sensi dell'art. 111 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, hanno diritto alla pensione normale se
hanno compiuto cinque anni di servizio effettivo.
Ai fini della misura della pensione, il servizio utile è aumentato di cinque anni.
Qualora con tale aumento il servizio utile non raggiunga venti anni, il servizio prestato con
le qualifiche di cui al primo comma è aumentato di un terzo non oltre il raggiungimento di
venti anni di servizio utile.
L'indennità per una volta tanto spettante al personale di cui al presente articolo, che abbia
prestato almeno un anno di servizio effettivo, è pari allo stipendio e agli altri assegni
pensionabili dovuti nell'ultimo anno di servizio, al netto di ogni ritenuta.
Art. 46.- Personale dell'Amministrazione dell'interno.
Ai prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di servizio ai sensi dell'art. 238 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente. Ai fini
dell'aumento previsto nel terzo comma di detto articolo si considera il servizio prestato in
qualità di prefetto.
Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 45 si applicano anche agli ispettori
generali capi di pubblica sicurezza e ai questori, dispensati o collocati a riposo per gravi
ragioni di servizio ai sensi dell'art. 249 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
I funzionari di pubblica sicurezza, al compimento di trentacinque anni di servizio, hanno
diritto ad essere collocati a riposo con un aumento di cinque anni del servizio utile a
pensione.
Il secondo comma del precedente art. 45 si applica anche al personale dei ruoli organici
transitori del soppresso servizio speciale riservato dell'amministrazione civile del Ministero
dell'interno, collocato a riposo al compimento di trentacinque anni di servizio effettivo; è
escluso il personale con qualifica di elettrotecnico capo o di elettrotecnico principale.
Le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminili hanno diritto alla pensione
normale dopo quindici anni di servizio effettivo, purché abbiano compiuto il cinquantesimo
anno di età, fermo restando il disposto dell'art. 42, comma primo; in caso di dimissioni,
l'aumento massimo di servizio effettivo di cui al terzo comma dell'art. 42 è stabilito, per il
personale anzidetto, in otto anni. Nel caso di collocamento a riposo per raggiunto limite di
età, il servizio utile è aumentato di cinque anni.
Resta in vigore l'art. 7 del R.D. 21 febbraio 1895, n. 10.
Art. 47.- Personale scolastico.
Il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato delle scuole e degli istituti di
istruzione secondaria, professionale o artistica, che abbia prestato servizi senza
trattamento di cattedra e per meno di diciotto ore settimanali, è commisurato a tanti
diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario
settimanale di ciascun anno di servizio.
Art. 48.- Dipendenti civili affetti da tubercolosi.
Il dipendente civile, titolare di pensione di guerra per infermità tubercolare, che cessa dal
servizio a causa di detta infermità, dichiarata contagiosa, ha diritto alla pensione normale
se ha maturato un'anzianità di almeno sette anni risultante dalla somma del servizio
effettivo e degli aumenti per campagne di guerra.
Al dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente spetta un aumento
del servizio prestato, sino al massimo di cinque anni e non oltre il raggiungimento di venti
anni di servizio effettivo. Ai fini del raggiungimento di tale limite, non si tiene conto degli
eventuali periodi di studio e degli altri periodi previsti dall'art. 13, riscattati dall'interessato.
Art. 49.- Personale già in servizio nel territorio di Trieste.
Il personale del ruolo speciale del territorio di Trieste, trattenuto ai sensi del primo e del
secondo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, che all'atto del
collocamento a riposo per limiti di età abbia prestato almeno dieci anni di servizio effettivo,
senza aver raggiunto l'anzianità prevista dal primo comma dell'art. 42, ha diritto alla
pensione normale come se avesse prestato quindici anni di servizio effettivo.
Art. 50.- Personale addetto alla commutazione telefonica.
I periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di
assistente o di capoturno da parte del personale dell'Azienda di Stato per i servizi
telefonici sono aumentati di un terzo della loro durata. Tale aumento si computa come
servizio effettivo.
Il disposto di cui al comma precedente è esteso al personale dell'Amministrazione
postelegrafonica applicato a mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capoturno
negli uffici radio p.t..
Art. 51.- Benefici combattentistici.
A favore dei dipendenti civili ex combattenti e assimilati si applicano le norme contenute
nella legge 24 maggio 1970, n. 336, nella legge 8 luglio 1971, n. 541, e nella legge 9
ottobre 1971, n. 824.
Capo II - Personale militare
Art. 52.- Diritto al trattamento normale.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o
continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di
almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.
Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il
militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata
nel comma precedente.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o
continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione
normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.
Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo è necessaria, ai fini
del diritto alla pensione normale, una anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo.
All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o
continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta
tanto purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.
Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianità di almeno venti
anni di servizio effettivo è liquidata la pensione, previa rifusione dell'indennità per una volta
tanto precedentemente percepita.
Si applicano le disposizioni richiamate dallo art. 51.
Art. 53.- Base pensionabile.
Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale
militare, escluso quello indicato nell'art. 54, penultimo comma, la base pensionabile,
costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili
sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'art. 8 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804;
b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'art. 1 della legge
27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di
vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa;
c) assegno personale previsto dall'art. 202 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al
personale militare in base all'art. 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere
considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la
valutazione nella base pensionabile.
Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello
ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a
detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli
altri assegni pensionabili inerenti a tale grado.
Art. 54.- Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di
venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto
disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il
ventesimo.
Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai
fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al
presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa.
Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma
si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non
provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri.
Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per
mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per
la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di
trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado rivestito a tale
data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento
dell'1,80.
Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.
La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi
non può superare l'80 per cento della base pensionabile.
In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe
conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di
cessazione dal servizio.
Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del
limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la
pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la
misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2.
L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di
servizio utile.
Art. 55.- Ufficiali in ausiliaria.
L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente è collocato nella categoria
dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale categoria ha diritto alla
riliquidazione della pensione con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e
degli altri assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima liquidazione,
maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, relativi
al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno
un anno, la nuova pensione è liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni
pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti periodici inerenti al
periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.
Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità o a domanda, il computo del periodo di
permanenza in tale categoria è ridotto alla metà. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria in
seguito alla cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di cui sopra è
computato limitatamente alla eventuale differenza tra il periodo stesso e l'aumento di sei
anni già computato ai sensi del terzo comma del successivo art. 63.
Non si considera il tempo trascorso in ausiliaria, durante il quale l'ufficiale abbia prestato
servizio computabile agli effetti di altro trattamento di quiescenza, salvo che l'ufficiale opti
per il computo di detto periodo ai fini della pensione militare.
Art. 56.- Ufficiali nella riserva o in congedo assoluto.
L'ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per invalidità e collocato direttamente
nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo
corrispondente a quello indicato nel primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n.
113, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri
assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1
del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo suddetto.
Analogo diritto spetta al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla
minore durata della permanenza in ausiliaria, all'ufficiale collocato nella riserva o in
congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria in applicazione degli articoli 51 e 56 della
citata legge 10 aprile 1954, n. 113.
Art. 57.- Richiamo in servizio di militari pensionati.
Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in
servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla
riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto
una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l'ultimo
stipendio percepito.
Per gli ufficiali nei cui confronti, in sede di liquidazione della pensione originaria, ha trovato
applicazione una delle percentuali previste dalla tabella n. 1 annessa al presente testo
unico, la riliquidazione è effettuata mantenendo ferme la base pensionabile e la
percentuale considerate nella precedente liquidazione, salvo, se più favorevole e purché il
richiamo sia durato almeno un anno, il diritto alla pensione liquidata sulla base dello
stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo e con l'applicazione
dell'aumento percentuale di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i sottufficiali già provvisti di
trattamento di quiescenza, che durante il servizio di richiamo conseguono la nomina a
ufficiale.
Art. 58.- Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la
cessazione dal servizio.
Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per infermità, per non
idoneità agli uffici del grado o per causa a questa corrispondente ovvero in applicazione
delle norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di quiescenza
durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono
corrisposti assegni pari a quelli di attività.
Art. 59.- Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari
dell'Aeronautica.
L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti,
ruolo servizi (ex naviganti e operatori di sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio
aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del Corpo sanitario
aeronautico che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo la pensione
normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a
tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite,
calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di
dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di
aeronavigazione e di volo.
La pensione normale di cui sopra è altresì aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30
per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti in servizio fino ad un
massimo dell'80 per cento delle indennità stesse, per ogni anno di servizio di
aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al precedente comma.
A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e
dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della
cessazione dal sevizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di
aeronavigazione e di volo, di cui al primo e secondo comma, è effettuato separatamente
per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di
ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti
all'atto della cessazione dal servizio.
Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure più
favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati.
Per i periodi anteriori al I luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è
assimilata a quella svolta sugli aviogetti.
Art. 60.- Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo per i
militari non appartenenti all'Aeronautica.
Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all'Aeronautica che
abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano
percepito l'indennità di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, la pensione e
l'indennità per una volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette indennità nella misura
e con i limiti previsti nell'art. 59.
Agli effetti della determinazione dell'aliquota di cui al primo comma, gli ufficiali che abbiano
percepito l'indennità di aeronavigazione sono equiparati agli ufficiali dell'Arma aeronautica,
ruolo naviganti, e quelli che abbiano percepito l'indennità di volo agli ufficiali del genio
aeronautico, ruolo ingegneri.
Art. 61.- Servizi antincendi e Corpo forestale.
Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di
concetto dei servizi antincendi nonché agli ufficiali forestali provenienti dalla soppressa
milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli
ufficiali.
Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai fini della liquidazione
del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le aliquote spettanti ai pari grado dell'Arma dei
carabinieri.
Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del
Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le
corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma
dell'art. 52.
Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento percentuale della
base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo è di 3,60.
Art. 62.- Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa italiana e dell'ordine
di Malta.
Per il personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, per il
personale militarizzato e per quello della Croce rossa italiana e dell'Associazione dei
cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, di cui all'art. 28, lettere b), c) e d), si
osservano le disposizioni applicabili ai militari dell'Esercito appartenenti alle categorie del
congedo, salvo quanto disposto nel comma successivo.
Il cappellano militare collocato in congedo perché rivestito della dignità vescovile ha diritto
alla pensione prevista per l'ufficiale che cessa dal servizio permanente per l'età.
Art. 63.- Militari invalidi di guerra.
Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo, per invalidità contratta a
causa di guerra o per aver conseguito trattamento pensionistico di guerra ha diritto alla
pensione normale se ha raggiunto nove anni di servizio utile di cui sei di servizio effettivo.
In mancanza di tale anzianità, spetta un assegno integratore del trattamento di guerra,
liquidato dal Ministero del tesoro e corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima
normale quanti sono gli anni di servizio utile.
Ai fini della misura della pensione normale e dell'assegno integratore, il servizio utile è
aumentato di sei anni.
Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare perde i benefici di cui ai
precedenti commi a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione di detto
trattamento.
Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo stato giuridico non possa
aver luogo la riammissione in servizio permanente o continuativo ovvero, trattandosi di
ufficiale, il collocamento in ausiliaria, il militare ha diritto alla pensione normale la cui
misura, ove non sia stata raggiunta l'anzianità prevista dai primo comma dell'art. 52, è pari
al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio effettivo computato con
l'aumento di dodici anni, senza che possa essere superato il limite di quindici anni.
L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo spetta anche al
militare che abbia conseguito il trattamento di guerra dopo essere cessato dal servizio
permanente o continuativo senza diritto a pensione normale; in tale caso resta escluso
l'aumento di sei anni.
Al militare che cessi dal servizio permanente o continuativo perché invalido della guerra
1940- 45 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 (1) , e
successive modificazioni.
TITOLO IV - TRATTAMENTO PRIVILEGIATO
Art. 64.- Diritto alla pensione.
Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito
menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A
annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora
dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.
Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti
dall'adempimento degli obblighi di servizio.
Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio
solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.
Art. 65.- Misura della pensione privilegiata per il personale civile non operaio.
Per i dipendenti civili le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della
tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la pensione privilegiata è pari a otto
decimi della base pensionabile di cui all'art. 43, salvo quanto disposto nell'articolo
seguente.
Qualora le infermità o le lesioni siano di minore entità, la pensione è pari a un
quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di servizio utile, ma non può essere
inferiore ad un terzo né superiore a otto decimi della base stessa.
In caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia diritto a una rendita di
inabilità in base alle norme vigenti in materia, la pensione privilegiata è diminuita di una
somma pari alla rendita stessa. La pensione, ridotta nel modo anzidetto, non può essere
inferiore a quella normale calcolata in base ai servizi prestati, secondo le disposizioni
dell'art. 44.
Per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti al Corpo di polizia femminile, il
trattamento privilegiato è liquidato con le norme stabilite per i militari, se più favorevoli.
Art. 66.- Misura della pensione privilegiata degli operai.
La pensione privilegiata spettante all'operaio è pari a quella normale calcolata in base al
servizio utile aumentato di dieci anni; in ogni caso la pensione privilegiata non può essere
inferiore al 44 per cento né superiore all'80 per cento della base pensionabile.
Qualora il fatto di servizio costituisca titolo per il trattamento previsto dalle riforme di legge
in materia di infortuni sul lavoro, è data facoltà all'interessato di optare per l'indennità di
infortunio cumulata col trattamento normale di quiescenza eventualmente spettante
oppure per la pensione privilegiata con esclusione del diritto al trattamento infortunistico.
Art. 67.- Misura della pensione privilegiata dei militari.
Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una
delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e non siano
suscettibili di miglioramento spetta la pensione.
La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono
ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base
stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta,
settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.
Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per
cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei
riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento
della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La
pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art.
54.
Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione
privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un
decimo, se più favorevole.
Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del
C.E.M.M, per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi carabinieri,
allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di
custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata è
quella indicata nell'annessa tabella n. 3.
Art. 68.- Assegno rinnovabile per i militari.
Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla
legge 18 marzo 1968, n. 313, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un
assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in
relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto
comma.
Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni sono ancora
da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono più suscettibili di
miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata
legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta l'indennità per una volta tanto stabilita dall'articolo
seguente; se non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore
trattamento privilegiato.
Qualora, invece, le infermità o le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie
della tabella A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo
assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il
precedente sia durato sei anni spetta la pensione.
Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o l'indennità per una
volta tanto, secondo la ascrivibilità delle infermità o delle lesioni, oppure non spetta
ulteriore trattamento se esse non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui
sopra.
La somma dei vari periodi per i quali è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere
quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di cui alla tabella E annessa alla legge 18
marzo 1968, n. 313, e fruenti per la stessa infermità di assegno rinnovabile con
superinvalidità. In ogni caso, se alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia ascrivibile, per
miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano immutato il
trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrerà dalla
scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata l'ascrivibilità della categoria
inferiore.
Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione privilegiata né altro
assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità di servizio
consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile.
Art. 69.- Indennità per una volta tanto per i militari.
Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e
ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della
cessazione dal servizio e purché non gli spetti la pensione normale, a un'indennità per una
volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un
massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica (1) .
E' consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto con la pensione o l'assegno
rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n.
313.
Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non
potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato
all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava
categoria della tabella A.
Art. 70.- Aggravamento.
Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il
trattamento privilegiato, l'invalido può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la
revisione senza limiti di tempo.
L'interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi di aggravamento,
qualora sia stato emesso provvedimento negativo di trattamento privilegiato perché le
infermità o le lesioni non erano valutabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai
sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le infermità o le lesioni
siano state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se, eseguiti i
prescritti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più
di due volte per la stessa infermità o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande
presentate prima del 12 giugno 1965. E' ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi
dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definitiva con il terzo
provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento.
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l'invalidità,
sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui
venne prima assegnata.
La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di rivalutazione
decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della
domanda oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita medica e sono
corrisposti con deduzione delle quote di pensione o di assegno già riscosse
dall'interessato dopo la decorrenza stabilita.
Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è attribuita in
aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di
cui al primo comma dell'art. 69.
Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile per
periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità
stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei
arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui
ratei successivi, in misura non superiore a un quinto dell'importo dei ratei stessi.
Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità di cui al successivo art. 104, resta
impregiudicata la facoltà di richiedere la revisione della pensione o dell'assegno per
aggravamento dell'invalidità di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente
articolo.
Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica, in caso di aggravamento,
l'art. 68; il nuovo trattamento spettante è attribuito nella forma della pensione.
Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle quali in precedenza non sia
stato chiesto l'accertamento si applica l'art. 169.
Art. 71.- Criteri di classificazione.
Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge
18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di
esso è equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di
esso.
Le "Avvertenze alla tabella A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (1) , sono
sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano con effetto non anteriore alle decorrenze
previste dalla citata legge 28 luglio 1971, numero 585 (1) .
Art. 72.- Coesistenza di più infermità.
Nel caso di coesistenza di due infermità o lesioni ascrivibili a categorie dalla terza
all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313 (1) , all'invalido
compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che
risulta dal cumulo delle infermità o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla
tabella F-1 annessa alla legge suddetta.
Qualora le infermità o lesioni siano più di due, il trattamento complessivo è determinato
aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal
complesso delle altre infermità o lesioni, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al
precedente comma.
Art. 73.- Perdita dell'organo superstite.
Qualora il dipendente statale, già affetto per causa estranea al servizio da perdita
anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per fatto di
servizio l'organo superstite, la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile spettano in
base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei
due organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito la pensione o
l'assegno suddetti per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, venga a
perdere per causa estranea al servizio in tutto o in parte l'organo superstite.
Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni di cui al
comma precedente, non dipendenti da fatti di servizio, sono detratte dall'importo della
pensione o dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 35 della legge 18 marzo 1968, n. 313,
ovvero sospese e versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del penultimo comma dello
stesso articolo.
Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo la pensione o l'assegno decorrono
dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Art. 74.- Computo dell'indennità di aeronavigazione di volo e di paracadutismo.
Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di
paracadutismo e abbiano percepito le relative indennità, la pensione privilegiata di primi
categoria è aumentata dell'aliquota indicata nell'art. 59 del testo modificato dalla presente
legge e nell'art. 60, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi (1) .
Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra è stabilito nella
misura di lire 52.000 se pilota e lire 39.000 se specialisti.
L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato applicando, alla
misura dell'indennità stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui al secondo
comma dell'art. 67.
In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo stipendio percepito,
aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo calcolata
ad anno.
Art. 75.- Servizi antincendi e Corpo forestale.
Le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si applicano anche al personale di
cui all'art. 61.
Art. 76.- Allievi delle accademie militari.
La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari provenienti dai
sottufficiali è determinata in base al grado che essi rivestivano all'atto dell'ammissione
all'accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso
qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale.
Per gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza, non provenienti dai sottufficiali, la pensione privilegiata è
determinata in base al grado e al trattamento economico iniziale di finanziere o di guardia
di pubblica sicurezza.
Art. 77.- Malattie tropicali.
Per i dipendenti statali in servizio in Somalia ai fini dell'assistenza tecnica accordata
dall'Italia allo Stato somalo sono considerate dipendenti da fatti di servizio le malattie
tipicamente tropicali ivi contratte.
Art. 78.- Ricovero in ospedali psichiatrici.
In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di trattamento privilegiato che siano
assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni
concernenti i pensionati di guerra.
Art. 79.- Opzione per trattamento a carico di Governi esteri.
Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto
hanno facoltà di optare, con le norme vigenti in materia di pensioni di guerra, per
l'eventuale indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori,
rispettivamente in luogo del trattamento privilegiato diretto o di reversibilità previsti dal
presente testo unico.
Art. 80.- Servizio di guerra.
Il servizio di guerra o attinente alla guerra non dà titolo al trattamento privilegiato ordinario,
salva l'attribuzione di tale trattamento in funzione di quello di guerra nei casi previsti e con
le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di pensioni di guerra.
Qualora la lesione o l'infermità per la quale è chiesto il trattamento privilegiato ordinario sia
stata riportata da militare in tempo di guerra, la pronuncia sul diritto a tale trattamento è
emessa dopo che il Ministero del tesoro abbia con proprio provvedimento negato il
trattamento pensionistico di guerra perché il servizio che ha determinato la lesione o
l'infermità non è considerato servizio di guerra o attinente alla guerra.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il provvedimento del Ministero del tesoro è
adottato anche se la lesione o l'infermità sia stata constatata oltre i termini previsti dall'art.
89 della L. 18 marzo 1968, n. 313.
TITOLO V - TRATTAMENTO DI REVERSIBILITÀ
Art. 81.- Coniuge superstite.
La vedova del dipendente statale deceduto in attività di servizio dopo aver maturato
quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di reversibilità; se il dipendente era
un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purché il
dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo.
Le vedova del pensionato ha diritto alla pensione di reversibilità purché il matrimonio sia
anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato contratto prima che il pensionato
compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero se dal matrimonio sia nata prole,
anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali.
La pensione di reversibilità spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto
matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo
anno di età a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza
di età tra i coniugi non superi i venticinque anni.
La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in
giudicato, di separazione personale per sua colpa; in tal caso ove sussista lo stato di
bisogno è corrisposto alla vedova un assegno alimentare.
Alla vedova del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo almeno un anno intero
di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianità di cui al primo comma, spetta
un'indennità per una volta tanto.
In caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la pensione spetta al
vedovo quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie
e abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i cinquanta anni di età.
Qualora sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del
marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma.
La pensione di reversibilità e l'assegno alimentare previsti dal presente articolo si perdono
nel caso che il titolare passi ad altre nozze.
Sono salve le disposizioni dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898.
Art. 82.- Orfani.
Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81
ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità; la pensione spetta anche
agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni,
conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad
università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e,
comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.
Sono considerati alla pari degli orfani i figli adottivi, purché la domanda di adozione sia
stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del sessantesimo anno di età,
nonché i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purché la domanda di
dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di morte del dante causa.
Qualora non sopravvivano figli legittimi o legittimati ovvero se essi non hanno diritto a
trattamento di reversibilità, tale trattamento spetta anche agli affiliati, purché la domanda di
affiliazione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del
sessantesimo anno di età.
Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia stata interrotta per
motivi di forza maggiore quali l'adempimento di obblighi di servizio, le esigenze di studio o
l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti.
Agli orfani minorenni del dipendente civile o militare deceduto dopo almeno un anno intero
di servizio effettivo senza aver maturato, rispettivamente, l'anzianità prevista dall'art. 42,
comma secondo, o dall'art. 52, comma primo, spetta un'indennità per una volta tanto.
Art. 83.- Genitori.
Se al dipendente di cui al primo comma dell'art. 81 o al pensionato non sopravvivono il
coniuge né figli o affiliati ovvero se tali congiunti non hanno diritto alla pensione di
reversibilità, questa spetta al padre o, in mancanza, alla madre, purché siano inabili a
proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni nonché nullatenenti e a carico del
dipendente o del pensionato.
In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano legittimato il dante causa, la pensione
spetta, nell'ordine, agli adottanti, ai genitori naturali, agli affilianti.
Alla madre vedova è equiparata quella che alla data del decesso del figlio viveva
effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque
riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del dante causa e possegga i requisiti per
conseguire la pensione, questa è divisa in parti uguali tra i genitori.
Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione tra i coniugi avvenga
posteriormente alla morte del dante causa, alla madre spetta la metà della pensione già
attribuita al padre o che potrebbe a questi spettare.
E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, ove il marito sia
inabile a proficuo lavoro.
Art. 84.- Fratelli e sorelle.
In mancanza degli aventi causa indicati negli articoli precedenti del presente titolo ovvero
se essi non hanno diritto alla pensione di reversibilità, questa spetta ai fratelli e alle sorelle,
anche naturali, del dipendente statale di cui al primo comma dell'art. 81 o del pensionato,
purché siano minorenni ovvero inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni,
nonché conviventi a carico del dante causa e nullatenenti.
Art. 85.- Condizioni economiche.
Ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le
sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui
quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di
sussistenza.
Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di
riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.
L'accertamento delle condizioni previste dal precedente comma è effettuato
dall'amministrazione trasmettendo ai competenti uffici finanziari la dichiarazione resa
dall'interessato sulla sussistenza delle condizioni medesime.
Nel caso di morte del pensionato residente all'estero, il diritto alla pensione di reversibilità
spettante ai familiari suindicati è subordinato alla sussistenza di condizioni economiche
non superiori a quelle previste dal secondo comma, accertabili, ove occorra, mediante
dichiarazione delle competenti autorità consolari.
Per la definizione delle situazioni anteriori al I gennaio 1974 si considera nullatenente chi
non era assoggettabile, secondo le leggi allora vigenti, all'imposta complementare.
Art. 86.- Sussistenza e cessazione delle condizioni previste.
Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di
reversibilità devono sussistere al momento del la morte del dipendente o del pensionato.
Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di reversibilità è revocata. La stessa
norma si applica nel caso in cui cessi lo stato di bisogno della vedova in godimento
dell'assegno alimentare.
La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di congiunti di ordine
precedente, aventi diritto alla pensione di reversibilità, salvo quanto disposto nel
successivo art. 87.
E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del
tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione
o dell'assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione
della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori.
Art. 87.- Consolidamento.
La pensione di reversibilità spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua
morte in favore della madre. Se i genitori del dante causa vivevano separati e ciascuno di
essi godeva di metà della pensione, questa, in caso di morte dell'uno, si consolida
nell'altro.
Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, ai
fratelli e alle sorelle del dante causa, purché le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto
alla reversibilità in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte
del dante causa a quello della morte del genitore.
Art. 88.- Misura della pensione di reversibilità e dell'assegno alimentare.
La pensione di reversibilità è pari alle seguenti aliquote della pensione di cui era titolare il
dante causa ovvero, se questi è deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe
spettata alla data della morte:
a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;
b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, un terzo: tre, 40 per cento; quattro, 50 per
cento: più di quattro, 60 per cento;
c) coniuge superstite con orfani minorenni aventi diritto a pensione: con un orfano, 60 per
cento; con due, 65 per cento; con tre 70 per cento; con più di tre, 75 per cento.
Quando il coniuge superstite viva separato da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e,
in ogni caso, quando concorrano orfani maggiorenni oppure figli di precedente matrimonio
del dante causa, la pensione viene ripartita nel modo seguente: 40 per cento al coniuge
superstite e il rimanente, calcolato come nella precedente lettera c), diviso in parti uguali
fra tutti gli orfani; però le quote relative agli orfani minorenni, che non siano figli di
precedente matrimonio del dante causa e che convivano col coniuge superstite, spettano
a quest'ultimo.
Qualora venga a cessare la pensione spettante al coniuge superstite o a taluno degli
orfani, le rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti, con effetto dal
giorno successivo a quello di cessazione della pensione. La stessa disposizione si applica
per la pensione dei collaterali.
L'assegno alimentare previsto per il coniuge superstite nel caso di separazione legale è
pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani, il predetto assegno
alimentare non può superare la differenza tra l'importo della pensione di reversibilità, che
sarebbe spettata al coniuge superstite con orfani, ove non fosse stata pronunciata
sentenza di separazione, e l'importo della pensione dovuta agli orfani.
Nel caso in cui al coniuge superstite spetti l'assegno alimentare, i genitori o i collaterali del
dipendente o pensionato, i quali abbiano diritto alla pensione di reversibilità, la
conseguono nella misura prevista dal primo comma con detrazione dell'importo
dell'assegno alimentare.
Art. 89.- Misura dell'indennità per una volta tanto.
L'indennità per una volta tanto è pari a tanti dodicesimi della base pensionabile di cui
all'art. 43 o tanti ottavi della base pensionabile di cui all'art. 53, quanti sono gli anni di
servizio utile maturati, rispettivamente, dal dipendente civile o dal militare.
Detta indennità è dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani minorenni
oppure se questi convivono con lei.
Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso,
quando concorrano figli di precedente matrimonio del dante causa, l'indennità è attribuita
per metà alla vedova, mentre l'altra metà è divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni;
però le quote relative agli orfani che non siano figli di precedente matrimonio del dante
causa e che convivano con la vedova spettano a quest'ultima.
Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennità, questa è divisa in parti
uguali tra gli orfani minorenni.
Ciascuna quota separata spettante agli orfani non può superare un quarto dell'indennità
intera. Se vi è la vedova e un solo orfano con quota separata, alla vedova spettano tre
quarti dell'indennità.
Art. 90.- Reversibilità dell'assegno rinnovabile.
I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla pensione di reversibilità
secondo le norme applicabili per i congiunti del pensionato.
Art. 91.- Scomparsa e irreperibilità.
I congiunti del dipendente o del pensionato scomparso, ai quali possa competere la
pensione di reversibilità, conseguono temporaneamente il relativo trattamento quando sia
stato nominato il curatore ai sensi del primo comma dell'art. 48 del codice civile o vi sia il
legale rappresentante di cui al secondo comma dello stesso articolo e purché sia stato
emesso il provvedimento di cessazione dal servizio.
Il trattamento temporaneo è corrisposto con decorrenza dalla data di cessazione dal
servizio ovvero, se la scomparsa è avvenuta successivamente, dal giorno a cui risale
l'ultima notizia dello scomparso. Se questi ritorna o se è provata la sua esistenza, il
trattamento temporaneo cessa e le rate già corrisposte sono imputate alle competenze di
attività o di quiescenza a lui spettanti; se è accertata la sua morte, il trattamento
temporaneo è tramutato in pensione.
In caso di irreperibilità per eventi di guerra o connessi con lo stato di guerra si applicano le
disposizioni della legge 1 ottobre 1951, n. 1140.
Art. 92.- Trattamento privilegiato di reversibilità.
Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di
servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste
dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli
previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI.
Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori alla cessazione della guerra
1940-1945.
E' data facoltà agli aventi causa di optare per il trattamento derivante dall'applicazione
delle norme contenute negli articoli precedenti di questo titolo. In tal caso le aliquote di cui
al primo comma dell'art. 88 si applicano, col minimo del 50 per cento, alla pensione
privilegiata diretta di prima categoria.
Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di infortunio, si applicano agli
aventi causa le disposizioni dell'art. 65, terzo comma, o dell'art. 66, secondo comma.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si applicano anche
nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia
deceduto a causa delle infermità o lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento
privilegiato.
Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, l'applicazione delle norme in materia di
pensioni di guerra non può avere effetto anteriore al 21 novembre 1967.
Art. 93.- Trattamento speciale.
Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del
titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di
superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un
trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e
dell'assegno complementare previsto dall'art. 101, oltre agli aumenti di integrazione di cui
all'art. 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.
Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli orfani
maggiorenni, purché sussistano le condizioni stabilite dagli art. 82 e art. 85; se la relativa
domanda è presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento
speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda ed è corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere
dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.
Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a decorrere la pensione
privilegiata di reversibilità.
La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di
superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità,
sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di caduto per servizio.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a decorrere dalla data da cui
ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965, n. 488.
La pensione spettante alla vedova e agli orfani; dei militari dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo
degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato nonché dei funzionari di pubblica
sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083,
deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza
di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari
al trattamento complessivo di attività composto da tutti gli emolumenti pensionabili e
dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del
decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa
speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati.
La pensione spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali
dei dipendenti indicati nel comma precedente è liquidata applicando le percentuali previste
dall'art. 88 sul trattamento complessivo di attività di cui al comma predetto.
Il trattamento speciale di pensione previsto dai due commi precedenti sarà liquidato in
relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti
economici attribuiti al personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella
del dipendente.
Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo comma, 3 e 4 della legge 27
ottobre 1973, n. 629.
TITOLO VI - ASSEGNI ACCESSORI
Art. 94.- Tredicesima mensilità.
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilità da
corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima
mensilità è commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al I dicembre,
maggiorata dell'assegno di caroviveri e degli assegni personali di cui all'art. 37 della Legge
18 marzo 1968, n. 249, e all'art. 11 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081.
Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero anno cui la tredicesima mensilità
si riferisce, questa è dovuta, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni,
in ragione di un dodicesimo del trattamento mensile dovuto ai suddetti titoli al I dicembre
oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno, se anteriore a tale data, e
va corrisposta, rispettivamente, con la rata di pensione o assegno pagabile in dicembre
oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.
La tredicesima non è dovuta, per le quote di pensione a carico dello Stato, ai titolari di
pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli
enti stessi, quando nella liquidazione della pensione vengono considerate mensilità
aggiuntive allo stipendio in un numero di mensilità superiore a dodici.
Per il personale militare al quale è applicabile l'art. 58, il rateo della tredicesima mensilità è
calcolato in rapporto al trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il
trattamento stesso è sospeso.
Art. 95.- Tredicesima mensilità: personale militare sfollato.
All'ufficiale e al sottufficiale cessati dal servizio permanente o continuativo in applicazione
delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate, emanate dopo la
guerra 1940-45, e che siano in godimento del particolare trattamento economico di
sfollamento, nonché a quelli che comunque fruiscano del medesimo trattamento in base
ad altre disposizioni, la tredicesima mensilità è dovuta in relazione alla loro qualità di
pensionati e nella misura di cui all'art. 94, aumentata dell'assegno integratore fruito in base
alle disposizioni sopra menzionate.
La mensilità suddetta non va considerata nel raffronto da istituire per il calcolo
dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati in aggiunta al trattamento di
quiescenza.
Art. 96.- Assegno di caroviveri.
Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo non superiore a L.
400.000 annue lorde e al titolare di pensione di reversibilità d'importo non superiore a L.
300.000 annue lorde compete un assegno di caroviveri nella misura di lire 24.000 annue.
Nella misura di cui sopra l'assegno di caroviveri compete anche al titolare di pensione
tabellare, fatta eccezione per il titolare di pensione tabellare privilegiata diretta di categoria
dalla terza all'ottava, al quale l'assegno è dovuto nella misura di L. 11.050 annue.
Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo compreso tra L. 400.000 e
L. 424.000 e al titolare di pensione di reversibilità d'importo compreso tra L. 300.000 e L.
324.000 l'assegno di caroviveri spetta in misura pari alla differenza, rispettivamente, tra L.
424.000 o L. 324.000 e la pensione o l'assegno rinnovabile.
Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta un solo assegno di
caroviveri, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di
essi.
Art. 97.- Sospensione della tredicesima mensilità e dell'assegno di caroviveri.
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita alle dipendenze
dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgano attività
lucrativa, non competono la tredicesima mensilità e l'assegno di caroviveri per il periodo in
cui ha prestato detta opera retribuita.
Qualora, però, l'importo della tredicesima mensilità relativa alla pensione, compreso
l'assegno di caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilità dovuta in
relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, spetta la tredicesima mensilità della
pensione in misura pari alla differenza tra i due importi predetti.
Art. 98.- Quote di aggiunta di famiglia.
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile competono le quote di aggiunta di famiglia
per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico in ragione di L. 2.500 mensili per ciascuno
di detti familiari, secondo le disposizioni in vigore per il personale in servizio.
La quota di aggiunta di famiglia non compete per il coniuge considerato a carico del
proprio figlio dipendente statale, il quale percepisca per il genitore la quota di aggiunta di
famiglia.
Al titolare di più pensioni o assegni le quote di aggiunta di famiglia spettano una sola volta.
La corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia è sospesa nei confronti del
pensionato che presti opera retribuita in dipendenza della quale percepisca le quote
suddette o gli assegni familiari.
Art. 99.- Indennità integrativa speciale.
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta un'indennità integrativa speciale,
determinata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro applicando su una base fissa
di L. 32.000 la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi
dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del
giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione si
trascurano le frazioni della unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le
frazioni superiori. In ogni caso l'indennità suddetta non potrà ridursi se lo scarto tra la
nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha
determinato la misura in atto dell'indennità stessa non raggiunga l'unità. Per indice del
costo della vita relativo ai dodici mesi considerati si intende la media aritmetica dei
rispettivi indici mensili accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e
del commercio.
Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo.
Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta una sola indennità
integrativa speciale, da impartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a
ciascuno di essi.
L'indennità integrativa speciale non è cedibile né pignorabile né sequestrabile.
La corresponsione della suddetta indennità è sospesa nei confronti del titolare di pensione
o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato,
amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa.
L'indennità integrativa speciale è dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di assegno
alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo comma
dell'art. 88.
"L'indennità di cui al presente articolo non compete nel caso, che il trattamento di
quiescenza sia riscosso all'estero".
Art. 100.- Assegno di superinvalidità.
Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella E annessa alla legge 18
marzo 1968, n. 313, hanno diritto a un assegno di superinvalidità, non riversibile, in una
delle seguenti misure, secondo le indicazioni contenute in detta tabella:
lettera A annue L. 984.000
lettera A-bis 840.000
lettera B 667.400
lettera C 412.900
lettera D 384.000
lettera E 344.600
lettera F 264.100
lettera G 227.400
Art. 101.- Assegno complementare.
Gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, hanno diritto a un
assegno complementare, non reversibile, nella misura unica di L. 444.000 annue.
Art. 102.- Assegno di incollocamento.
I titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria,
quando siano incollocati, hanno diritto ad un assegno di incollocamento di L. 204.000
annue.
L'assegno di cui sopra è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme concernenti i
mutilati e gli invalidi di guerra.
Art. 103.- Assegno di previdenza.
Ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava
categoria compete un assegno di previdenza, non riversibile né sequestrabile, di L.
204.000 annue quando abbiano compiuto l'età prevista per gli invalidi di guerra aventi
diritto all'analogo assegno o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo
lavoro.
L'assegno è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme stabilite dalla legislazione
concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di
previdenza, è escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato e degli
assegni accessori.
Art. 104.- Assegno di incollocabilità.
Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per
minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo
1968, n. 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2
aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio,
possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla
sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta
alla pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un
assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo
corrispondente alla prima categoria senza superinvalidità e quello complessivo di cui sono
titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi
da infermità neuropsichica o epilettica, ascrivibile alla seconda, terza o quarta categoria,
l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età,
in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima
categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, della legge 18
marzo 1968, n. 313, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, di cui
gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità vengono assimilati a tutti gli effetti, per la
durata di detto assegno, agli invalidi ascritti alla prima categoria.
Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del
sessantacinquesimo anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità viene
corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito
per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per
gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 10, secondo
comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni. Lo
assegno è cumulabile con l'assegno di previdenza.
Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o
revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi
di guerra.
Art. 105.- Non cumulabilità.
L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro né con
l'assegno di incollocabilità né con l'indennità integrativa speciale e con le quote di aggiunta
di famiglia.
Art. 106.- Aumento di integrazione.
Il titolare di pensione od assegno privilegiati di prima categoria ha diritto, a titolo di
integrazione, a un aumento annuo:
a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio superiore alle lire 360.000
annue;
b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre nubili, se femmine.
Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni purché siano
riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, inabili a proficuo lavoro.
In caso di inabilità temporanea l'aumento è attribuito nei termini e con le modalità stabiliti
per gli assegni rinnovabili.
L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli
maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad università o ad istituti
superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il
ventiseiesimo anno di età.
Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per
susseguente matrimonio.
L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per i figli naturali
riconosciuti nonché per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purché
l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di età
da parte dell'invalido.
Se la domanda intesa ad ottenere l'aumento di integrazione sia presentata oltre un anno
dal giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento del beneficio ha inizio con la corresponsione
della rata di pensione in corso di maturazione alla data di presentazione della domanda
stessa.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione
o di assegno di prima categoria.
I titolari di più pensioni o assegni privilegiati possono conseguire, per ciascun figlio, un
solo aumento di integrazione.
Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati di prima categoria,
con o senza superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo
comma, è attribuito ad uno solo di essi.
L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui ai precedenti commi,
non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia.
Art. 107.- Indennità di assistenza e di accompagnamento.
Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una delle mutilazioni o
invalidità contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è
accordata d'ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un
accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento
venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:
lettera A L. 184.000
lettera A-bis, n. 1 162.000
lettera A-bis, n. 2, comma secondo, e n. 3 126.500
lettera A-bis, n. 2, comma primo 51.500
lettera B 45.000
lettera C 40.000
lettera D 35.000
lettera E 30.000
lettera F 25.000
lettera G 20.000
I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A; A-bis numeri 1) 2),
comma secondo, 3; B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono
ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.
In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di L. 200.000 mensili. Nessuna
riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis, n. 1, nel
caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A possono
chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo
accompagnatore militare i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione
di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento
nella misura di L. 150.000 mensili.
L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri
luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od
assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il
rimanente quinto all'invalido.
Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli
invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro
quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni
medesime alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli
effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.
Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'art. 8 della legge 4 maggio 1951, n.
306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre
1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti
rieducativi o assistenziali non è a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o
deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento.
Art. 108.- Assegno di cura.
A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato per infermità tubercolare o di
sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è attribuito un
assegno di cura non reversibile nella misura di annue L. 96.000, e si tratti di infermità
ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue lire 48.000 se
l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa
alla legge 18 marzo 1968, n. 313.
Art. 109.- Assegno per cumulo di infermità.
Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano altre infermità
o lesioni, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità, non
reversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata nella tabella F annessa alla
legge 18 marzo 1968, n. 313.
Qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano altre infermità o lesioni minori,
senza che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto nella tabella F-1 annessa
alla legge 18 marzo 1968, n. 313, una invalidità di prima categoria, è corrisposto un
assegno per cumulo, non reversibile, non superiore alla metà né inferiore al decimo della
differenza fra il trattamento economico complessivo della prima categoria e quello della
seconda categoria, in relazione alla gravità delle minori infermità o lesioni coesistenti,
tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.
L'assegno per cumulo si aggiunge a quello di superinvalidità quando anche la
superinvalidità derivi da cumulo di infermità.
Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità o
lesioni, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla
categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito
dalla tabella F-1. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante
dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base
degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una
infermità di prima categoria e per coesistenza di una infermità di seconda categoria.
Ove con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano infermità ugualmente
ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto,
ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità coesistenti,
secondo gli importi stabiliti dalla tabella F.
Art. 110.- Assegno speciale annuo.
Ai grandi invalidi provvisti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera Abis,
numero 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta un
assegno speciale annuo, non reversibile, rispettivamente di L. 1.500.000 e di L. 1.200.000.
Art. 111.- Indennità speciale annua.
Ai mutilati ed invalidi che al I dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o
assegno rinnovabile compete una indennità speciale annua pari alla differenza tra una
mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli
assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità; non si considera l'indennità
integrativa speciale di cui al l'art. 99.
L'indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati non svolgano
comunque alla data sopraindicata una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri
o inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava, purché gli
interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima,
per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.
L'indennità speciale è corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Nella domanda gli interessati debbono, a pena di inammissibilità, obbligarsi a comunicare
tempestivamente alla competente direzione provinciale del tesoro il venir meno delle
condizioni previste. La domanda è utile anche per l'attribuzione del beneficio negli anni
successivi a quello di presentazione.
Per la definizione dei casi anteriori al I gennaio 1974, le condizioni economiche previste
dal secondo comma del presente articolo si considerano equivalenti a quelle di chi non era
assoggettabile all'imposta complementare.
TITOLO VII - RIUNIONE E RICONGIUNZIONE DI SERVIZI
Capo I - Disposizioni generali
Art. 112.- Riunioni di servizi statali.
Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse amministrazioni statali,
servizi per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha
diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di
quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in
relazione alla definitiva cessazione dal servizio.
Art. 113.- Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali.
Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello Stato anche con
ordinamento autonomo ed il servizio militare permanente o continuativo sono
ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso alle dipendenze di
enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro
oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli
enti predetti, nonché con il servizio comunque prestato con iscrizione agli istituti di
previdenza sopra menzionati.
La ricongiunzione di cui al precedente comma si effettua anche per il servizio non
permanente o non continuativo reso dai sottufficiali dello Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica che abbiano conseguito almeno il grado di sergente maggiore o
equiparato, per quello reso dai brigadieri e vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dai
pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli
agenti di custodia nonché per quello prestato dai graduati o militari di truppa dell'Arma e
dei Corpi predetti.
Nei riguardi dei dipendenti per i quali ricorre l'applicazione dei commi precedenti, la
ricongiunzione è estensibile ai servizi ivi non contemplati, quando essa sia ammessa dagli
ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza o degli altri enti che concorrono alla
ricongiunzione.
Qualora per l'assunzione in uno dei posti ricoperti dal dipendente nel corso di un servizio
ammesso a ricongiunzione sia stato prescritto il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di
specializzazione connessa alla laurea, si applica lo art. 25 della legge 3 maggio 1967, n.
315.
Art. 114.- Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti.
All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente ha diritto ad un trattamento di
quiescenza determinato sulla base della totalità dei servizi resi allo Stato e agli enti di cui
all'art. 113.
Il computo di tali servizi si effettua secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
Il trattamento di quiescenza, sia per il diritto che per la misura, è stabilito secondo
l'ordinamento statale se l'ultimo servizio è stato reso allo Stato, ovvero secondo le norme
che regolano il detto trattamento presso l'ente o l'istituto al quale il dipendente presta
servizio o è iscritto all'atto della definitiva cessazione.
Il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente dallo Stato ovvero dall'ente o dallo
istituto di cui al comma precedente; ed è considerato a tutti gli effetti a totale carico della
amministrazione statale, dell'ente o dell'istituto che lo corrisponde, come se a tale
amministrazione, ente o istituto il dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto
durante l'intero periodo di servizio computato.
Il trattamento di reversibilità, sia per il diritto che per la misura, si stabilisce in base
all'ordinamento statale ovvero in base a quello dell'ente o dell'istituto di previdenza che ha
corrisposto o - nel caso che il dipendente sia deceduto in attività di servizio - avrebbe
dovuto corrispondere il relativo trattamento di quiescenza diretto.
Resta salvo il diritto all'eventuale differenza tra il trattamento liquidato a norma del
presente articolo e quello previsto dagli ordinamenti speciali degli enti locali.
Art. 115.- Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla ricongiunzione.
Se in seguito al transito, con o senza soluzione di continuità, dal servizio statale a quello di
altro ente di cui all'art. 113, comma primo, debba farsi luogo alla ricongiunzione dei servizi,
lo Stato determina la pensione spettante al proprio dipendente alla data di inizio del nuovo
rapporto, considerando tutti i servizi valutabili, anche mediante ricongiunzione,
anteriormente resi.
L'importo della suddetta pensione, con esclusione degli assegni accessori, è corrisposto in
valore capitale all'ente presso il quale il dipendente ha assunto servizio ovvero all'istituto al
quale il dipendente stesso viene iscritto ai fini di quiescenza.
Per la determinazione del valore capitale si applicano i coefficienti di cui alla tabella I
allegata alla legge 22 giugno 1954, n. 523, tenendo conto dell'età dell'interessato all'atto
dell'assunzione del nuovo servizio.
Se al dipendente spetti, anziché la pensione, l'indennità per una volta tanto, lo Stato ne
versa l'importo all'ente o all'istituto di cui al secondo comma.
Nel caso in cui sia stata già costituita la posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, si applica l'art. 127.
Ove non spetti neppure l'indennità per una volta tanto, lo Stato versa all'ente o all'istituto
suddetti un importo corrispondente a tanti dodicesimi dell'indennità minima prevista quanti
sono i mesi computabili, trascurando le frazioni di mese.
Per il personale che transita o sia transitato da uno degli enti di cui al primo comma
dell'art. 113 alle dipendenze dello Stato, l'ente di provenienza o l'istituto di previdenza cui
l'interessato era iscritto liquida il trattamento di quiescenza secondo il proprio ordinamento
e ne versa l'importo allo Stato, con applicazione delle norme contenute nei commi
precedenti.
Le amministrazioni statali e gli istituti di previdenza possono consentire che il valore in
capitale della pensione a carico di enti locali sia corrisposto, anziché in unica soluzione,
mediante pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a
dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento.
Art. 116.- Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e di Sicilia.
I servizi statali di cui all'art. 113, primo e secondo comma, sono ricongiungibili, ai fini del
trattamento di quiescenza, con il servizio reso in qualità di impiegato del Banco di Napoli o
del Banco di Sicilia.
Si applicano le disposizioni contenute nel citato art. 113, terzo e quarto comma, e negli art.
114 e art. 115.
Art. 117.- Rifusione del trattamento già liquidato.
Nel caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che per il servizio reso in
precedenza abbia conseguito pensione o assegno, normale o di privilegio, ne perde il
godimento ed è tenuto a rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di
servizio effettuando la rifusione in unica soluzione oppure ratealmente mediante trattenute
sullo stipendio, sulla paga o sulla retribuzione; le trattenute, la cui misura non può
superare un quinto di detti assegni di attività, sono operate per un periodo massimo di
dieci anni.
Il dipendente che abbia conseguito indennità per una volta tanto è tenuto a rifonderla in
unica soluzione oppure ratealmente mediante la stessa trattenuta di cui al primo comma e,
in questo caso, con l'interesse al saggio legale decorrente dalla data di inizio del nuovo
rapporto.
Le rate di cui ai commi precedenti, non ancora versate alla data della definitiva cessazione
dal servizio, vengono recuperate sul nuovo trattamento di quiescenza, diretto e di
reversibilità, con trattenute non superiori al quinto della misura mensile del trattamento
stesso.
Qualora sia liquidata una nuova indennità per una volta tanto, il recupero si effettua
mediante detrazione dall'indennità stessa.
Art. 118.- Disposizioni comuni.
In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, ai fini della liquidazione o della
riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o
ricongiunti, non possono essere considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione
superiori a quelli posti a base della liquidazione del precedente trattamento di quiescenza
se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto.
Il trattamento di quiescenza suddetto non può, comunque, essere inferiore a quello che
sarebbe spettato in relazione al servizio precedente.
Capo II - Disposizioni speciali
Art. 119.- Dipendenti transitati per legge dallo Stato a enti diversi, o viceversa.
I dipendenti statali che per effetto di disposizioni di legge siano transitati alle dipendenze di
province, comuni o altri enti conseguono, all'atto della cessazione dal servizio, il
trattamento di quiescenza sulla base della totalità del servizio prestato.
Lo stesso diritto ha il personale degli enti predetti che sia transitato alle dipendenze dello
Stato per effetto di disposizioni di legge, purché il servizio non statale già prestato fosse
produttivo di trattamento pensionistico secondo le riforme dell'ente di provenienza.
In entrambi i casi il trattamento, sia diretto che di reversibilità, è stabilito secondo le norme
applicabili ai dipendenti statali e il relativo importo è ripartito tra lo Stato e gli altri enti, in
proporzione della durata dei servizi utili rispettivamente resi; agli effetti di tale ripartizione,
il computo si effettua a mesi interi, trascurando la frazione di mese.
Art. 120.- Servizi con iscrizione ai fondi speciali per il personale postelegrafonico e
telefonico.
In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale degli uffici locali e
delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o viceversa, per la
ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione al fondo istituito presso l'Istituto
postelegrafonici, o riscattati secondo le norme del fondo stesso, con quelli prestati allo
Stato, si applicano le disposizioni dell'art. 119.
In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa di previdenza, istituita con D.Lvo
C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 134, nei ruoli di altre amministrazioni statali, per la
ricongiunzione dei servizi si applicano le disposizioni della Legge 22 giugno 1954, n. 523.
Per il personale iscritto alla Cassa medesima, assicurato presso l'Istituto nazionale delle
assicurazioni, ai sensi dell'art. 10 del R.D.L. 14 giugno 1925, n. 884, la destinazione del
capitale garantito dalla relativa polizza sarà stabilita con il regolamento di esecuzione
previsto dall'art. 275 del presente testo unico.
Art. 121.- Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione.
Il servizio reso presso istituti non statali di istruzione, con iscrizione a fondi speciali di
pensione, è ricongiungibile con il servizio successivamente prestato in qualità di
dipendente statale.
All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente consegue un unico trattamento
di quiescenza sulla base della totalità dei servizi resi a detti istituti e allo Stato, computati
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
Per la determinazione del trattamento di cui sopra e per la ripartizione del relativo onere
finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma.
Art. 122.- Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di istruzione.
La disposizione del primo comma dell'art. 121 si applica anche nei casi di servizi prestati
presso istituti non statali di istruzione, con polizza assicurativa.
Il trattamento di quiescenza, sulla base della totalità dei servizi resi presso detti istituti e
presso lo Stato, è liquidato secondo le norme relative ai dipendenti statali.
Per la ripartizione dell'onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma. Gli istituti di
istruzione hanno diritto di rivalsa nei confronti degli interessati.
Art. 123.- Insegnanti elementari e personale scolastico già comunale.
Gli insegnanti elementari, che anteriormente al I gennaio 1934 furono iscritti a fondi
speciali di comuni aventi autonomia scolastica, e successivamente al Monte pensioni per
gli insegnanti elementari, conseguono il trattamento di quiescenza per la totalità dei servizi
in base alle norme relative ai dipendenti statali; a tali fini, il servizio reso con iscrizione al
Monte pensioni per gli insegnanti elementari si considera come reso allo Stato.
L'onere relativo al trattamento di quiescenza è ripartito tra lo Stato e i comuni in
proporzione alla durata dei rispettivi servizi utili espressa in mesi, trascurando le frazioni di
mese.
L'ente locale versa allo Stato la propria quota capitalizzata a norma delle disposizioni di
cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.
La eventuale differenza tra il trattamento anzidetto e quello previsto dagli ordinamenti
speciali dei comuni fa carico all'ente locale ed è da questo determinata e direttamente
corrisposta all'interessato.
Il presente articolo si applica anche agli insegnanti elementari che, posteriormente al 31
dicembre 1933, erano ancora iscritti a regolamenti comunali di pensione, intendendosi in
ogni caso cessata l'iscrizione a tali regolamenti a decorrere dal I ottobre 1948; nonché ai
direttori didattici, agli ispettori scolastici, ai direttori centrali e in genere al personale di cui
all'articolo 59 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, in servizio alle dipendenze dello Stato
successivamente al 30 settembre 1948.
Art. 124.- Costituzione della posizione assicurativa.
Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi
dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria
anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa
nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato.
L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore
di lavoro, da versarsi al predetto istituto, è portato in detrazione dall'indennità per una volta
tanto spettante agli interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato.
Ove non spetti l'indennità suddetta, l'intero onere è assunto dallo Stato.
Nei casi di servizi ricongiungibili previsti dagli art. 119, 120, 121 e 122, ove spetti indennità
per una volta tanto, l'eventuale onere differenziale per i contributi è ripartito fra lo Stato e
gli altri enti, in proporzione delle rispettive quote; ove la indennità non spetti l'intero onere
è ripartito nella stessa proporzione.
Per i servizi computabili a domanda, la costituzione della posizione assicurativa si effettua
a norma dell'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente gli ordinamenti
degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.
Per il personale cessato dal servizio anteriormente al 30 aprile 1958, si applica l'art. 52
della legge 30 aprile 1969, n. 153.
TITOLO VIII - RAPPORTI CON L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Art. 125.- Contributi.
I contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione
della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe
o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della
posizione anzidetta.
Per i servizi non di ruolo riscattati i contributi sono determinati, senza interesse, in base
allo stipendio, alla paga o alla retribuzione considerati per il riscatto.
In nessun caso gli stipendi, le paghe o le retribuzioni di cui ai precedenti commi si
considerano di importo superiore o inferiore, rispettivamente, ai massimali o ai minimali
previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Art. 126.- Casi di esclusione.
Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal
servizio senza aver acquisito il diritto a pensione:
a) che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico del fondo di previdenza per i
dipendenti statali, salvo che non optino per la costituzione della posizione assicurativa
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le norme vigenti;
b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione
con il servizio precedente.
La costituzione della posizione anzidetta è parimenti esclusa qualora, in caso di morte del
dipendente in attività di servizio, non sussista per i superstiti diritto a pensione
nell'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 127.- Annullamento della posizione assicurativa.
La posizione assicurativa è annullata qualora, dopo la sua costituzione, il dipendente
acquisti titolo all'assegno vitalizio di cui alla lettera a) dell'articolo precedente o assuma un
altro servizio di cui alla lettera b) dello stesso articolo, ovvero quando venga riconosciuto,
in favore del dipendente o dei suoi superstiti, diritto a pensione.
Qualora la posizione assicurativa abbia già fatto conseguire la pensione a carico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o la indennità di cui all'art. 13 della legge 4
aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, gli interessati per essere ammessi alla
ricongiunzione dei servizi o per il conseguimento della pensione a carico dello Stato,
devono rinunciare alla pensione di detto Istituto e rifondere ad esso le rate o le indennità
riscosse con gli interessi composti al saggio annuo del 5 per cento.
Nei casi di annullamento della posizione assicurativa costituita in relazione a servizi statali,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale restituisce allo Stato l'importo dei contributi
versati.
Art. 128.- Personale militare volontario.
In favore dei militari volontari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, e
dell'Aeronautica che cessano dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale
per anzianità di servizio si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di
servizio prestato, alla costituzione, a cura dell'amministrazione, della posizione
assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta
assicurazione. L'importo dei contributi a carico del militare è trattenuto sul premio di
congedamento. La parte eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato.
Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente servizio
pensionabile presso una amministrazione statale, si procede all'annullamento della
posizione assicurativa e l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a rimborsare,
senza interesse, lo ammontare dei suddetti contributi salvo che, l'interessato rinunci al
computo, ai fini della pensione statale, del servizio militare cui si riferiscono i contributi
stessi.
Nel caso in cui prima dell'assunzione in servizio pensionabile sia stata conseguita
pensione di invalidità, l'interessato, per ottenere il computo del servizio militare ai fini della
pensione statale, deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale
della previdenza sociale le rate riscosse, senza interessi.
Per i volontari della Marina militare valgono le disposizioni in vigore per l'iscrizione alla
Cassa nazionale per la previdenza marinara, questa rimborserà all'erario i contributi per
l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versati dall'amministrazione
militare a favore dei sottufficiali volontari raffermati che abbiano conseguito il diritto a
pensione normale.
Art. 129.- Operai.
Gli operai nominati in ruolo anteriormente al I luglio 1956 sono iscritti all'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e i relativi contributi sono assunti interamente a carico
dello Stato.
Lo Stato subentra nei diritti dei predetti operai e dei loro aventi causa alla pensione o
quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti per i servizi resi dal I gennaio 1926 con iscrizione all'assicurazione predetta, che
sono valutati anche per la pensione statale.
Per gli operai in servizio al I luglio 1956, che anteriormente alla data stessa abbiano
acquisito il diritto alla pensione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti, il disposto del
precedente comma si applica a partire dalla data di cessazione dal servizio.
Gli operai di cui al precedente comma che, alla data del 30 aprile 1952, si trovavano nelle
condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidità e vecchiaia, salvo il requisito
dell'età, hanno diritto, quando siano in possesso anche di tale requisito, alla pensione
sopracitata per la parte assicurativa già costituita alla data del 30 aprile 1952, ferma
restando l'applicazione del terzo comma.
Il secondo comma non è applicabile agli operai che, alla data del I luglio 1956, erano
titolari di pensione privilegiata.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche agli operai che abbiano
ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad impiego civile o militare, e ai loro aventi
causa.
TITOLO IX - CUMULO DI PENSIONI E STIPENDI
Art. 130.- Pensione normale diretta e trattamento di attività.
E' ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione
normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti
trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali, comprese
quelle con ordinamento autonomo, di regioni, di province, di comuni o di istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenze, di enti parastatali, di enti o istituzioni di diritto
pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o
al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché di
aziende annesse o direttamente dipendenti dalle regioni, dalle province, dai comuni o dagli
altri enti suindicati.
All'atto della cessazione del nuovo rapporto è liquidato il trattamento di quiescenza in base
al servizio relativo al rapporto stesso. Tale trattamento è cumulabile con la pensione o
assegno già conseguiti in dipendenza del precedente rapporto.
Restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo degli assegni accessori di
quiescenza tra loro o con assegni accessori di attività.
Art. 131.- Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi.
In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 130,
qualora sia ammessa la riunione o la ricongiunzione del nuovo con il precedente servizio,
il personale interessato può optare per tale riunione o ricongiunzione, con tutti gli effetti
previsti dagli ordinamenti applicabili nei singoli casi.
Per l'esercizio dell'opzione si osservano le disposizioni degli art. 151 e art. 262, ultimo
comma.
Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il godimento della pensione o
dell'assegno già conseguiti e deve rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione
di servizio.
All'atto della cessazione del nuovo rapporto, spetta il trattamento di quiescenza da
liquidarsi sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in
relazione a detta cessazione.
Si osservano le disposizioni dell'art. 118.
Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle casse pensioni, amministrate dalla
Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai monti pensioni o
a istituti o fondi speciali per pensioni amministrati da comuni, province o istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, non si applicano le norme contenute nei commi
secondo, terzo e quarto del presente articolo. In tali casi l'esercizio della opzione e la
rifusione delle rate di pensione percepite si effettuano secondo le norme e le modalità
contemplate dagli ordinamenti delle casse pensioni, dei monti pensioni degli istituti o fondi
speciali per pensioni sopra indicati.
Art. 132.- Effetti del precedente servizio in caso di cumulo.
Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di attività, il
precedente servizio che ha dato diritto alla pensione o all'assegno in godimento non si
computa ai fini economici e di carriera nel nuovo rapporto né ai fini dell'ulteriore
trattamento di quiescenza di cui al secondo comma dell'art. 130; resta altresì esclusa
l'applicazione di norme che consentano maggiorazioni a qualsiasi titolo dell'anzianità di
servizio valutabile ai fini di pensione, che siano già state considerate nella liquidazione
della precedente pensione od assegno.
Art. 133.- Divieto di cumulo.
Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non è ammesso nei casi in cui
il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che
ha dato luogo alla pensione. Il divieto di cui sopra opera nei casi di:
a) riammissione in servizio di personale civile;
b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il precedente servizio
militare;
c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari
disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari;
d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno
già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie
di professionisti;
e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli
presso cui è stato prestato il servizio precedente in qualità di incaricato;
f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130, conseguita in
derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto
d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi.
Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di
pensione, il trattamento stesso è sospeso.
Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza secondo il disposto del
quarto comma dell'art. 131.
Art.134.- Reiscrizioni a casse di previdenza.
Nel caso di trattamento di quiescenza che derivi da iscrizione ad una delle casse pensioni
facenti parte degli istituti di previdenza, amministrati dal Ministero del tesoro, seguita da
continuazione di iscrizione o da reiscrizione alla stessa cassa pensioni, si applicano le
disposizioni dei commi seguenti.
Qualora il dipendente iscritto ad una delle casse pensioni precedentemente indicate cessi
dal servizio e sia trattenuto in servizio o riprenda servizio presso lo stesso ente, con
continuazione di iscrizione o con reiscrizione alla cassa medesima, le norme contenute nei
primi tre commi dell'art. 133 trovano applicazione soltanto nei casi in cui la cessazione dal
servizio non derivi da collocamento a riposo per limiti di età previsti da legge, da norme
regolamentari o da contratto collettivo di lavoro a carattere nazionale.
Negli altri casi di collocamento a riposo, in cui le norme indicate nel comma precedente
debbano applicarsi, il dipendente può chiedere il trattamento di pensione spettante per la
totalità dei servizi resi con iscrizione e con continuazione di iscrizione o di reiscrizione alla
cassa oppure i separati trattamenti di pensione e di pensione aggiuntiva relativi,
rispettivamente, al servizio reso con iscrizione e a quello reso con continuazione di
iscrizione o di reiscrizione; la pensione rimane comunque sospesa per la durata del
servizio reso con continuazione di iscrizione o di reiscrizione.
Art. 135.- Personale in servizio alla data del I marzo 1966.
Nei confronti del personale che alla data del I marzo 1966 si trovava in servizio in una
delle posizioni previste dall'art. 133 ed era titolare di una pensione per i servizi prestati
anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966 in
materia di cumulo fra pensione e assegni di attività, salvo che il personale stesso abbia
esercitato opzione per la riunione o ricongiunzione dei servizi.
Art. 136.- Trattamento di attività e pensione di reversibilità.
E' ammesso il contemporaneo godimento di un trattamento di attività con una pensione
normale, di reversibilità o indiretta, conseguita per i servizi prestati dal dante causa alle
dipendenze delle amministrazioni o degli enti indicati nell'art. 130, salva l'applicazione
dell'ultimo comma dell'articolo stesso.
Art. 137.- Trattamento economico di sfollamento.
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo si applicano anche nei
confronti del personale militare in godimento di trattamento economico di sfollamento,
nonché nei confronti dei titolari di pensione o di assegno equivalente che, pur non
derivanti dai servizi indicati nell'art. 130, siano a carico dello Stato o dell'amministrazione
ferroviaria o di fondi istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento
autonomo.
Art. 138.- Pensioni a carico dell'I.N.P.S.
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo non concernono le
pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o
a carico di fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 139.- Pensione privilegiata.
La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di
attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio
diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti.
Qualora l'interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei servizi, si applicano le
norme di cui al titolo VII.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i sottufficiali e i graduati che
abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuità, la nomina ad impiego civile di cui
all'art. 133, lettera c).
Art. 140.- Pensione di reversibilità.
E' ammesso il cumulo della pensione di reversibilità, spettante al coniuge superstite del
dipendente statale, con una pensione diretta.
E' altresì ammesso il cumulo delle pensioni di reversibilità cui gli aventi causa abbiano
diritto da parte di danti causa che siano stati dipendenti statali.
TITOLO X - RITENUTE SULLA PENSIONE - RECUPERO DI CREDITI - PRESCRIZIONE
DELLE RATE
Art. 141.- Ritenute sulla pensione.
Sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilità, esclusa la parte
di questa relativa all'assegno di caroviveri, spettanti agli ufficiali durante il periodo di
permanenza in ausiliaria nonché durante i periodi di collocamento nella riserva o in
congedo assoluto, quando questi ultimi siano computabili ai fini degli aumenti biennali
secondo il disposto dell'art. 56, è operata la ritenuta del 6 per cento in conto entrate del
tesoro. Qualora, però, il collocamento nella riserva o in congedo assoluto sia stato
determinato da ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra, la
ritenuta non è operata.
La pensione spettante agli ufficiali in ausiliaria è assoggetta al contributo dello 0,50 per
cento a favore del Fondo di previdenza per i dipendenti dello Stato.
Agli effetti delle ritenute per l'assistenza sanitaria e per le imposte erariali, da operarsi sul
trattamento di quiescenza spettante ai dipendenti statali, si applicano le vigenti
disposizioni di legge.
Art. 142.- Ritenute non operate sugli assegni di attività.
Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza non siano
state operate le ritenute in conto entrate del tesoro, di cui all'art. 3, il relativo importo è
imputato al trattamento di quiescenza in unica soluzione oppure mediante trattenute
mensili in misura non superiore al quinto della pensione o dell'assegno rinnovabile.
Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo non retribuito, l'interessato
è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate
del tesoro applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito.
Art. 143.- Sequestro, pignoramento, cessione.
Il trattamento di quiescenza con i relativi assegni accessori, fatta eccezione per l'indennità
integrativa speciale, è sequestrabile per la realizzazione dei crediti da risarcimento del
danno eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione.
Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro
del danno può avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.
La pensione e l'assegno rinnovabile non possono, comunque, essere sottoposti a
sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto
delle ritenute di cui all'art. 141.
Si applicano il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, e il R.D.L. 19
gennaio 1939, n. 295.
Il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del suddetto regio decreto
legge non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o
dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato, ai sensi delle
disposizioni del presente testo unico.
Art. 144.- Recupero dell'equo indennizzo.
Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga
successivamente, per la stessa causa, la pensione privilegiata, la metà dell'ammontare
dell'indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di
importo pari a un decimo dell'ammontare di questa.
PARTE II - PROCEDIMENTO
TITOLO I - DOCUMENTAZIONE, RISCATTO E RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI
Art. 145.- Dichiarazione dei servizi e documentazione.
Il dipendente statale, all'atto dell'assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto
tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio
militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio
professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve
contenere l'attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma
precedente; per gli insegnanti l'attestazione è fatta nel provvedimento di nomina a
ordinario.
Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della
dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria può
essere integrata dagli aventi causa.
Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonché le
successive variazioni.
La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia
prodotta dall'interessato, è acquisita d'ufficio.
I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere
valutati ai fini del trattamento di quiescenza.
Art. 146.- Trasmissione della dichiarazione.
Il capo dell'ufficio presso il quale il dipendente statale assume servizio, ricevuta la
dichiarazione prevista dall'art. 145 e la documentazione eventualmente prodotta
dall'interessato, trasmette gli atti all'ufficio competente a liquidare il trattamento normale
diretto; quest'ultimo ufficio acquisisce la documentazione non prodotta dall'interessato.
Art. 147.- Servizi e periodi computabili a domanda.
Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con
o senza riscatto, può presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui
all'art. 145 oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del
limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.
Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al
primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta
giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.
Nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se incorso nella decadenza di cui al
primo comma, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei
servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dello invito dell'ufficio.
Art. 148.- Applicabilità delle disposizioni degli articoli precedenti.
Le disposizioni contenute negli art. 145, art. 146, e art. 147 si osservano, in quanto
applicabili, anche per i dipendenti civili non di ruolo, con esclusione soltanto di quelli che ai
fini del trattamento di quiescenza sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.
Alla dichiarazione dei servizi non è tenuto il personale militare non appartenente al servizio
permanente o continuativo.
Art. 149.- Definizione della domanda di computo.
Sulla domanda di computo dei servizi e dei periodi di cui all'art. 147 provvede l'ufficio
competente a liquidare il trattamento normale diretto.
Il provvedimento è emesso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda o dalla
acquisizione dei documenti ed è comunicato all'interessato in forma amministrativa.
Art. 150.- Pagamento del contributo di riscatto.
Il contributo di riscatto può essere versato in unica soluzione oppure mediante ritenute
mensili sullo stipendio, paga o retribuzione o sul trattamento diretto di quiescenza per un
periodo di tempo non superiore a quello riscattato, a decorrere dal secondo mese
successivo a quello di registrazione del provvedimento di cui all'art. 149.
Nel caso di liquidazione di indennità in luogo di pensione, il contributo di riscatto e le rate
residue sono detratti in unica soluzione dall'indennità stessa.
Nel caso di pensione di reversibilità l'importo delle rate di contributo non ancora versate è
ridotto proporzionalmente all'aliquota di reversibilità della pensione, fermo restando il
numero delle rate stesse.
Art. 151.- Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio.
La riunione e la ricongiunzione dei servizi sono effettuate su domanda dell'interessato nel
caso in cui, per il servizio precedente, sia stato liquidato il trattamento di quiescenza e
questo sia cumulabile con il trattamento di attività spettante in relazione al nuovo rapporto;
in ogni altro caso si provvede di ufficio.
La domanda deve essere presentata all'amministrazione statale o all'ente presso cui il
dipendente presta il nuovo servizio ovvero all'istituto al quale è iscritto ai fini di quiescenza.
La domanda non è ammessa se presentata oltre il termine di sei mesi dalla data di inizio
del nuovo rapporto. Qualora, però il trattamento di quiescenza relativo al precedente
servizio sia stato liquidato dopo la data di inizio del nuovo rapporto, il termine anzidetto
decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione o, se anteriore,
dalla data di riscossione della prima rata di pensione o di assegno ovvero dell'indennità
per una volta tanto.
L'amministrazione, l'ente o l'istituto di cui al secondo comma, ove non respinga la
domanda, ne dà comunicazione all'amministrazione o all'ente da cui il dipendente
proviene ovvero all'istituto al quale era stato iscritto, entro novanta giorni dalla data di
ricezione della domanda o dalla data di acquisizione dei documenti.
Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento
normale diretto.
Art. 152.- Determinazione della pensione capitalizzata.
Il provvedimento con il quale viene determinata la pensione in valore capitale o l'indennità
per una volta tanto da versare alla amministrazione statale, all'ente o all'istituto a cui al
secondo comma dell'art. 151 è emesso entro sei mesi dalla data di ricezione della
comunicazione di cui al quarto comma di detto articolo.
Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio che ha liquidato o che è competente a
liquidare il trattamento di quiescenza spettante al proprio dipendente.
Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato nonché
all'amministrazione o all'ente a cui egli è transitato ovvero all'istituto al quale è iscritto ai
fini di quiescenza.
Art. 153.- Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.
Nei casi di ricongiunzione di servizi, previsti nel titolo VII, capo II, l'ufficio competente a
liquidare il complessivo trattamento di quiescenza determina la quota a carico dell'ente
che concorre alla ricongiunzione.
Lo stesso ufficio provvede alla capitalizzazione della quota comunale nei casi di cui all'art.
123.
Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato e all'ente o all'istituto
che concorre alla ricongiunzione.
Capo I - Trattamento normale diretto e di reversibilità
Sezione I. - Trattamento normale diretto
Art. 154.- Competenza.
Per il personale degli uffici periferici la competenza a provvedere al collocamento a riposo
per raggiungimento del limite di età e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza è
devoluta, per ogni amministrazione, all'ufficio periferico con circoscrizione provinciale o
superiore; nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del
limite di età, il trattamento di quiescenza normale è liquidato dall'ufficio precedentemente
indicato in base al provvedimento di cessazione dal servizio trasmesso dall'organo
competente ovvero in base a una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi
verificate le condizioni previste per il diritto a detto trattamento.
Per il collocamento a riposo e per la liquidazione del trattamento di quiescenza del
personale in servizio presso le amministrazioni centrali, dei dirigenti degli uffici periferici
con circoscrizione non inferiore a quella provinciale nonché per il personale collocato fuori
ruolo o comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici provvede l'amministrazione
centrale a cui il dipendente appartiene.
Gli uffici centrali e periferici competenti a disporre il collocamento a riposo e a liquidare il
relativo trattamento di quiescenza, ai sensi dei commi precedenti, sono stabiliti, per ogni
amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro competente e con il ministro per il tesoro.
Il Ministero di grazia e giustizia liquida il trattamento di quiescenza dei magistrati ordinari e
del personale, centrale e periferico, dipendente dal Ministero stesso nonché del personale
degli archivi notarili; la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede per i magistrati e per
il personale del Consiglio di Stato e della Corte dei conti nonché per il personale
dell'Avvocatura dello Stato.
Restano ferme le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico,
secondo le quali il collocamento a riposo di determinate categorie di dipendenti dello Stato
è disposto con decreto del Presidente della Repubblica.
Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale nei casi in cui ai dipendenti uffici
periferici siano demandati compiti di carattere esclusivamente tecnico.
Art. 155.- Cessazione dal servizio per limiti di età.
La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la liquidazione del
trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico
decreto.
Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della reversibilità della pensione,
le generalità del coniuge e dei figli minorenni.
Il provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del
raggiungimento del limite di età.
Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia del decreto di cui
ai precedenti commi alla direzione provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei
pagamenti, indicandovi il numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione.
La medesima ragioneria trasmette altresì alla Corte dei conti, per il controllo di
competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla relativa
documentazione.
La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di concessione della
pensione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il
pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto nel provvedimento
stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in base a tali atti risultino errati, si fa luogo al
conguaglio a credito o a debito.
All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione è consegnata dal
capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta.
Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti predisporre il
provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, è autorizzata la
corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo art. 162.
Art. 156.- Altri casi di cessazione dal servizio.
Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età, il
provvedimento di cessazione è comunicato, anche prima della registrazione, all'ufficio
competente affinché proceda alla liquidazione del trattamento di quiescenza.
Si osservano le disposizioni dei commi secondo e ottavo dell'art. 155.
Art. 157.- Liquidazione di ufficio.
Il trattamento normale diretto è in ogni caso liquidato di ufficio.
Art. 158.- Competenza.
In caso di decesso in servizio il trattamento normale di reversibilità è liquidato dall'ufficio
competente a liquidare il trattamento diretto.
Per i familiari del pensionato provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico
la partita relativa alla pensione diretta; se per la liquidazione della pensione di reversibilità
sia necessario determinare nuovamente la misura della pensione diretta, provvede l'ufficio
competente a liquidare il trattamento diretto.
In caso di decesso di un compartecipe della pensione, alla liquidazione del nuovo
trattamento in favore dell'altro o degli altri titolari del diritto provvede la direzione
provinciale del tesoro che ha in carico la partita; la stessa direzione provinciale provvede
altresì nei casi di perdita del diritto da parte di un compartecipe della pensione nonché nei
casi di consolidamento.
Per la reversibilità della pensione in favore dei familiari dei dipendenti degli archivi notarili
provvede l'amministrazione centrale.
Art. 159.- Liquidazione in caso di decesso in servizio.
Il trattamento normale di reversibilità in favore della vedova e degli orfani minorenni del
dipendente deceduto in attività di servizio è liquidato di ufficio; in favore degli altri aventi
diritto si provvede su domanda degli interessati.
Sezione II - Trattamento normale di reversibilità
Art. 160.- Liquidazione in caso di morte del pensionato.
In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza l'adozione di
provvedimento formale, liquida la pensione di reversibilità a favore della vedova e degli
orfani minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del trattamento diretto
e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa
della vedova.
Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o
di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità
nonché in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui
il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il
sessantacinquesimo anno di età, ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma,
o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza
di una delle condizioni suddette.
Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede su domanda degli
interessati.
Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del
tesoro liquida la pensione di reversibilità a favore della vedova e degli orfani minori anche
in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente art. 155 e previo
accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato.
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla
Corte dei conti per il controllo successivo.
Art. 161.- Reversibilità ordinaria del trattamento privilegiato.
Le disposizioni della presente sezione si applicano anche per la reversibilità ordinaria della
pensione privilegiata e dell'assegno rinnovabile.
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 162.- Liquidazione provvisoria.
Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta,
la competente direzione provinciale del tesoro corrisponde al pensionato un trattamento
provvisorio, determinato in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta
ovvero in possesso dell'amministrazione, purché sussistano i presupposti per il loro
riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione della pensione
definitiva.
Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche al coniuge ed agli orfani minorenni
del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo
di corresponsione del trattamento provvisorio.
La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma è disposta mediante
apposita comunicazione, a cura dell'amministrazione centrale o periferica competente a
liquidare il trattamento definitivo a norma delle disposizioni vigenti, contenente anche
l'indicazione del numero di iscrizione da assegnare alla relativa partita. Lo stesso numero
sarà attribuito alla pensione definitiva che verrà successivamente liquidata.
Detta comunicazione, unitamente a un documento sottoscritto dall'interessato contenente
le indicazioni ritenute necessarie e le dichiarazioni previste dalle norme vigenti, è
trasmessa, almeno tre mesi prima della data della cessazione dal servizio, alla direzione
provinciale del tesoro territorialmente competente, la quale procede all'apertura della
relativa partita di spesa fissa. Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal
compimento del limite di età o per morte del dante causa, la comunicazione riguardante
l'attribuzione della pensione provvisoria deve essere trasmessa con il documento suddetto
alla direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio o dalla
morte. La direzione provinciale del tesoro dispone, con precedenza assoluta sugli affari
correnti, l'immediato pagamento della pensione spettante.
La comunicazione di cui al terzo comma è estesa alla Corte dei conti per il riscontro
successivo sui pagamenti. A tal fine gli occorrenti dati sono resi disponibili per la Corte
medesima attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici
del tesoro.
In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la
relativa partita, qualora non trovi applicazione l'art. 160, primo, secondo e quarto comma,
procede, in attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in via
provvisoria al coniuge ed agli orfani minori della pensione che ad essi compete ai sensi del
presente testo unico.
Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di reversibilità risultante dal decreto di
concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via
provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni,
facendo luogo al conguaglio a credito o a debito.
I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le liquidazioni di cui al presente articolo
nonché quelli preposti all'ordinazione dei relativi pagamenti sono responsabili dei ritardi
nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e passibili delle sanzioni
disciplinari previste dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dirigenti degli uffici tenuti
all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la liquidazione e il pagamento
del trattamento di pensione
TITOLO II - LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di reversibilità
Sezione I - Organi e competenza
Art. 163.- Amministrazione centrale.
Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato, sia diretto che di
reversibilità, è adottato dall'amministrazione centrale a cui il dipendente apparteneva,
salvo quanto disposto negli art. 164 e art. 188.
"Nel caso in cui l'amministrazione centrale abbia già adottato un provvedimento definitivo
sulla dipendenza di infermità o lesioni, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico
del personale, le questioni risolute con detto provvedimento non possono essere
riesaminate ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato."
Art. 164.- Altri uffici.
All'ufficio centrale o periferico competente a liquidare il trattamento normale diretto è,
altresì , devoluta la competenza a provvedere sulla domanda di trattamento privilegiato
diretto e, qualora il dipendente sia deceduto in servizio, sulla domanda di trattamento
privilegiato di reversibilità nei casi in cui:
a) la domanda non sia ammissibile ai sensi degli art. 169 e art. 184, terzo comma;
b) risulti manifesto che i fatti dedotti dal dipendente o dai suoi aventi causa non
costituiscono fatti di servizio;
c) il dipendente non si sia presentato agli accertamenti sanitari nel termine stabilito dall'art.
174.
I provvedimenti emessi ai sensi del comma precedente sono definitivi.
Art. 165.- Commissioni mediche ospedaliere.
Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del
dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle commissioni mediche
ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di
regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.
Ciascuna commissione medica ospedaliera è composta da almeno tre ufficiali medici,
compreso il presidente. La commissione è presieduta dal direttore dell'ospedale,
dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui è costituita oppure da un ufficiale medico
superiore delegato dal direttore.
La commissione medica ospedaliera, allorché si pronuncia in relazione ad istanze di
militari dei Corpi di polizia, è integrata da un ufficiale medico del corpo di appartenenza del
militare, con voto consultivo; per i funzionari di pubblica sicurezza interviene un ufficiale
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermità o lesioni, il presidente può
chiamare a far parte della commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico
specialista con voto consuntivo.
Art. 166.- Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Sulla dipendenza delle infermità contratte o delle lesioni riportate dal dipendente ovvero
sulle cause della sua morte esprime il proprio parere, nei casi previsti, il comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Detto comitato è composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo
presiede, e da un numero di membri stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
I componenti devono appartenere alle seguenti categorie di personale anche se a riposo:
magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di appello
o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, funzionari del
Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata;
ufficiali generali e superiori medici.
Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario con qualifica non
inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, della amministrazione presso la quale il
dipendente prestava servizio.
I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Durante l'incarico i
componenti in attività di servizio continuano, ad eccezione del presidente, ad esercitare le
loro normali funzioni.
E' in facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidare le funzioni di vice
presidente del Comitato a non oltre due membri di esso scelti tra i magistrati della Corte di
cassazione e tra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non
inferiori a quella di consigliere.
Il comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilità della adunanza plenaria, funziona
suddiviso in più sezioni composte dal presidente e da cinque membri dei quali almeno due
magistrati e un ufficiale medico o un funzionario medico della Polizia di Stato. Alla
costituzione delle sezioni provvede il presidente del comitato.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate a magistrati della Corte dei conti o a
funzionari dell'amministrazione dello Stato.
Sezione II. - Trattamento privilegiato diretto
Art. 167.- Iniziativa d'ufficio o su domanda.
Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal
servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.
In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda.
Art. 168.- Presentazione e contenuto della domanda.
La domanda di trattamento privilegiato diretto è presentata all'ufficio presso il quale il
dipendente ha prestato l'ultimo servizio.
Nella domanda devono essere indicate le infermità o le lesioni per le quali il trattamento è
richiesto e devono essere specificati i fatti di servizio che le determinarono.
Il richiedente può, inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed ogni altro documento che
ritenga utile.
Art. 169.- Ammissibilità della domanda.
La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato
decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della
dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.
Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo.
Art. 170.- Istruttoria.
Il capo dell'ufficio al quale è stata presentata la domanda di trattamento privilegiato diretto
procede all'accertamento dei fatti, redige in merito un rapporto informativo e lo trasmette
all'ufficio di cui all'art. 164, unitamente agli atti acquisiti.
Art. 171.- Adempimenti dell'ufficio.
L'ufficio al quale è trasmesso il rapporto informativo acquisisce il parere della commissione
medica ospedaliera nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.
Alla commissione medica è inviato il rapporto informativo unitamente alla documentazione
amministrativa e sanitaria relativa al caso.
Qualora, però, la domanda di trattamento privilegiato sia stata presentata dopo la
scadenza dei termini stabiliti dall'art. 169 o se risulti manifesto che i fatti dedotti dal
richiedente non costituiscono fatti di servizio, il capo dell'ufficio di cui al primo comma,
senza interpellare la commissione medica ospedaliera, respinge la domanda a norma
dell'art. 164.
Art. 172.- Accertamenti sanitari.
La commissione medica ospedaliera esegue gli accertamenti sanitari mediante visita
diretta nella propria sede; la visita è eseguita a domicilio soltanto nel caso in cui le
condizioni di salute dell'interessato non gli permettano di recarsi presso la sede della
commissione.
La commissione medica può disporre il ricovero in ospedali civili, istituti sanitari o altri enti.
Qualora l'interessato sia internato in ospedale psichiatrico, la commissione medica può,
limitatamente alla infermità mentale, pronunciare il suo parere in base a relazione del
direttore dell'ospedale medesimo corredata dai documenti clinici pertinenti al caso.
L'interessato ha diritto di farsi assistere nel corso degli accertamenti sanitari da un medico
di fiducia oppure, gratuitamente, da un medico designato dall'istituto erogatore
dell'assistenza sanitaria; l'istituto designa il medico entro trenta giorni dalla ricezione della
domanda. Il medico che assiste agli accertamenti può formulare osservazioni e chiederne
l'inserzione nel verbale di cui all'art. 175.
Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della commissione
medica ospedaliera, da un collegio di medici nominati dalla locale autorità consolare
ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.
Art. 173.- Spese di ricovero.
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari siano eseguiti in ospedali civili o in altri istituti
sanitari a norma dell'art. 172, la spesa per il ricovero è a carico dell'istituto erogatore
dell'assistenza sanitaria.
Art. 174.- Mancata presentazione agli accertamenti sanitari.
L'interessato che, senza giustificato motivo, non si sottoponga a visita medica entro un
anno dalla convocazione non può conseguire il trattamento privilegiato se non presenta
nuova domanda. Il trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.
Le commissioni mediche ospedaliere sono tenute a comunicare all'ufficio di cui all'art. 164
i nominativi di coloro che non si sono presentati alla visita medica entro il termine stabilito
dal comma precedente, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione. Il
capo dell'ufficio respinge la domanda in relazione alla quale fu disposta la visita.
Art. 175.- Verbale della commissione medica ospedaliera.
Per ciascun dipendente visitato la commissione medica ospedaliera redige un verbale
degli accertamenti eseguiti, formulando il giudizio diagnostico delle infermità e delle lesioni
riscontrate ed esprimendo il proprio parere sulla relazione causale tra dette infermità o
lesioni e i fatti denunziati dal dipendente, nonché sulle conseguenze che ne derivino
relativamente alla di lui idoneità al servizio.
Nello stesso verbale è espresso il giudizio di classificazione delle infermità e delle lesioni
diagnosticate, secondo le tabelle applicabili.
Ai fini del trattamento privilegiato di reversibilità, la commissione medica ospedaliera fa
risultare nel verbale il proprio parere circa la relazione causale tra l'infermità o la lesione,
da cui è derivata la morte del dipendente, e i fatti denunciati; nel caso in cui al dipendente
sia stato già attribuito il trattamento privilegiato diretto, deve essere precisato se l'infermità
o la lesione dalla quale è derivata la sua morte sia la stessa che aveva dato luogo a detto
trattamento.
Nel verbale di cui ai commi precedenti devono farsi constare altresì i motivi per i quali la
commissione medica non abbia condiviso le osservazioni eventualmente formulate dal
medico che ha assistito l'interessato.
La commissione medica si pronuncia a maggioranza; il componente che dissenta fa
constare nel verbale i motivi del dissenso.
Prima di esprimere il parere di cui al primo comma, la commissione medica può chiedere
al capo dell'ufficio che ha compilato il rapporto informativo ulteriori adempimenti istruttori.
Art. 176.- Trasmissione degli atti all'amministrazione centrale.
Ricevuto il parere della commissione medica ospedaliera, l'ufficio competente cura la
trasmissione degli atti all'amministrazione centrale entro il termine di dieci giorni.
Art. 177.- Casi in cui è richiesto il parere del comitato.
Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie deve essere sentito nel caso in cui la
competente commissione medica ospedaliera abbia espresso il parere che le infermità o
le lesioni accertate siano dipendenti da fatti di servizio.
Il comitato è altresì sentito, con motivata richiesta, ove la commissione medica ospedaliera
abbia espresso parere contrario e l'amministrazione centrale non ritenga di uniformarsi; in
caso diverso l'amministrazione centrale provvede in conformità del parere della
commissione medica ospedaliera.
Art. 178.- Pareri del Ministero della sanità e del collegio medico legale.
L'amministrazione centrale, acquisito il parere del comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie, qualora non condivida detto parere può sentire l'ufficio medico legale presso il
Ministero della sanità; per il personale militare, per i dipendenti civili del Ministero della
difesa e per i funzionari di pubblica sicurezza può essere sentito il collegio medico legale
presso il Ministero della difesa.
Gli organi indicati nel comma precedente sono sentiti dall'amministrazione centrale anche
nei casi in cui questa non condivida il giudizio sulla classificazione delle infermità o delle
lesioni, espresso dalla commissione medica ospedaliera.
Art. 179.- Provvedimento dell'amministrazione centrale.
L'amministrazione centrale emette il proprio provvedimento entro il termine di venti giorni
dalla ricezione del parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ovvero, nei casi
in cui tale comitato non è sentito, dalla ricezione del parere della commissione medica
ospedaliera; quando è sentito il Ministero della sanità o il collegio medico legale, il
provvedimento è emesso entro venti giorni dalla ricezione del relativo parere.
Nel provvedimento che sia adottato in difformità del parere del comitato sono specificati i
motivi del dissenso.
Nel decreto con il quale si liquida la pensione o l'assegno rinnovabile sono indicati, ai fini
dell'eventuale reversibilità, i dati di cui all'art. 155, secondo comma.
Art. 180.- Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al trattamento
privilegiato diretto.
Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento relativo al
trattamento privilegiato diretto, si fa luogo alla liquidazione provvisoria della pensione
normale, con riserva di pronuncia sulla domanda di trattamento privilegiato.
Se la pensione normale non spetta e purché il Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie abbia espresso parere favorevole sul trattamento privilegiato, l'amministrazione
centrale dispone la corresponsione di un trattamento provvisorio in misura pari alla
pensione o all'assegno rinnovabile, con gli eventuali assegni accessori, della categoria da
attribuire.
Qualora sia da attribuire l'assegno rinnovabile, la durata del trattamento provvisorio di cui
al comma precedente non può superare quella dell'assegno.
All'atto dell'ammissione al pagamento della pensione privilegiata o dell'assegno
rinnovabile si fa luogo al conguaglio con le somme corrisposte a titolo di trattamento
provvisorio.
Art. 181.- Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno.
Sei mesi prima della scadenza dell'assegno rinnovabile, il titolare è sottoposto a nuova
visita medica.
L'invalido che, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica entro un anno
dalla convocazione oppure dalla scadenza dell'assegno, se quest'ultimo termine è più
favorevole, per ottenere ulteriore trattamento privilegiato deve presentare apposita
domanda alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; il nuovo
trattamento non potrà decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda suddetta.
Nel caso previsto dal comma precedente la commissione medica ospedaliera, decorso
l'anno, comunica i nominativi dei titolari di assegno rinnovabile, che non si sono presentati
a visita, alla competente direzione provinciale del tesoro, trasmettendo i documenti
comprovanti l'avvenuta convocazione.
Art. 182.- Scadenza dell'assegno rinnovabile.
Nei casi in cui, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non sia ancora intervenuto il nuovo
provvedimento di competenza dell'amministrazione centrale, la direzione provinciale del
tesoro proroga i pagamenti, per non oltre due anni, nella stessa misura dell'ultima rata
dell'assegno scaduto, salvo quanto disposto nel terzo comma.
Se con il provvedimento dell'amministrazione centrale venga attribuito un altro assegno
rinnovabile o la pensione, le somme corrisposte per proroga sono imputate all'assegno o
alla pensione medesimi; tuttavia, in caso di assegnazione di categoria inferiore,
l'imputazione è limitata all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate del
trattamento di minore categoria; oltre tale limite non si fa luogo a recupero.
Qualora invece, non venga attribuito altro assegno o pensione, le somme predette sono
abbuonate.
Nel caso in cui il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità non sia stato
compiuto per mancata presentazione dell'interessato alla visita medica, la direzione
provinciale del tesoro, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 181, sospende i
pagamenti relativi all'assegno prorogato e rimette gli atti all'amministrazione centrale, che
provvede di conseguenza.
Art. 183.- Aggravamento.
Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni di cui all'art. 70, la domanda di
revisione è presentata all'amministrazione centrale.
Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti, entro tre mesi dalla
convocazione, alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento, la
commissione medica ne dà comunicazione all'amministrazione centrale, trasmettendo i
documenti comprovanti l'avvenuta convocazione.
L'amministrazione centrale, ricevuta la comunicazione della commissione medica
ospedaliera respinge la istanza di revisione. Gli accertamenti sanitari non possono essere
effettuati che a seguito di nuova domanda; il relativo trattamento eventualmente spettante
decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova
domanda.
Sezione III - Pensione privilegiata di reversibilità
Art. 184.- Decesso in servizio.
In caso di morte del dipendente in attività di servizio, l'avente causa che ritenga la morte
dovuta al servizio stesso, per conseguire la pensione privilegiata di reversibilità deve
presentare domanda all'ufficio presso il quale il dante causa prestava servizio, salvo
quanto disposto dall'ultimo comma.
La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 168.
La domanda non è ammessa qualora sia presentata oltre il termine di cinque anni dalla
data del decesso del dante causa, salvo che quest'ultimo avesse già chiesto
l'accertamento di cui all'art. 169.
Nel caso in cui il dipendente sia deceduto per causa violenta nell'adempimento degli
obblighi di servizio, la pensione privilegiata di reversibilità a favore della vedova e degli
orfani minorenni è liquidata d'ufficio.
Art. 185.- Adempimenti degli uffici.
Il capo dell'ufficio al quale è stata presentata la domanda di pensione privilegiata di cui
all'art. 184 procede all'accertamento dei fatti, alla redazione del rapporto informativo e alla
trasmissione degli atti all'ufficio di cui all'art. 164.
Quest'ultimo ufficio acquisisce il parere della commissione medica ospedaliera e rimette
l'intera documentazione all'amministrazione centrale, salvo il rigetto della domanda ove
ricorrano i casi previsti dall'art. 164, lettere a) o b).
Art. 186.- Decesso del titolare di trattamento diretto.
In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, l'avente causa che ritenga la
morte dovuta all'infermità o alla lesione per la quale era stato attribuito detto trattamento,
per conseguire la pensione privilegiata di reversibilità deve presentare documentata
domanda all'amministrazione centrale che ha liquidato il trattamento diretto, salvo quanto
disposto nell'art. 188.
Il parere della commissione medica ospedaliera, sulle cause della morte del titolare del
trattamento diretto, è acquisito dall'amministrazione centrale.
Art. 187.- Provvedimento della amministrazione centrale.
Sulla domanda di pensione privilegiata di reversibilità l'amministrazione centrale provvede
dopo aver sentito il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, salvo che non respinga
la domanda in conformità di giudizio espresso dalla commissione medica ospedaliera.
Il Ministero della sanità e il collegio medico legale possono essere sentiti nei casi previsti
dall'art. 178, comma primo.
Il provvedimento definitivo è emesso secondo le disposizioni contenute nell'art. 179,
commi primo e secondo.
Art. 188.- Trattamento speciale.
In favore della vedova e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o
di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata
di reversibilità previsti dall'art. 93 sono liquidati d'ufficio senza l'adozione di provvedimento
formale, dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa al
trattamento diretto, in base ai dati risultanti dal provvedimento di liquidazione di tale
trattamento e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale
per colpa della vedova.
Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del
tesoro liquida il trattamento speciale e la pensione privilegiata di reversibilità a favore della
vedova e degli orfani minori anche in mancanza di dati di cui al secondo comma del
precedente art. 155 e previo accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal
pensionato.
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla
Corte dei conti per il controllo successivo.
In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno
rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di
reversibilità previsti dall'art. 93 sono liquidati dalla direzione provinciale del tesoro che ha
in carico la partita di pensione diretta, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 160,
terzo comma.
La liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di reversibilità in
favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di
assegno rinnovabile di prima categoria, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto
prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero dal
matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli
naturali, è effettuata dalla direzione provinciale del tesoro senza l'adozione di
provvedimento formale, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni
suddette.
Art. 189.- Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla pensione
privilegiata di reversibilità.
In caso di morte del titolare di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile, inferiore alla
prima categoria, in favore della vedova e degli orfani minorenni si applicano le disposizioni
dell'art. 160, salvo il provvedimento sull'eventuale diritto alla pensione privilegiata di
reversibilità.
Art. 190.- Rinvio.
Nei casi di decesso di un compartecipe della pensione privilegiata di reversibilità o di
perdita del diritto a tale compartecipazione nonché nei casi di consolidamento si applica il
disposto dell'art. 158, comma terzo.
Art. 191.- Decorrenza e durata della pensione e degli assegni.
La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio
stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto.
La pensione di reversibilità decorre dal giorno successivo a quello della morte del dante
causa; nel caso previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423, la pensione di
reversibilità viene corrisposta con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello
del decesso del dante causa.
Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il
giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha
luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della
domanda o dei documenti prescritti. Tuttavia, ove per la stessa infermità l'interessato
consegua ulteriore assegno rinnovabile ovvero pensione, il cui periodo di attribuzione sia
in tutto o in parte contemporaneo a quello di percezione del precedente assegno, il nuovo
trattamento sarà corrisposto dalla data in cui viene a cessare il pagamento di quello
precedente.
Per i minori non emancipati e gli interdetti, il termine di cui al comma precedente nonché
quelli stabiliti da altre disposizioni del presente testo unico rimangono sospesi finché duri
la incapacità di agire.
Art. 192.- Domanda di liquidazione.
Nei casi in cui per la liquidazione del trattamento di quiescenza è prevista la domanda
dell'interessato, questa può essere spedita a mezzo di lettera raccomandata e si considera
presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che è tenuto ad apporre il
timbro a data sulla domanda stessa.
In caso di presentazione della domanda ad ufficio non competente dell'amministrazione
alla quale il dipendente appartiene o apparteneva, l'ufficio medesimo la trasmette a quello
che deve provvedere, dandone comunicazione all'interessato; ai fini della decorrenza dei
termini, si tiene conto della data di presentazione della domanda al primo ufficio.
Art. 193.- Comunicazione del decreto.
Il decreto relativo al trattamento di quiescenza è comunicato all'interessato a mezzo del
servizio postale ovvero è consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al
pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente art. 155, settimo
comma.
Se l'interessato è deceduto, la comunicazione del decreto relativo al trattamento diretto è
fatta al coniuge superstite o agli orfani; in mancanza di questi, è fatta impersonalmente
agli eredi nell'ultima residenza del defunto, mediante affissione all'albo del comune.
Le stesse modalità vengono osservate per la comunicazione dei decreti relativi al
trattamento di reversibilità.
Art. 194.- Inabilità a proficuo lavoro.
Per comprovare lo stato di inabilità a proficuo lavoro può essere prodotto dall'interessato
un certificato del medico provinciale, di un ufficiale medico in servizio permanente effettivo
o dell'ufficiale sanitario del comune attestante tale stato e il carattere permanente di esso
alla data della morte del dipendente ovvero alla data del raggiungimento della maggiore
età, se successiva, con l'indicazione delle cause della inabilità.
Qualora l'interessato abbia prodotto documentazione diversa da quella indicata nel
comma precedente ovvero abbia omesso di produrre certificazione medica, l'ufficio
dispone gli accertamenti sanitari presso le competenti commissioni mediche ospedaliere.
Capo III - Disposizioni comuni
Art. 195.- Competenza per gli assegni accessori.
L'amministrazione centrale provvede d'ufficio all'attribuzione dell'assegno di
superinvalidità, dell'assegno di cura, dell'assegno per cumulo di infermità, dell'assegno
complementare, dell'indennità di assistenza ed accompagnamento e dell'assegno speciale
annuo; provvede su domanda dell'interessato all'attribuzione dello assegno di
incollocabilità.
Le direzioni provinciali del tesoro provvedono di ufficio all'attribuzione della tredicesima
mensilità, dell'assegno di caroviveri e dell'indennità integrativa speciale; provvedono su
domanda dell'interessato all'attribuzione dell'indennità speciale annua, degli aumenti di
integrazione, dell'assegno di previdenza e dell'assegno di incollocamento.
Gli aumenti di integrazione sono attribuiti senza l'adozione di provvedimento formale. Delle
attribuzioni disposte le direzioni provinciali del tesoro danno comunicazione periodica alla
competente amministrazione centrale e agli organi di controllo. Si applica il disposto, di cui
al secondo e al quarto comma dell'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423, tenendo conto
della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione.
Art. 196.- Quote di aggiunta di famiglia.
Le quote di aggiunta di famiglia sono attribuite - senza l'adozione di provvedimento
formale - dalla direzione provinciale del tesoro su domanda dell'interessato, salvo quanto
è previsto nei successivi commi.
Nei confronti del dipendente cessato dal servizio l'attribuzione è effettuata d'ufficio in base
all'indicazione, contenuta nel ruolo di pensione ovvero in apposita comunicazione da parte
del competente ufficio, delle generalità delle persone per le quali era corrisposta l'aggiunta
di famiglia all'atto della cessazione dal servizio ovvero, qualora trattisi di personale già
amministrato dalla direzione provinciale del tesoro, in base alle risultanze degli atti in
possesso della direzione stessa.
Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi secondo e quarto, del D.P.R. 30 giugno
1972, n. 423, tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di
pensione.
Nel caso in cui abbia trovato applicazione lo art. 160 del presente testo unico,
l'attribuzione della quota di aggiunta di famiglia è effettuata d'ufficio per le persone che, in
base agli atti in possesso della direzione provinciale del tesoro, siano da considerare a
carico dell'avente diritto.
E' fatto obbligo ai titolari di pensione che fruiscano delle quote di aggiunta di famiglia di
segnalare alla direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni cui è
subordinato il diritto alla quota di aggiunta di famiglia.
Il titolare di pensione che produca dichiarazione non conforme al vero o reticente incorre
nella sospensione, non superiore a sei mesi, del godimento della quota di aggiunta di
famiglia.
TITOLO III - PAGAMENTI
Art. 197.- Pagamento delle pensioni e degli assegni.
Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali scadenti,
rispettivamente, alla fine del mese o del bimestre. La tredicesima mensilità viene pagata
unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicità dei pagamenti è stabilità con decreto del
Ministro del tesoro.
I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del bimestre alle date
stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto.
Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono effettuate e
versate agli enti creditori con la stessa periodicità stabilita per il pagamento della rata di
pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi degli interessati.
In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza nella rata di pensione o di
assegno non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al
periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo
alla corresponsione del rateo della tredicesinia mensilità soltanto per la parte eccedente la
predetta quota.
Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato,
alla data che sarà stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma.
Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di
reversibilità, la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal
primo del mese successivo all'evento che determina la cessazione del diritto stesso.
E' fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla
competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la
cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno
nonché la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo è fatto
anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonché al
rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi
inerenti all'incarico a lui conferito.
Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della
omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma.
Art. 198.- Arrotondamento.
"L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile è arrotondato, per eccesso, a
lire cinquecento."
Per l'arrotondamento dell'importo netto mensile delle suddette competenze, si applicano le
norme generali sulle competenze spettanti ai dipendenti statali.
Art. 199.- Nomina del rappresentante.
I titolari di pensione o di assegno rinnovabile possono nominare mediante mandato
speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi alla competente
direzione provinciale del tesoro, un proprio rappresentante per la riscossione continuativa
del trattamento loro spettante.
Art. 200.- Documenti validi per la riscossione.
La tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in
attività di servizio ed in quiescenza ed ai loro familiari è documento valido anche ai fini
della riscossione dei titoli di spesa dello Stato emessi per il pagamento delle pensioni e
degli assegni, senza limiti di importo.
Le amministrazioni competenti al rilascio o le direzioni provinciali del tesoro appongono
sulla tessera di riconoscimento apposita annotazione con l'indicazione del numero
d'iscrizione della relativa partita di pensione o di assegno.
A coloro che sono sprovvisti della tessera di cui sopra viene rilasciato apposito documento
da valere per la riscossione.
Continuano ad avere validità ai fini della riscossione, i certificati di iscrizione rilasciati
anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico.
Art. 201.- Pagamento dei ratei insoluti.
In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno rinnovabile, il rateo di pensione o
assegno, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua
colpa o, in mancanza, ai figli.
Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo è devoluto a favore
degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione.
La riscossione del rateo può essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura
privata con firma autenticata anche in via amministrativa.
Art. 202.- Adeguamento delle norme sui pagamenti e sulla imputazione delle spese per
pensioni.
Il Ministro per il tesoro, con decreto da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti,
potrà emanare disposizioni sui servizi concernenti il pagamento delle pensioni in relazione
all'aggiornamento delle tecniche meccanografiche ed elettroniche.
Le pensioni ordinarie e gli assegni temporanei e rinnovabili dei dipendenti civili e militari
delle amministrazioni dello Stato e dei loro congiunti, pagabili a mezzo di ruoli di spesa
fissa, con esclusione dei trattamenti di quiescenza gravanti sui bilanci di amministrazione
ed Aziende autonome, sono imputati ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro.
L'esercizio finanziario di decorrenza e le modalità di attuazione della disposizione di cui al
comma precedente saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro. Restano ferme
le attribuzioni delle competenti amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia
di liquidazione e di ordinazione di pagamento delle pensioni nonché quelle dei rispettivi
organi di controllo centrali e periferici.
Art. 203.- Competenza.
Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato
dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti.
TITOLO IV - REVOCA E MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO
Art. 204.- Motivi.
La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può aver luogo quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli
atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel
calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che
stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità;
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;
d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.
Art. 205.- Iniziativa e termini.
La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato.
Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato
d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso;
nei casi di cui alle lett. c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal
rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei
documenti.
La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini
stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine
decorre dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all'interessato.
Art. 206.- Effetti.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state
riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa
luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state
disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato.
Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo può
essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Art. 207.- Revoca o modifica su domanda nuova.
Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento può essere sempre
revocato o modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che incida su
materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento.
Art. 208.- Perdita del diritto alla pensione di reversibilità.
Nel caso in cui il titolare di pensione di reversibilità o di assegno alimentare, in
adempimento dell'obbligo stabilito dall'ultimo comma dell'art. 86, comunichi alla
competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato
luogo alla attribuzione della pensione o dall'assegno, la stessa direzione provinciale
sospende i pagamenti e, ove abbia emesso il provvedimento di liquidazione, lo revoca.
Se il provvedimento di liquidazione sia stato emesso da altro ufficio, la direzione
provinciale del tesoro, sospesi i pagamenti, trasmette la comunicazione dell'interessato
all'ufficio liquidatore, che procede alla revoca.
Nel caso in cui, pur non essendo pervenuta comunicazione da parte dell'interessato, risulti
alla competente direzione provinciale del tesoro che le condizioni richieste per il diritto alla
pensione o all'assegno siano cessate, la direzione provinciale stessa comunica
all'interessato, in via amministrativa, gli elementi in suo possesso, per le eventuali
deduzioni da presentarsi entro trenta giorni.
Scaduto detto termine senza che l'interessato abbia prodotto deduzioni, si procede a
norma di quanto disposto dal primo e dal secondo comma.
Qualora l'interessato abbia prodotto le proprie deduzioni, provvede in merito la direzione
provinciale del tesoro ovvero l'ufficio liquidatore, ai sensi dei commi precedenti.
PARTE III - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DELL'AZIENDA
AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
TITOLO I - FONDO PENSIONI
Art. 209.- Disposizioni di carattere generale.
Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i loro familiari il
trattamento di quiescenza è erogato a carico del Fondo pensioni istituito con la legge 9
luglio 1908, n. 418.
Al fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di ruolo dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato nonché quelli non di ruolo assunti in servizio per un
periodo non inferiore a un anno.
Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per effetto di disposizioni legislative,
continuano ad applicarsi, per quanto riguarda l'iscrizione al Fondo pensioni, le rispettive
norme di inquadramento.
Il Fondo pensioni è dotato di un patrimonio costituito:
con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni della Cassa pensioni del
consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto di previdenza di cui alla legge 24 marzo 1907, n.
132;
con gli avanzi di gestione del Fondo stesso;
con altre entrate per titoli diversi.
Il patrimonio di cui sopra è custodito e amministrato gratuitamente dalla Cassa depositi e
prestiti e le relative somme possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato,
in mutui al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e negli
altri modi stabiliti dalla legge.
Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario viene corrisposto, a carico della
"gestione dei mutui al personale" del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, l'interesse annuo del cinque per cento.
Alle spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate dello stesso Fondo, e con un
contributo dello Stato.
Le spese, le entrate e il contributo di cui sopra sono evidenziati in apposito paragrafo del
titolo "gestioni speciali ed autonome" del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato.
Art. 210.- Fondo ed entrate del Fondo.
Le spese a carico del Fondo pensioni sono costituite.
a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi diritto;
b) dalle indennità una tantum da corrispondersi in luogo di pensione e dei trattamenti
similari;
c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a favore dei pensionati, da corrispondersi all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
Le entrate del Fondo pensioni sono costituite:
a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti, previste dal successivo art.
211;
b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da stanziare nelle
spese correnti del bilancio della stessa azienda, in ragione di cinque volte e mezzo
l'ammontare delle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti;
c) dalle quote di trattamento liquidate a favore del Fondo pensioni dalla gestione marittimi
della Cassa nazionale per la previdenza marinara in applicazione della Legge 27 luglio
1967, n. 658;
d) dagli interessi sul patrimonio di cui al precedente articolo e da ogni altro eventuale
provento di competenza del Fondo pensioni.
Lo Stato partecipa alla copertura delle spese del Fondo pensioni indicate nel primo
comma del presente articolo con un contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario,
in misura pari alla differenza tra le stesse spese e le entrate del Fondo. Tale contributo è
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente,
nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in
apposito capitolo della gestione del Fondo pensioni; esso viene corrisposto all'Azienda
suddetta in rate mensili.
Art. 211.- Ritenute a carico degli iscritti.
Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute:
a) gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento dell'80 per
cento:
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;
2) dell'indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47
del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
3) dell'indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
4) dell'indennità integrativa speciale di cui alla Legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima
mensilità.
In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio
intero.
b) straordinaria:
1) del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato all'atto dell'assunzione,
pagabile in una sola volta ovvero in ventiquattro rate mensili consecutive senza interessi.
Fatta eccezione per i dipendenti inquadrati in ruolo in applicazione della legge 7 ottobre
1969, n. 747, detta ritenuta, nei confronti degli altri dipendenti che hanno compiuto trenta
anni di età, viene aumentata di un centesimo per ogni anno compiuto oltre il trentesimo;
2) del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o assegno utile a pensione, da ritenersi
nel primo mese nel quale incomincia il godimento. In detto mese la ritenuta ordinaria
continua ad essere commisurata alla precedente retribuzione.
TITOLO II - SERVIZI COMPUTABILI
Art. 212.- Servizi resi alle ferrovie dello Stato con iscrizione al Fondo pensioni.
Tutti i servizi prestati alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con
iscrizione al relativo Fondo pensioni si computano ai fini del trattamento di quiescenza a
carico del Fondo medesimo, salve le disposizioni contenute nell'art. 216.
Il computo si effettua dalla data di iscrizione al Fondo pensioni fino alla data di cessazione
del rapporto di impiego o di servizio, senza tener conto dei periodi trascorsi:
a) in aspettativa per motivi di carattere privato;
b) durante la detenzione per condanna penale;
c) in posizione di sospensione con cessazione completa dello stipendio;
d) in assenza giustificata con cessazione completa dello stipendio ai sensi dell'art. 87 dello
stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato
con la legge 26 marzo 1958, n. 425.
In deroga a quanto disposto nel comma precedente, il periodo di sospensione è
computabile nella misura massima di due anni:
a) d'ufficio, previo recupero delle corrispondenti ritenute ordinarie sullo stipendio e sugli
assegni personali pensionabili da effettuare in una sola volta ovvero in ragione di due mesi
arretrati per ogni mese corrente, se la sospensione o l'assenza giustificata è seguita dalla
riammissione in servizio;
b) su domanda del dipendente o dei suoi aventi causa, se durante la sospensione sia
intervenuta la cessazione dal servizio o, rispettivamente, la morte del dipendente e
sempreché siano versate al Fondo pensioni le ritenute di cui alla precedente lettera a).
Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego per condanna penale o per motivi
disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con diritto allo stipendio ed agli assegni
non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello
disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione del rapporto di impiego a
quella di riammissione in servizio.
Art. 213.- Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo pensioni.
I servizi non di ruolo prestati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, anteriormente
all'iscrizione al Fondo pensioni, dai sussidiari sistemati in ruolo in base all'art. 20 del
R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1785, ovvero all'art. 10 del D.Lvo. 12 aprile 1946, n. 292 e
dai contrattisti inquadrati nei ruoli in forza del D.Lvo C.P.S. 9 luglio 1947, n. 667, sono
computabili d'ufficio ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti e con le modalità stabilite
dalle rispettive norme di inquadramento.
Il servizio prestato dal I settembre 1954 al 13 aprile 1963 dal personale già a contratto tipo
proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana o dagli enti dipendenti dai cessati
governi coloniali, inquadrato nei ruoli delle ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo
pensioni in applicazione dell'art. 20 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, è computabile
d'ufficio per intero e senza onere a carico del personale interessato, ai fini del trattamento
di quiescenza sul Fondo predetto.
Art. 214.- Servizi resi ad enti diversi.
Il servizio reso all'Ente nazionale per l'energia elettrica dal personale ferroviario che,
all'atto del passaggio alle dipendenze di detto ente, ha optato per la conservazione
dell'iscrizione al Fondo pensioni in base all'art. 6 del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144, è
computabile ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo stesso.
Ai fini sopraindicati è, altresì , computabile il servizio prestato dal 26 ottobre 1954 alle
dipendenze del Commissariato generale del Governo, del territorio di Trieste dal personale
che successivamente sia stato iscritto al Fondo pensioni.
Nei confronti del personale, proveniente dalle ferrovie Monza-Molteno-Oggiono, Siena-
Buonconvento-Monte Antico, Poggibonsi-Colle Val d'Elsa, Santhià-Biella, Biella-Novara e
Sondrio-Tirano, inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed
iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione della legge 30 aprile 1959, n. 286, e
legge 24 dicembre 1959, n. 1143, è computabile il servizio reso alle ferrovie di
provenienza anteriormente alla iscrizione al Fondo pensioni a condizione che il servizio
stesso risulti coperto da contribuzione assicurativa presso lo speciale Fondo di previdenza
per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
Art. 215.- Servizio di ruolo reso allo Stato ed altri servizi computabili ai fini del trattamento
di quiescenza a carico dello Stato.
Ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni sono computabili i servizi
e i periodi di cui agli art. 8, art. 28, art. 29, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36,
art. 37 e art. 38.
La valutazione si effettua secondo le norme concernenti il trattamento di quiescenza a
carico dello Stato.
Art. 216.- Servizi computabili a domanda.
A favore dei dipendenti per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del
Fondo pensioni sono computabili a domanda, in tutto o in parte, i servizi resi all'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato in qualità di:
a) avventizio ordinario o straordinario;
b) sussidiario;
c) contrattista.
Se i servizi sopra menzionati sono stati resi con iscrizione all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applica l'art. 11; se i predetti
servizi non sono coperti da contribuzione nella citata assicurazione generale, si applica
l'art. 14, secondo e terzo comma.
I servizi resi in qualità di sussidiario o di contrattista sono computati a domanda
limitatamente ai periodi non computabili d'ufficio in base all'art. 213, primo comma.
E' computabile a domanda, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 26
febbraio 1969, n. 94, il servizio reso in qualità di assuntore anteriormente al I febbraio
1958.
Ai servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nei ruoli
delle ferrovie dello Stato, sono estese le disposizioni contenute nell'art. 15.
Restano ferme le disposizioni di cui al capo VII, sezione I, della legge 27 luglio 1967, n.
658, concernenti il riscatto dei servizi non di ruolo prestati dal personale ferroviario con
iscrizione alla gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara.
Per il dipendente iscritto al Fondo pensioni sono altresì valutabili a domanda i servizi e
periodi indicati nella parte I, titolo II, capo II del presente testo unico, con le modalità e alle
condizioni, ivi stabilite.
I servizi e periodi di cui al precedente comma, già computati o riscattati presso lo Stato, si
riuniscono con il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza a carico del
Fondo pensioni; in tal caso le ritenute, che siano ancora dovute per contributo di riscatto
all'atto del passaggio alle ferrovie dello Stato sono devolute al Fondo pensioni.
Art. 217.- Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi.
Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da iscrizione al Fondo pensioni o
comunque computato ovvero riscattato ai fini del trattamento di quiescenza a carico del
predetto Fondo, è valutato con l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che
esso sia stato reso con qualifiche per le quali il limite di età per il collocamento a riposo
d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio,
rispettivamente in cinquantotto e sessanta anni.
Gli aumenti per servizi speciali di cui alla parte I, titolo II, capo III del presente testo unico
sono valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni solo se
ineriscono a servizi computati o riscattati ai fini della predetta pensione ferroviaria.
Art. 218.- Disposizioni comuni.
Le disposizioni degli art. 39, art. 40 e art. 41 si applicano anche per i servizi resi dal
dipendente dell'amministrazione ferroviaria. Dell'aumento previsto dall'art. 217, primo
comma, si tiene conto esclusivamente ai fini della determinazione del servizio utile.
Al trattamento di quiescenza disciplinato dalla presente parte sono estese le disposizioni
generali di cui agli art. 5, art. 6 e art. 7.
Art. 219.- Diritto al trattamento normale.
Il dipendente collocato a riposo d'ufficio in base all'art. 165 dello stato giuridico del
personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui alla legge 26 marzo
1958, n. 425, e successive modificazioni, ha diritto alla pensione normale qualunque sia
l'anzianità di servizio maturata.
Nei confronti del dipendente, che sia già titolare di pensione ordinaria diretta a carico dello
Stato o del Fondo pensioni, i limiti di servizio di cui al quadro 9 del D.P.R. 28 dicembre
1970, n. 1077, sono sostituiti dal limite unico di servizio di anni quindici, sia agli affetti del
collocamento a riposo d'ufficio sia agli effetti della liquidazione della pensione.
Nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego, il dipendente consegue il diritto alla
pensione dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo.
Alla dipendente dimissionaria che abbia contratto matrimonio spetta, ai fini del
compimento dell'anzianità stabilita nel terzo comma, un aumento del servizio effettivo fino
al massimo di cinque anni.
In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, il diritto alla pensione si acquista al
compimento del decimo anno di servizio effettivo.
Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto ad una
indennità per una volta tanto purché abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.
Art. 220.- Base pensionabile.
Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al
Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o
indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del
D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
b) indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
c) assegno personale pensionabile.
Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o indennità previsti
come utili ai fini della determinazione della base pensionabile, da disposizioni di legge.
Degli assegni personali di cui al comma precedente non concorre a determinare la misura
della base pensionabile il "compenso combattenti". Detto compenso è liquidato in valore
capitale, da determinare moltiplicando per quindici l'importo annuo del compenso stesso
per le cessazioni dal servizio decorrenti dal I luglio 1973 e per dieci nei casi di cessazione
dal servizio anteriori a tale data.
TITOLO III - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
Art. 221.- Calcolo delle competenze accessorie.
Le competenze accessorie sono commisurate alla decima parte dello stipendio,
maggiorato degli eventuali assegni pensionabili, goduto dal dipendente al momento in cui
è venuta a cessare la corresponsione in suo favore delle competenze stesse. Qualora
siano intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si considerano i
corrispondenti stipendi ed assegni pensionabili risultanti dall'applicazione dell'ordinamento
vigente alla data della cessazione dal servizio.
Il predetto decimo va attribuito:
a) per intero, se il servizio per il quale il dipendente ha percepito le competenze
accessorie, maggiorato degli aumenti di valutazione di cui all'art. 217, primo comma, ha
durata uguale a 37 anni ovvero a quella del servizio utile per la pensione;
b) per una quota proporzionale alla durata del servizio valutabile per le predette
competenze ed a quella del servizio utile ai fini di pensione, negli altri casi.
Ai predetti fini gli anni di servizio utile oltre il trentasettesimo si trascurano.
Art. 222.- Misura del trattamento normale.
La pensione spettante con dieci anni di servizio effettivo è pari al 26 per cento della base
pensionabile. Detta percentuale è aumentata di 2 per ogni ulteriore anno di servizio utile
fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento.
Le pensione spettante al personale di cui all'art. 219, primo comma, è calcolata con la
percentuale della base pensionabile corrispondente all'anzianità di servizio utile maturata,
se questa non è inferiore a quella assunta a limite di servizio per il collocamento a riposo
d'ufficio nel quadro 9 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077; negli altri casi, la pensione è
liquidata su un'anzianità pari al predetto limite ed è sottoposta alla ritenuta del 6 per cento
a favore del Fondo pensioni per il tempo corrispondente alla differenza tra gli anni
computati nella liquidazione della pensione e quelli complessivamente maturati dal
dipendente.
La disposizione del comma precedente, con la sola sostituzione del limite di servizio in
essa richiamato con quello di 15 anni stabilito dall'art. 219, secondo comma, si applica
anche nei confronti del personale che sia già titolare di pensione ordinaria diretta a carico
dello Stato o del Fondo pensioni.
L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni
anno di servizio utile.
Art. 223.- Dipendenti affetti da tubercolosi.
Al dipendente provvisto di pensione di guerra per infermità tubercolare, che cessa dal
servizio a causa di detta infermità, dichiarata contagiosa, si applicano le disposizioni
dell'art. 48.
Art. 224.- Dipendenti da imprese appaltatrici di servizi.
Per i dipendenti da imprese appaltatrici di servizi inquadrati nei ruoli organici dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 6 della legge 29 aprile 1971, n. 880, si
applica l'art. 10 della legge stessa.
Art. 225.- Diritto alla pensione privilegiata.
Il personale che, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, diviene invalido al
servizio ferroviario ha diritto alla pensione privilegiata.
Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti
dall'adempimento degli obblighi di servizio.
Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio
solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, al personale ferroviario si
applicano le disposizioni degli art. 73, art. 77 e art. 80, relative alla perdita dell'organo
superstite, alle malattie tropicali e al servizio di guerra.
Art. 226.- Misura della pensione privilegiata.
Salvo quanto disposto nel successivo art. 227, la pensione privilegiata è liquidata
aggiungendo al trattamento continuativo di quiescenza, spettante in rapporto alla durata
del servizio utile maturato, un supplemento corrispondente alla differenza fra il trattamento
continuativo predetto e quello calcolato su 30 anni di servizio utile o, se più favorevole, sul
numero di anni di servizio utile maturato, aumentato di 12.
Agli effetti del comma precedente, per trattamento continuativo di quiescenza si intende la
pensione normale calcolata in base agli anni di servizio utile maturati, se questi sono
superiori a 10, ovvero ad un'anzianità di servizio virtuale pari a 10 anni.
Il supplemento previsto nel primo comma è attribuito in misura proporzionale al grado di
riduzione della capacità lavorativa e, nel caso di concorso con una rendita di infortunio
spettante per lesioni o malattie professionali che abbiano determinato, come causa o
concausa, la cessazione dal servizio, per la parte eventualmente eccedente l'importo di
detta rendita.
Nei casi di cecità o di perdita totale di due arti, causate da fatti di servizio, la pensione
privilegiata è liquidata nella misura massima prevista dal primo comma dell'art. 222.
Art. 227.- Trattamento di confronto - Aggravamento.
In luogo del trattamento comprensivo della pensione privilegiata liquidata in applicazione
dell'articolo precedente e della rendita spettante in base alle norme sugli infortuni sul
lavoro e sulle malattie professionali, è attribuita, se più favorevole, la sola pensione
liquidata in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse
rimasto in servizio con la stessa qualifica fino alla data del collocamento a riposo d'ufficio
secondo l'ordinamento vigente della cessazione dal servizio.
Il trattamento privilegiato più favorevole risultante dall'applicazione del precedente comma
è attribuito in via definitiva, salvo quanto disposto dal successivo comma.
In caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni dipendenti da fatti di servizio si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 70.
Art. 228.- Casi particolari.
In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di pensione privilegiata che siano
assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni
concernenti i pensionati di guerra.
Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto
alla pensione privilegiata diretta o di reversibilità possono avvalersi della facoltà prevista
dall'art. 79.
Art. 229.- Diritto al trattamento di reversibilità.
In caso di morte in servizio dell'iscritto che abbia maturato 10 anni di servizio effettivo
ovvero in caso di morte del pensionato, hanno diritto alla pensione di reversibilità il
coniuge superstite, i figli e gli affiliati, i genitori e i collaterali, secondo le norme stabilite
dagli art. 81, art. 82, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86 e art. 87.
In caso di morte in servizio dell'iscritto che non abbia maturato l'anzianità di cui sopra, ma
che abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo, la vedova e gli orfani minorenni, di
cui ai citati art. 81 e art. 82, hanno diritto ad una indennità per una volta tanto.
Art. 230.- Misura della pensione di reversibilità.
La pensione di reversibilità è pari alle seguenti aliquote della pensione di cui era titolare il
dante causa ovvero, se questi è deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe
spettata alla data della morte:
a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;
b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: 40 per cento per un avente titolo; 50 per cento fino a
tre aventi titolo; 60 per cento per quattro o più aventi titolo;
c) coniuge superstite con orfani, avuti dal matrimonio con il dante causa: con uno o due,
65 per cento; con tre, 70 per cento; con quattro o più, 75 per cento. La quota di pensione,
corrispondente alla differenza tra l'aliquota determinata in rapporto al numero degli orfani
compartecipi e quella indicata alla lettera a), spettante al coniuge superstite, viene divisa
in parti uguali tra gli orfani quando alcuno di essi viva separato ovvero sia maggiorenne;
d) coniuge superstite con o senza orfani avuti dal matrimonio con il dante causa, in
concorso con figli di precedente matrimonio del dante causa: 50 per cento al coniuge con
o senza figli propri e 25 per cento ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro
numero.
La pensione assegnata al coniuge superstite con figli propri si considera liquidata, agli
effetti della ripartizione, nella percentuale che spetterebbe, ai sensi della precedente
lettera c), al nucleo familiare del coniuge stesso, se con esso non concorressero orfani di
precedente matrimonio del dante causa.
Nel caso in cui il coniuge superstite viva separato da alcuno dei figli propri compartecipi
ovvero uno di questi sia maggiorenne, al coniuge spettano, in relazione alla composizione
del proprio nucleo familiare, i 50 sessantacinquesimi, i 50 settantesimi o i 50
settantacinquesimi della pensione assegnata, mentre agli orfani è attribuita per quote
uguali, la parte restante.
In ogni caso le aliquote spettanti agli orfani minori del coniuge superstite, che con lui
convivono, vanno attribuite a quest'ultimo.
Qualora venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai figli, le rimanenti quote si
modificano secondo le norme precedenti. La stessa disposizione si applica per la
pensione dei collaterali.
Nel caso di separazione personale, di cui allo art. 81, commi quarto e sesto, la misura
dell'assegno alimentare che spetti al coniuge superstite è stabilita secondo la disposizione
dell'art. 88, penultimo comma.
Art. 231.- Misura dell'indennità una tantum - Criteri di ripartizione.
L'indennità per una volta tanto a titolo di reversibilità è pari a tanti dodicesimi della base
pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile maturati dal dante causa.
La predetta indennità è assegnata in misura intera alla vedova sola o che conviva con figli
avuti dal matrimonio con l'iscritto e sempre che non concorrano figli di precedente
matrimonio dell'iscritto medesimo.
Quando la vedova viva separata da alcuno o da tutti i figli, avuti dal matrimonio con il
dante causa, l'indennità viene ripartita nel modo seguente:
a) 50 sessantacinquesimi alla vedova e 15 sessantacinquesimi ai figli, se questi sono in
numero non superiore a due;
b) 50 settantesimi alla vedova e 20 settantesimi ai figli, se questi sono in numero di tre;
c) 50 settantacinquesimi alla vedova e 25 settantacinquesimi ai figli, se questi sono in
numero non inferiore a quattro.
Qualora concorrano la vedova con o senza figli avuti dal matrimonio con il dante causa e
figli di precedente matrimonio di quest'ultimo, l'indennità spetta per due terzi alla vedova
con o senza figli propri compartecipi e per un terzo ai figli di precedente matrimonio del
dante causa, qualunque sia il loro numero.
La ripartizione della quota di due terzi tra vedova e figli compartecipi va effettuata nel caso
previsto dal terzo comma del presente articolo, applicando le aliquote in esso stabilite in
rapporto al numero dei figli compartecipi.
L'indennità spetta per intero ai figli, se la vedova non vi ha diritto.
L'indennità ovvero la quota di essa spettante ai figli va divisa in parti uguali fra loro.
In ogni caso, le aliquote dell'indennità inerenti ai figli avuti dal matrimonio con il dante
causa, conviventi con la vedova, sono corrisposte a quest'ultima.
Art. 232.- Pensione privilegiata di reversibilità - Morte del dipendente in attività di servizio.
Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di
servizio, spetta ai congiunti indicati nell'art. 229 la pensione privilegiata di reversibilità.
La suddetta pensione si calcola applicando le percentuali di reversibilità di cui all'art. 230
agli importi del trattamento continuativo di quiescenza e del supplemento previsti dall'art.
226, primo comma, separatamente considerati. Se alcuno degli aventi titolo alla
reversibilità ha diritto ad una rendita di infortunio, questa va detratta dall'importo del
supplemento a lui spettante.
In luogo del trattamento, comprensivo della pensione di reversibilità privilegiata risultante
dall'applicazione del comma precedente e della eventuale rendita di infortunio, va
assegnata, se più favorevole, la pensione di reversibilità liquidata applicando le percentuali
previste dall'art. 230 alla pensione che sarebbe spettata al dipendente in base all'art. 227.
Art. 233.- Pensione privilegiata di reversibilità - Morte del pensionato.
La disposizione contenuta nell'articolo precedente si applica anche in caso di morte del
titolare di trattamento privilegiato diretto, quando la morte si sia verificata in conseguenza
della medesima infermità o lesione che aveva dato diritto a tale trattamento.
In caso di morte del titolare del trattamento privilegiato diretto, che sia dovuta ad altre
cause, il trattamento privilegiato di reversibilità spettante ai familiari di cui all'art. 229 è
liquidato applicando le percentuali stabilite dall'art. 230, al trattamento privilegiato diretto in
godimento.
Ai soli effetti indicati nel comma precedente, anche il dante causa che sia titolare del
trattamento previsto dall'art. 226 si considera, alla data della morte, in godimento del
trattamento costituito dalla sola pensione, liquidata con il criterio stabilito dall'art. 227.
Art. 234.- Scomparsa e irreperibilità.
Nei casi di scomparsa e di irreperibilità dell'iscritto, i familiari aventi diritto alla pensione di
reversibilità conseguono il relativo trattamento alle condizioni e con le modalità stabilite
dall'art. 91.
Art. 235.- Pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale "equo trattamento".
Ai congiunti degli aventi diritto alla pensione sul Fondo speciale "equo trattamento" a
carico dello esercizio ferroviario istituito con R.D. 21 ottobre 1923, n. 2529, sono estese le
disposizioni contenute negli art. 229 art. 230, art. 231, art. 232, art. 233, art. 234.
Agli effetti della determinazione della pensione di reversibilità, si applicano le norme di cui
al citato regio decreto, relative alla decurtazione dell'assegno liquidato dal Fondo per gli
addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
Art. 236.- Assegni accessori.
In aggiunta alla pensione, spettano, nella misura ed alle condizioni stabilite negli art. 94,
art. 96, art. 97, art. 98 e art. 99 del presente testo unico, la tredicesima mensilità, l'assegno
di caroviveri, le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale.
L'indennità integrativa speciale è dovuta anche al coniuge superstite, titolare di assegno
alimentare, nella percentuale stabilita per la determinazione della misura dell'assegno
stesso.
Ai titolari di pensione privilegiata, oltre agli assegni accessori previsti nel primo comma,
competono, alle condizioni e con le modalità stabilite dagli art. 100 e seguenti, l'assegno di
superinvalidità, l'assegno complementare, l'assegno di previdenza gli aumenti di
integrazione, l'indennità di assistenza e di accompagnamento, l'assegno di cura, l'assegno
per cumulo di infermità, l'assegno speciale annuo e l'indennità speciale annua.
Art. 237.- Riunione di servizi.
Nel caso in cui il dipendente abbia prestato servizi per i quali è previsto il trattamento di
quiescenza a carico del bilancio dello Stato o del Fondo pensioni, i vari periodi possono
essere riuniti ai fini di un unico trattamento secondo le norme applicabili in relazione alla
definitiva cessazione dal servizio.
Il trattamento di quiescenza sulla totalità dei servizi farà carico al Fondo pensioni se la
cessazione definitiva dal servizio abbia luogo presso l'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato.
Art. 238.- Casi particolari di riunione di servizi.
Il dipendente dell'amministrazione ferroviaria passato, anteriormente al 15 novembre
1949, ad altra amministrazione statale con diritto a rimanere iscritto al Fondo pensioni
consegue un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati.
Tale trattamento, e quello di reversibilità, sono liquidati con le norme della presente parte
del testo unico e ripartiti tra il Fondo pensioni e lo Stato in proporzione della durata dei
servizi computabili rispettivamente resi dal dipendente.
Agli effetti del riparto, il compunto si effettua a mese intero, trascurando le frazioni di
mese.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale
ferroviario transitato in base al R.D.L. 4 agosto 1924, n. 1262, convertito nella legge 15
luglio 1926, n. 1263, al Ministero dei lavori pubblici, per il servizio delle nuove costruzioni
ferroviarie, e successivamente passato ad altra amministrazione statale. In tal caso, il
servizio reso alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici si considera prestato, ai fini
del riparto del trattamento di quiescenza, alle ferrovie dello Stato.
Art. 239.- Ricongiunzione di servizi resi alle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici.
La ricongiunzione dei servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e ad enti
pubblici è disciplinata dalle disposizioni della parte I, titolo VII, del presente testo unico.
Agli effetti della ricongiunzione, il servizio ferroviario è equiparato al servizio statale.
Art. 240.- Disposizioni comuni.
In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che abbia conseguito il
trattamento di quiescenza per il servizio reso in precedenza ne perde il godimento ed è
tenuto alla rifusione prevista dall'art. 117.
Ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla
base dei servizi riuniti o ricongiunti, si applicano le disposizioni comuni di cui all'art. 118.
Art. 241.- Posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.
Le norme sulla posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
di cui agli art. 124 art. 127, sono applicabili anche al personale delle ferrovie dello Stato.
Per gli effetti previsti dall'art. 126, l'assegno vitalizio di diritto a carico dell'Opera di
previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato è equiparato all'assegno vitalizio di
diritto a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali.
Art. 242.- Cumulo di pensioni e stipendi.
Le disposizioni della parte I, titolo IX, del presente testo unico, concernenti il cumulo di
pensioni e stipendi, si applicano anche al personale ferroviario quando uno di tali
trattamenti sia a carico del Fondo pensioni ovvero del bilancio dell'amministrazione
ferroviaria.
Art. 243.- Ritenute.
Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza non siano
state operate le ritenute in favore del Fondo pensioni, il relativo importo è trattenuto
sull'indennità per una volta tanto in unica soluzione e sulla pensione mediante ritenute
mensili in misura non superiore al quinto della pensione stessa.
Al trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni si applicano le disposizioni di cui
agli art. 141, ultimo comma, e art. 143, in materia di ritenute per assistenza sanitaria ed
imposte erariali, di sequestro, pignoramento e cessione della pensione, di recupero di
crediti e di prescrizioni delle rate di pensione.
TITOLO IV - PROCEDIMENTO
Art. 244.- Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi.
Il dipendente con diritto all'iscrizione al Fondo pensioni, all'atto dell'assunzione in servizio,
è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo resi in precedenza allo
Stato, compreso il servizio militare, o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di
pratica ed esercizio professionali riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza. La
dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
Salvo quanto disposto nel comma seguente si osservano gli art. 145, terzo, quarto, quinto
e sesto comma, art. 146, art. 147, art. 149, art. 150, art. 151, art. 152 e art. 153.
La ritenuta per contributo di riscatto, in caso di pagamento rateale, ha inizio dal secondo
mese successivo a quello in cui il provvedimento di riscatto dei servizi o di liquidazione
della pensione è comunicato all'interessato.
Art. 245.- Liquidazione del trattamento di quiescenza normale.
In tutti i casi di cessazione dal servizio, la competenza a liquidare il trattamento normale di
quiescenza diretto è devoluto al capo della divisione cui, in base all'ordinamento vigente, è
affidato, nell'ambito del servizio del personale ed in sede centrale, il servizio delle
pensioni.
Lo stesso organo provvede a liquidare il trattamento normale di reversibilità in caso di
morte del dipendente durante l'attività di servizio.
Quando spetta la pensione e non è possibile liquidarla tempestivamente, possono essere
disposte, in relazione ai servizi utili accertati, anticipazioni mensili sulla pensione, da
recuperare in sede di liquidazione definitiva.
La direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta normale
provvede a liquidare la pensione di reversibilità in caso di morte del pensionato.
Per la liquidazione dei trattamenti contemplati nei commi primo, secondo e quarto del
presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella parte
II, titolo II, capo I del presente testo unico, fatta eccezione per gli art. 154, art. 155 primo,
terzo ed ultimo comma, art. 161 e art. 162.
I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo sono definitivi.
Art. 246.- Trattamento privilegiato diretto - Iniziativa - Competenza.
Il trattamento privilegiato diretto è liquidato d'ufficio in caso di dispensa dal servizio
ferroviario per inidoneità fisica, riconosciuta dipendente da fatti di servizio.
In ogni altro caso, tale trattamento è liquidato a domanda degli interessati.
La domanda di trattamento privilegiato diretto deve contenere l'indicazione delle infermità
o lesioni per le quali il trattamento è richiesto e la specificazione dei fatti di servizio che le
determinarono. L'interessato può allegare alla domanda tutta la documentazione che
ritiene utile.
La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata al servizio centrale o al
compartimento presso il quale è stato prestato l'ultimo servizio.
La domanda non è ammessa se il dipendente:
a) ha lasciato decorrere il termine di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio o di
dieci anni da tale data in caso di parkinsonismo, senza chiedere l'accertamento della
dipendenza da fatti di servizio delle infermità o lesioni denunciate;
b) non ha richiesto, ove ne ricorra il caso, la visita per la revisione del trattamento di
quiescenza ai fini del riconoscimento della causa di servizio, nel termine e con le modalità
stabilite dall'art. 164 dello stato giuridico per il personale ferroviario, approvato con legge
26 marzo 1958, n. 425;
c) è stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica, non riconosciuta dipendente da fatti
di servizio anche a seguito della visita di revisione;
d) non è sottoposto, senza giustificato motivo, agli accertamenti sanitari entro il termine di
un anno dall'invito.
Nei casi previsti dal comma precedente, la domanda è respinta con provvedimento
definitivo del direttore del servizio centrale o del compartimento competente.
In tutti gli altri casi il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento
privilegiato diretto è adottato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile,
emesso previo parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Il
Ministro, qualora non condivida il parere del consiglio di amministrazione, fa risultare nel
decreto i motivi del dissenso.
Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento relativo al
trattamento privilegiato diretto e sempre che spetti la pensione normale sono corrisposte,
in relazione ai servizi utili accertati, anticipazioni mensili sulla pensione normale stessa da
recuperare in sede di liquidazione del trattamento definitivamente spettante.
Art. 247.- Trattamento privilegiato diretto - Istruttoria.
L'ufficio al quale è stata presentata la domanda di trattamento privilegiato diretto procede
all'accertamento dei fatti ed acquisisce il parere dell'ispettorato sanitario, nella cui
circoscrizione il richiedente ha la residenza.
All'ispettorato sanitario deve essere trasmesso un rapporto informativo sui fatti accertati,
redatto dal capo dell'ufficio, unitamente alla relativa documentazione amministrativa e
sanitaria.
Gli accertamenti sanitari sono eseguiti dall'ispettorato sanitario con l'osservanza delle
norme dettate dagli art. 172, art. 173 e art. 174.
All'ispettorato sanitario compete esprimere il proprio parere sulla dipendenza da fatti di
servizio delle infermità e delle lesioni denunciate, sull'ascrivibilità di esse per assimilazione
alle tabelle applicabili e sulle conseguenze che ne derivino relativamente alla capacità
lavorativa del dipendente.
Ricevuto il verbale contenente il parere dell'organo sanitario, l'ufficio competente cura la
trasmissione degli atti, per il tramite del servizio del personale, al consiglio di
amministrazione delle ferrovie dello Stato per il prescritto parere.
Art. 248.- Trattamento di reversibilità - Morte in servizio del dipendente.
La pensione privilegiata di reversibilità è liquidata di ufficio a favore della vedova e degli
orfani minorenni del dipendente deceduto per causa violenta nell'adempimento degli
obblighi di servizio.
Salvo quanto disposto dal comma precedente, in caso di morte del dipendente in attività di
servizio lo avente causa che ritenga la morte dovuta al servizio stesso deve presentare,
per conseguire la pensione privilegiata di reversibilità, motivata domanda al servizio
centrale o al compartimento presso il quale il dante causa prestava servizio.
La domanda, prodotta oltre il termine di cinque anni dalla data della morte del dipendente,
non è ammissibile; essa è respinta con provvedimento definitivo del direttore del servizio o
del compartimento competente.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il dipendente avesse
già chiesto l'accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni contratte.
Salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, alla liquidazione o al diniego della
pensione privilegiata di reversibilità si provvede con decreto del Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile, adottato previo parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie
dello Stato ed in base al giudizio medico, quando sia ritenuto necessario, dell'ispettorato
sanitario competente, sulla relazione causale tra l'infermità o la lesione da cui è derivata la
morte del dipendente e i fatti denunciati.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli art. 246, ultimo comma, e art. 247.
Art. 249.- Trattamento di reversibilità - Morte dell'iscritto in quiescenza.
In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, la pensione privilegiata di
reversibilità è liquidata su domanda degli aventi diritto con decreto del Ministro per i
trasporti e l'aviazione civile.
Nel caso previsto dal comma precedente, se l'avente causa ritiene che la morte sia dovuta
all'infermità o alla lesione per la quale era stato attribuito il trattamento privilegiato diretto, il
Ministro competente provvede sulla domanda con proprio decreto dopo che sulla
domanda stessa si è pronunciato l'ispettorato sanitario ed ha espresso parere il consiglio
di amministrazione delle ferrovie dello Stato.
In caso di morte dell'iscritto, verificatasi dopo la cessazione dal servizio, l'avente causa
che ritenga di aver titolo alla pensione privilegiata deve presentare domanda al servizio
centrale o al compartimento, presso il quale l'iscritto prestò l'ultimo servizio. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 247.
La domanda di cui al comma precedente è dichiarata inammissibile con provvedimento
definitivo del direttore del servizio o del compartimento competente se è presentata oltre il
termine perentorio di due anni dalla morte del dante causa ovvero se, pur essendo stata
prodotta entro il termine predetto, il dante causa sia incorso nelle decadenze stabilite
dall'art. 246, quinto comma, lettere a), b).
Art. 250.- Disposizioni comuni.
Salvo quanto disposto nei commi successivi, al trattamento di quiescenza a carico del
Fondo pensioni ed ai relativi assegni accessori si applicano le disposizioni comuni
contenute nella parte II, titolo II, capo III del presente testo unico.
Il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza può essere comunicato
all'interessato, oltre che nei modi stabiliti dall'art. 193, anche per il tramite
dell'amministrazione ferroviaria.
Gli accertamenti sanitari, relativamente agli aventi causa del dipendente deceduto in
attività di servizio, sono effettuati dall'ispettorato sanitario nella cui circoscrizione il
richiedente la pensione ha la residenza.
Art. 251.- Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento.
Le disposizioni di cui ai titoli III e IV della parte II del presente testo unico si applicano,
rispettivamente, al pagamento delle pensioni ferroviarie nonché alla revoca e alla modifica
dei provvedimenti relativi a dette pensioni.
PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 252.- Data di entrata in vigore.
Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto nell'articolo seguente.
Art. 253.- Norme sulla competenza degli uffici periferici.
Le disposizioni dell'art. 154, relative alla competenza degli uffici periferici a provvedere al
collocamento a riposo del personale per raggiungimento del limite di età e a liquidare il
trattamento normale diretto nonché le altre disposizioni che attribuiscono agli stessi uffici
la competenza ad adottare provvedimenti definitivi si applicano a decorrere dal I gennaio
1976.
Si applicano a decorrere dalla stessa data le disposizioni della parte terza che stabiliscono
nuove competenze ad adottare provvedimenti definitivi nei confronti del personale
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Art. 254.- Norme abrogate.
Sono abrogati il R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, il
R.D. 22 aprile 1909, n. 229, e successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le altre
norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
vigenti alla data del 21 dicembre 1973, salve le disposizioni richiamate dal presente testo
unico.
Qualora nelle leggi o nei regolamenti sia fatto richiamo alle norme abrogate ai sensi del
comma precedente, si intendono richiamate le corrispondenti norme del presente testo
unico.
Sono, inoltre, abrogati l'art. 9, quinto comma, del D.Lvo C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, e le
altre norme che, per i dipendenti civili non di ruolo delle amministrazioni dello Stato,
comprese quelle con ordinamento autonomo, prevedono la perdita del diritto al
trattamento di cessazione dal servizio nei casi di licenziamento per motivi disciplinari o di
dimissioni volontarie.
Art. 255.- Norme sul controllo e sull'impugnabilità dei provvedimenti in materia di riscatto.
Le norme che regolano il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti relativi al riscatto
di servizi ai fini di quiescenza nonché le norme che regolano, l'impugnabilità di tali
provvedimenti sono applicabili anche per quanto concerne i provvedimenti di cui all'art.
149.
Art. 256.- Casi in corso di trattazione.
Ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data di entrata
in vigore del presente testo unico si applicano le disposizioni del testo unico, anche per gli
effetti anteriori alla data predetta.
Tuttavia le disposizioni del testo unico non possono essere applicate con decorrenza
anteriore al I gennaio 1958, data da cui ebbe effetto la legge 15 febbraio 1958, n. 46, nei
casi in cui il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di reversibilità, sia stato introdotto
da tale legge.
La base pensionabile non può essere determinata in misura diversa da quella prevista
dalle norme che erano applicabili alla data in cui la base stessa deve essere riferita.
Per quanto concerne gli assegni accessori del trattamento di quiescenza e gli aumenti
della pensione relativi alle indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo non
possono essere fissate decorrenza e misura diverse da quelle stabilite dalle disposizioni
che erano applicabili nei periodi relativamente ai quali detti assegni e aumenti spettano.
Art. 257.- Domande presentate dopo l'entrata in vigore del testo unico.
L'art. 256 si osserva anche nei casi di domande di trattamento di quiescenza presentate
dopo l'entrata in vigore del presente testo unico da dipendenti cessati dal servizio
anteriormente a tale data o dai loro aventi causa, nei confronti dei quali non sia stato già
emesso provvedimento ai fini di detto trattamento.
Art. 258.- Applicabilità a domanda di norme del testo unico.
I dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
testo unico o i loro aventi causa hanno diritto, a domanda, all'applicazione nei propri
confronti delle seguenti norme:
a) art. 11, relativamente ai servizi che, ai sensi delle precedenti disposizioni, non erano
riscattabili né altrimenti computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale;
b) art. 12, relativamente alla computabilità dei servizi non di ruolo resi alle dipendenze
delle assemblee legislative ovvero degli enti e degli istituti di cui allo stesso articolo e
relativamente alla computabilità dei servizi di ruolo da parte dei dipendenti collocati a
riposo per causa diversa dal raggiungimento del limite di età;
c) art. 13, relativamente alla riscattabilità dei periodi di iscrizione agli albi professionali e
dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione;
d) art. 14, per quanto concerne la riscattabilità del servizio prestato, rispettivamente, in
qualità di incaricato tecnico, di amanuense di cancelleria e di amanuense ipotecario;
e) art. 42, secondo comma, relativamente all'anzianità minima di venti anni di servizio
effettivo stabilita per l'acquisto del diritto alla pensione normale da parte del dipendente
civile dimissionario;
f) art. 81, terzo comma, sul diritto alla pensione di reversibilità in favore della vedova del
pensionato;
g) art. 82 e art. 84, per la parte in cui, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità in favore
degli orfani maggiorenni e dei collaterali del dipendente statale o del pensionato, è
prevista l'età sessagenaria quale condizione alternativa di quella dell'inabilità a proficuo
lavoro;
h) art. 219, terzo comma, relativamente all'anzianità di servizio di venti anni stabilita per
l'acquisto del diritto a pensione da parte del personale ferroviario nei casi di decadenza e
di dimissioni dall'impiego;
i) art. 226, secondo comma, relativamente alla misura del trattamento continuativo di
quiescenza diretto, concorrente a determinare la pensione privilegiata ferroviaria;
l) art. 233, relativamente al criterio di determinazione della pensione privilegiata diretta ai
soli fini della reversibilità.
Se la domanda di cui al comma precedente è presentata entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente testo unico, le norme suindicate sono applicabili con effetto
dalla data predetta; negli altri casi sono applicabili con effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda.
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico, che abbia da
far valere servizio o periodi di cui alle lettere a), b), c) o d), può presentare la domanda nel
termine perentorio di due anni dalla data predetta, qualora tale termine sia più favorevole
di quelli previsti dall'art. 147, primo e secondo comma. In caso di decesso il diritto può
essere esercitato dagli aventi causa nel termine stabilito dal terzo comma del citato
articolo.
Per i casi in corso di trattazione, di cui all'art. 256, le disposizioni richiamate nelle lettere da
e) a l) sono applicabili d'ufficio, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico.
Nei casi di domande di trattamento di quiescenza, di cui all'art. 257, le disposizioni
richiamate nelle lettere da e) a l) sono applicabili anche senza espressa richiesta
dell'interessato. Se la domanda di trattamento di quiescenza è presentata entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le citate disposizioni sono
applicabili con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
Art. 259.- Revisione di provvedimenti.
Nel caso in cui le norme del presente testo unico, non indicate dall'art. 258, risultino più
favorevoli delle norme anteriori, l'interessato nei cui confronti sia stato già emesso
provvedimento definitivo può chiederne la revisione entro il termine perentorio di un anno
dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, con effetto dalla data stessa.
La domanda di revisione deve essere motivata, a pena di inammissibilità.
Art. 260.- Riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali.
Il dipendente cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
testo unico, che, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 258, primo comma, chieda il
riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali ovvero dei periodi di pratica necessari
per il conseguimento dell'abilitazione, è tenuto al pagamento del contributo di riscatto
commisurato al 18 per cento dello stipendio spettante, alla data di presentazione della
domanda, al personale in attività di servizio che abbia qualifica o grado pari a quello
rivestito dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio.
Art. 261.- Riscatto di servizi resi ad enti diversi.
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico può chiedere
entro il termine perentorio di un anno dalla data predetta, il riscatto totale o parziale dei
servizi di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli enti o
degli istituti di cui all'art. 12, verso pagamento di un contributo pari al 18 per cento dello
stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della
domanda, in relazione ai periodi riscattati. Se la domanda è presentata dopo la cessazione
dal servizio, il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima paga o retribuzione.
Nei casi di riscatto effettuato ai sensi del comma precedente non si applicano l'art. 6,
primo comma, e l'art. 12, secondo comma.
Art. 262.- Pensioni a onere ripartito.
Per i dipendenti statali che alla data di entrata in vigore del presente testo unico siano già
transitati ad altro ente di cui agli art. 113 e art. 116, si applicano le norme vigenti alla data
suddetta in materia di pensioni a onere ripartito, anche se non siano stati ancora emessi
provvedimenti definitivi.
La disposizione del comma precedente si osserva anche nei casi di passaggio al servizio
dello Stato di personale proveniente da altro ente di cui agli articoli sopra citati.
Il termine di decadenza stabilito dall'art. 151, comma terzo, è riaperto con effetto dalla data
di entrata in vigore del presente testo unico, nei riguardi del personale che non sia cessato
definitivamente dal servizio anteriormente a tale data.
Art. 263.- Pensione dell'I.N.P.S.
Nel caso in cui il dipendente acquisti il diritto alla pensione normale per effetto delle
disposizioni richiamate dall'art. 258, comma primo, lo Stato o il Fondo pensioni per il
personale delle ferrovie dello Stato subentrano nei diritti dell'interessato alla pensione a
carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, già liquidata ai sensi della legge 2
aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora non sia stata ancora liquidata la pensione a carico dell'Istituto suddetto, si applica
l'art. 127.
Il primo comma dell'art. 41 non si osserva per i dipendenti statali che, alla data di entrata in
vigore del presente testo unico, abbiano già ottenuto o chiesto il riscatto di servizi non di
ruolo con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 20, ultimo comma, della
legge 5 giugno 1951, n. 376.
Art. 264.- Assegno personale per titolari di pensione di reversibilità.
Nel caso in cui le pensioni spettanti, secondo le norme anteriori alla data di entrata in
vigore del presente testo unico, al coniuge e agli orfani del dipendente o del pensionato
siano di importo superiore alla quota loro dovuta ai sensi delle norme del testo unico
stesso, la differenza è conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile in occasione
di successivi aumenti della misura delle pensioni.
Art. 265.- Benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95.
Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non siano stati
ancora attribuiti i benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95, a favore degli invalidi
per servizio e dei loro congiunti, si osservano le disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23
della legge stessa.
Art. 266.- Personale del Ministero della difesa.
Nei confronti degli impiegati e degli operai non di ruolo del Ministero della difesa che, nel
periodo I gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del
contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n.
53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di
improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione, si
osservano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 214.
Art. 267.- Incaricati tecnici.
Nei confronti degli incaricati tecnici che, ai sensi del primo comma dell'art. 258, chiedono
l'applicazione dell'art. 14, lettera d), il contributo di riscatto è commisurato all'80 per cento
dello stipendio previsto, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, per la
qualifica iniziale del ruolo di appartenenza, se la domanda è presentata entro il termine
perentorio di un anno dalla data predetta.
Art. 268.- Operai dei monopoli di Stato.
Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio alla data di
entrata in vigore della legge 23 novembre 1971, n. 1024, hanno diritto di riscattare i servizi
di cui alla legge medesima, secondo le norme in essa contenute, salva l'applicazione delle
norme del presente testo unico, se più favorevoli.
Art. 269.- Personale scolastico dell'ex comune di Fiume.
Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che alla data del 31
dicembre 1933 risultavano iscritti al regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume
hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione loro spettante in base alle
norme del regolamento comunale già in vigore. La pensione è a totale carico dello Stato.
Art. 270.- Personale addetto alla tenuta di Racconigi.
Al personale addetto alla tenuta demaniale di Racconigi è riconosciuto, ai soli fini del
trattamento di quiescenza, il servizio di cui alla legge 3 novembre 1971, n. 1068, secondo
le norme contenute nella legge stessa.
Art. 271.- Matrimoni anteriori al 24 febbraio 1958.
Ai fini del diritto alla pensione vedovile spettante ai sensi delle disposizioni vigenti prima
dell'entrata in vigore del presente testo unico, la norma contenuta nell'articolo unico della
legge 28 aprile 1967, n. 264, relativa ai matrimoni anteriori alla pubblicazione della legge
15 febbraio 1958, n. 46, ha effetto dal I gennaio 1958.
Art. 272.- Orfani di dipendente o di pensionato deceduto anteriormente al I gennaio 1958.
E' riconosciuto diritto a pensione agli orfani maggiorenni del dipendente o del pensionato
deceduto anteriormente al I gennaio 1958, che siano stati conviventi a carico dello stesso
all'atto del suo decesso e che alla data suddetta fossero inabili al lavoro proficuo e
nullatenenti, anche se le condizioni di inabilità al lavoro e di nullatenenza non sussistevano
alla data di morte del dipendente o del pensionato.
La pensione spettante in applicazione del comma precedente decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Art. 273.- Ciechi titolari di pensione di reversibilità.
I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di reversibilità per essere stati collocati al
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e
di privati o per avere intrapreso un lavoro autonomo possono optare, entro trenta giorni
dalla cessazione dell'attività lavorativa, per la pensione di reversibilità di cui già godevano.
I ciechi di cui al comma precedente che hanno già cessato dall'attività lavorativa alla data
dall'entrata in vigore del presente testo unico possono esercitare la facoltà di opzione
entro un anno dalla stessa data.
Art. 274.- Procedimenti amministrativi in corso.
Per i procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza, in corso alla data del I
gennaio 1976, l'ufficio competente secondo le norme anteriori mantiene la competenza
sugli affari di cui è investito.
Tutti gli atti del procedimento, compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente testo unico, restano validi ad ogni effetto.
I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino alla data di entrata in
vigore del presente testo unico, restano validi ad ogni effetto.
I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino alla data di entrata in
vigore del presente testo unico, in conseguenza dei quali abbia già avuto inizio il
pagamento rateale del contributo a carico dell'interessato o siano stati già regolati i
rapporti tra lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, hanno integrale esecuzione secondo le norme anteriori
alla data suddetta.
Art. 275.- Regolamento.
Rimangono in vigore le norme regolamentari compatibili con le disposizioni del presente
testo unico sino a quando non sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica,
il nuovo regolamento.