Decreto del Presidente della Repubblica

29 dicembre 1973, n. 1092

(in S. O. alla GU 9 maggio 1974, n. 120)

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato

 

Premessa

PARTE I - DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.- Soggetti del diritto.

Art. 2.- Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici.

Art. 3.- Ritenute sugli assegni di attività.

Art. 4.- Cessazione dal servizio per limiti di età.

Art. 5.- Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto.

Art. 6.- Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi.

Art. 7.- Membri del Governo e parlamentari.

TITOLO II - SERVIZI COMPUTABILI

Capo I - Servizi dei dipendenti statali

Art. 8.- Computo.

Art. 9.- Cessazione dal servizio seguita da riammissione.

Capo II - Servizi computabili a domanda

Art. 10.- Disposizioni comuni.

Art. 11.- Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi.

Art. 12.- Servizi resi ad enti diversi.

Art. 13.- Periodi di studi superiori e di esercizio professionale.

Art. 14.- Servizi ammessi a riscatto.

Art. 15.- Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento.

Art. 16.- Personale postelegrafonico.

Art. 17.- Corsi di istruzione per i servizi telefonici.

Capo III - Aumenti nel computo dei servizi

Art. 18.- Campagne di guerra.

Art. 19.- Servizio di navigazione e servizio su costa.

Art. 20.- Servizio di volo.

Art. 21.- Servizio di confine.

Art. 22.- Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena.

Art. 23.- Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze

disagiate.

Art. 24.- Servizi scolastici.

Art. 25.- Servizio degli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici.

Art. 26.- Servizi prestati in colonia e in territorio somalo.

Art. 27.- Servizio prestato in zona di armistizio.

Capo IV - Disposizioni speciali

Art. 28.- Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali.

Art. 29.- Servizi scolastici.

Art. 30.- Servizio ferroviario.

Art. 31.- Navigazione mercantile.

Art. 32.- Studi superiori richiesti agli ufficiali.

Art. 33.- Servizio prestato dai legionari fiumani.

Art. 34.- Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici.

Art. 35.- Ex combattenti partecipanti a esami riservati e vincitori di concorsi annullati.

Art. 36.- Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi.

Art. 37.- Servizio reso nella m.v.s.n..

Art. 38.- Servizio prestato dal personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Capo V - Disposizioni comuni

Art. 39.- Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo unico.

Art. 40.- Servizio effettivo e servizio utile.

Art. 41.- Servizi non computabili.

TITOLO III - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA NORMALE

Capo I - Personale civile

Art. 42.- Diritto al trattamento normale.

Capo I - Personale civile

Art. 43.- Base pensionabile.

Art. 44.- Misura del trattamento normale.

Art. 45.- Personale della carriera diplomatica.

Art. 46.- Personale dell'Amministrazione dell'interno.

Art. 47.- Personale scolastico.

Art. 48.- Dipendenti civili affetti da tubercolosi.

Art. 49.- Personale già in servizio nel territorio di Trieste.

Art. 50.- Personale addetto alla commutazione telefonica.

Art. 51.- Benefici combattentistici.

Capo II - Personale militare

Art. 52.- Diritto al trattamento normale.

Art. 53.- Base pensionabile.

Art. 54.- Misura del trattamento normale.

Art. 55.- Ufficiali in ausiliaria.

Art. 56.- Ufficiali nella riserva o in congedo assoluto.

Art. 57.- Richiamo in servizio di militari pensionati.

Art. 58.- Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la

cessazione dal servizio.

Art. 59.- Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari

dell'Aeronautica.

Art. 60.- Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo per i

militari non appartenenti all'Aeronautica.

Art. 61.- Servizi antincendi e Corpo forestale.

Art. 62.- Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa italiana e dell'ordine

di Malta.

Art. 63.- Militari invalidi di guerra.

TITOLO IV - TRATTAMENTO PRIVILEGIATO

Art. 64.- Diritto alla pensione.

Art. 65.- Misura della pensione privilegiata per il personale civile non operaio.

Art. 66.- Misura della pensione privilegiata degli operai.

Art. 67.- Misura della pensione privilegiata dei militari.

Art. 68.- Assegno rinnovabile per i militari.

Art. 69.- Indennità per una volta tanto per i militari.

Art. 70.- Aggravamento.

Art. 71.- Criteri di classificazione.

Art. 72.- Coesistenza di più infermità.

Art. 73.- Perdita dell'organo superstite.

Art. 74.- Computo dell'indennità di aeronavigazione di volo e di paracadutismo.

Art. 75.- Servizi antincendi e Corpo forestale.

Art. 76.- Allievi delle accademie militari.

Art. 77.- Malattie tropicali.

Art. 78.- Ricovero in ospedali psichiatrici.

Art. 79.- Opzione per trattamento a carico di Governi esteri.

Art. 80.- Servizio di guerra.

TITOLO V - TRATTAMENTO DI REVERSIBILITÀ

Art. 81.- Coniuge superstite.

Art. 82.- Orfani.

Art. 83.- Genitori.

Art. 84.- Fratelli e sorelle.

Art. 85.- Condizioni economiche.

Art. 86.- Sussistenza e cessazione delle condizioni previste.

Art. 87.- Consolidamento.

Art. 88.- Misura della pensione di reversibilità e dell'assegno alimentare.

Art. 89.- Misura dell'indennità per una volta tanto.

Art. 90.- Reversibilità dell'assegno rinnovabile.

Art. 91.- Scomparsa e irreperibilità.

Art. 92.- Trattamento privilegiato di reversibilità.

Art. 93.- Trattamento speciale.

TITOLO VI - ASSEGNI ACCESSORI

Art. 94.- Tredicesima mensilità.

Art. 95.- Tredicesima mensilità: personale militare sfollato.

Art. 96.- Assegno di caroviveri.

Art. 97.- Sospensione della tredicesima mensilità e dell'assegno di caroviveri.

Art. 98.- Quote di aggiunta di famiglia.

Art. 99.- Indennità integrativa speciale.

Art. 100.- Assegno di superinvalidità.

Art. 101.- Assegno complementare.

Art. 102.- Assegno di incollocamento.

Art. 103.- Assegno di previdenza.

Art. 104.- Assegno di incollocabilità.

Art. 105.- Non cumulabilità.

Art. 106.- Aumento di integrazione.

Art. 107.- Indennità di assistenza e di accompagnamento.

Art. 108.- Assegno di cura.

Art. 109.- Assegno per cumulo di infermità.

Art. 110.- Assegno speciale annuo.

Art. 111.- Indennità speciale annua.

TITOLO VII - RIUNIONE E RICONGIUNZIONE DI SERVIZI

Capo I - Disposizioni generali

Art. 112.- Riunioni di servizi statali.

Art. 113.- Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali.

Art. 114.- Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti.

Art. 115.- Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla ricongiunzione.

Art. 116.- Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e di Sicilia.

Art. 117.- Rifusione del trattamento già liquidato.

Art. 118.- Disposizioni comuni.

Capo II - Disposizioni speciali

Art. 119.- Dipendenti transitati per legge dallo Stato a enti diversi, o viceversa.

Art. 120.- Servizi con iscrizione ai fondi speciali per il personale postelegrafonico e

telefonico.

Art. 121.- Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione.

Art. 122.- Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di istruzione.

Art. 123.- Insegnanti elementari e personale scolastico già comunale.

TITOLO VIII - RAPPORTI CON L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 124.- Costituzione della posizione assicurativa.

Art. 125.- Contributi.

Art. 126.- Casi di esclusione.

Art. 127.- Annullamento della posizione assicurativa.

Art. 128.- Personale militare volontario.

Art. 129.- Operai.

TITOLO IX - CUMULO DI PENSIONI E STIPENDI

Art. 130.- Pensione normale diretta e trattamento di attività.

Art. 131.- Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi.

Art. 132.- Effetti del precedente servizio in caso di cumulo.

Art. 133.- Divieto di cumulo.

Art.134.- Reiscrizioni a casse di previdenza.

Art. 135.- Personale in servizio alla data del I marzo 1966.

Art. 136.- Trattamento di attività e pensione di reversibilità.

Art. 137.- Trattamento economico di sfollamento.

Art. 138.- Pensioni a carico dell'I.N.P.S.

Art. 139.- Pensione privilegiata.

Art. 140.- Pensione di reversibilità.

TITOLO X - RITENUTE SULLA PENSIONE - RECUPERO DI CREDITI - PRESCRIZIONE

DELLE RATE

Art. 141.- Ritenute sulla pensione.

Art. 142.- Ritenute non operate sugli assegni di attività.

Art. 143.- Sequestro, pignoramento, cessione.

Art. 144.- Recupero dell'equo indennizzo.

PARTE II - PROCEDIMENTO

TITOLO I - DOCUMENTAZIONE, RISCATTO E RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI

Art. 145.- Dichiarazione dei servizi e documentazione.

Art. 146.- Trasmissione della dichiarazione.

Art. 147.- Servizi e periodi computabili a domanda.

Art. 148.- Applicabilità delle disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 149.- Definizione della domanda di computo.

Art. 150.- Pagamento del contributo di riscatto.

Art. 151.- Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio.

Art. 152.- Determinazione della pensione capitalizzata.

Art. 153.- Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

TITOLO II - LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Capo I - Trattamento normale diretto e di reversibilità

Sezione I. - Trattamento normale diretto

Art. 154.- Competenza.

Art. 155.- Cessazione dal servizio per limiti di età.

Art. 156.- Altri casi di cessazione dal servizio.

Art. 157.- Liquidazione di ufficio.

Sezione II - Trattamento normale di reversibilità

Art. 158.- Competenza.

Art. 159.- Liquidazione in caso di decesso in servizio.

Art. 160.- Liquidazione in caso di morte del pensionato.

Art. 161.- Reversibilità ordinaria del trattamento privilegiato.

Sezione III - Disposizioni comuni

Art. 162.- Liquidazione provvisoria.

Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di reversibilità

Sezione I - Organi e competenza

Art. 163.- Amministrazione centrale.

Art. 164.- Altri uffici.

Art. 165.- Commissioni mediche ospedaliere.

Art. 166.- Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Sezione II. - Trattamento privilegiato diretto

Art. 167.- Iniziativa d'ufficio o su domanda.

Art. 168.- Presentazione e contenuto della domanda.

Art. 169.- Ammissibilità della domanda.

Art. 170.- Istruttoria.

Art. 171.- Adempimenti dell'ufficio.

Art. 172.- Accertamenti sanitari.

Art. 173.- Spese di ricovero.

Art. 174.- Mancata presentazione agli accertamenti sanitari.

Art. 175.- Verbale della commissione medica ospedaliera.

Art. 176.- Trasmissione degli atti all'amministrazione centrale.

Art. 177.- Casi in cui è richiesto il parere del comitato.

Art. 178.- Pareri del Ministero della sanità e del collegio medico legale.

Art. 179.- Provvedimento dell'amministrazione centrale.

Art. 180.- Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al trattamento

privilegiato diretto.

Art. 181.- Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno.

Art. 182.- Scadenza dell'assegno rinnovabile.

Art. 183.- Aggravamento.

Sezione III - Pensione privilegiata di reversibilità

Art. 184.- Decesso in servizio.

Art. 185.- Adempimenti degli uffici.

Art. 186.- Decesso del titolare di trattamento diretto.

Art. 187.- Provvedimento della amministrazione centrale.

Art. 188.- Trattamento speciale.

Art. 189.- Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla pensione

privilegiata di reversibilità.

Art. 190.- Rinvio.

Capo III - Disposizioni comuni

Art. 191.- Decorrenza e durata della pensione e degli assegni.

Art. 192.- Domanda di liquidazione.

Art. 193.- Comunicazione del decreto.

Art. 194.- Inabilità a proficuo lavoro.

Art. 195.- Competenza per gli assegni accessori.

Art. 196.- Quote di aggiunta di famiglia.

TITOLO III - PAGAMENTI

Art. 197.- Pagamento delle pensioni e degli assegni.

Art. 198.- Arrotondamento.

Art. 199.- Nomina del rappresentante.

Art. 200.- Documenti validi per la riscossione.

Art. 201.- Pagamento dei ratei insoluti.

Art. 202.- Adeguamento delle norme sui pagamenti e sulla imputazione delle spese per

pensioni.

TITOLO IV - REVOCA E MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO

Art. 203.- Competenza.

Art. 204.- Motivi.

Art. 205.- Iniziativa e termini.

Art. 206.- Effetti.

Art. 207.- Revoca o modifica su domanda nuova.

Art. 208.- Perdita del diritto alla pensione di reversibilità.

PARTE III - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DELL'AZIENDA

AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

TITOLO I - FONDO PENSIONI

Art. 209.- Disposizioni di carattere generale.

Art. 210.- Fondo ed entrate del Fondo.

Art. 211.- Ritenute a carico degli iscritti.

TITOLO II - SERVIZI COMPUTABILI

Art. 212.- Servizi resi alle ferrovie dello Stato con iscrizione al Fondo pensioni.

Art. 213.- Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo pensioni.

Art. 214.- Servizi resi ad enti diversi.

Art. 215.- Servizio di ruolo reso allo Stato ed altri servizi computabili ai fini del trattamento

di quiescenza a carico dello Stato.

Art. 216.- Servizi computabili a domanda.

Art. 217.- Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi.

Art. 218.- Disposizioni comuni.

TITOLO III - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Art. 219.- Diritto al trattamento normale.

Art. 220.- Base pensionabile.

Art. 221.- Calcolo delle competenze accessorie.

Art. 222.- Misura del trattamento normale.

Art. 223.- Dipendenti affetti da tubercolosi.

Art. 224.- Dipendenti da imprese appaltatrici di servizi.

Art. 225.- Diritto alla pensione privilegiata.

Art. 226.- Misura della pensione privilegiata.

Art. 227.- Trattamento di confronto - Aggravamento.

Art. 228.- Casi particolari.

Art. 229.- Diritto al trattamento di reversibilità.

Art. 230.- Misura della pensione di reversibilità.

Art. 231.- Misura dell'indennità una tantum - Criteri di ripartizione.

Art. 232.- Pensione privilegiata di reversibilità - Morte del dipendente in attività di servizio.

Art. 233.- Pensione privilegiata di reversibilità - Morte del pensionato.

Art. 234.- Scomparsa e irreperibilità.

Art. 235.- Pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale "equo trattamento".

Art. 236.- Assegni accessori.

Art. 237.- Riunione di servizi.

Art. 238.- Casi particolari di riunione di servizi.

Art. 239.- Ricongiunzione di servizi resi alle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici.

Art. 240.- Disposizioni comuni.

Art. 241.- Posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.

Art. 242.- Cumulo di pensioni e stipendi.

Art. 243.- Ritenute.

TITOLO IV - PROCEDIMENTO

Art. 244.- Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi.

Art. 245.- Liquidazione del trattamento di quiescenza normale.

Art. 246.- Trattamento privilegiato diretto - Iniziativa - Competenza.

Art. 247.- Trattamento privilegiato diretto - Istruttoria.

Art. 248.- Trattamento di reversibilità - Morte in servizio del dipendente.

Art. 249.- Trattamento di reversibilità - Morte dell'iscritto in quiescenza.

Art. 250.- Disposizioni comuni.

Art. 251.- Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 252.- Data di entrata in vigore.

Art. 253.- Norme sulla competenza degli uffici periferici.

Art. 254.- Norme abrogate.

Art. 255.- Norme sul controllo e sull'impugnabilità dei provvedimenti in materia di riscatto.

Art. 256.- Casi in corso di trattazione.

Art. 257.- Domande presentate dopo l'entrata in vigore del testo unico.

Art. 258.- Applicabilità a domanda di norme del testo unico.

Art. 259.- Revisione di provvedimenti.

Art. 260.- Riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali.

Art. 261.- Riscatto di servizi resi ad enti diversi.

Art. 262.- Pensioni a onere ripartito.

Art. 263.- Pensione dell'I.N.P.S.

Art. 264.- Assegno personale per titolari di pensione di reversibilità.

Art. 265.- Benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95.

Art. 266.- Personale del Ministero della difesa.

Art. 267.- Incaricati tecnici.

Art. 268.- Operai dei monopoli di Stato.

Art. 269.- Personale scolastico dell'ex comune di Fiume.

Art. 270.- Personale addetto alla tenuta di Racconigi.

Art. 271.- Matrimoni anteriori al 24 febbraio 1958.

Art. 272.- Orfani di dipendente o di pensionato deceduto anteriormente al I gennaio 1958.

Art. 273.- Ciechi titolari di pensione di reversibilità.

Art. 274.- Procedimenti amministrativi in corso.

Art. 275.- Regolamento.

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della legge 27 dicembre 1947 Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della suddetta legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per

l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la

programmazione economica;

E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

TESTO UNICO DELLE NORME SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI

DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

PARTE I - DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.- Soggetti del diritto.

I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di

quiescenza a carico del bilancio dello Stato, secondo le norme del presente testo unico.

Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli impiegati civili e gli operai

dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati

e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i

militari delle Forze armate dei Corpi di polizia.

Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i dipendenti civili si

applicano anche al personale non di ruolo.

Art. 2.- Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici.

Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta:

a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali; per essi

continuano ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti, fatta eccezione per il personale

dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il quale si applicano le disposizioni

contenute nella terza e nella quarta parte del presente testo unico;

b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi inferiori a un

anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli

istituti professionali e di istruzione artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di

quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti;

c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle norme anteriori all'entrata in vigore del

presente testo unico, abbiano optato per l'iscrizione alla suddetta assicurazione generale.

Nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o fondi speciali rinviano alle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, si intendono applicabili le disposizioni del

presente testo unico.

Art. 3.- Ritenute sugli assegni di attività.

Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni pensionabili spettanti ai dipendenti

statali in attività di servizio sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro

secondo le norme concernenti il trattamento economico di attività.

In ogni caso la misura percentuale della ritenuta sugli assegni pensionabili è pari a quella

prevista per lo stipendio, paga o retribuzione relativi.

Art. 4.- Cessazione dal servizio per limiti di età.

Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del

sessantacinquesimo anno di età; gli operai sono collocati a riposo al compimento del

sessantacinquesimo anno di età, se uomini, e del sessantesimo anno di età, se donne.

I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma

hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di

età.

Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il

collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengono a particolari

categorie e quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza

della cessazione dal servizio nonché le norme che prevedono il trattenimento in servizio

dopo il raggiungimento dei limiti fissi di età.

La cessazione dal servizio del personale militare per il raggiungimento di limiti di età

nonché tutte le altre cause di cessazione dal servizio dei dipendenti statali, sia civili che

militari, restano regolate dalle norme concernenti lo stato giuridico.

Art. 5.- Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto.

Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di reversibilità, non si perde per

prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto

per il trattamento di reversibilità dagli art. 81, comma settimo, e art. 86, comma secondo.

Art. 6.- Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi.

Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo

ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto

dall'interessato.

La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo comunque

valutabili ai fini di quiescenza. Sono salvi i casi in cui è consentito il cumulo di impieghi, ai

sensi delle norme in materia.

Art. 7.- Membri del Governo e parlamentari.

L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di dipendenti dello Stato o di altri enti

pubblici non comporta modifiche del trattamento di quiescenza spettante nella qualifica di

appartenenza.

Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici inerenti alla

funzione parlamentare.

TITOLO II - SERVIZI COMPUTABILI

Capo I - Servizi dei dipendenti statali

Art. 8.- Computo.

Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di

quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo.

Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a

quella di cessazione di tale rapporto. Per il Personale militare il computo si effettua dalla

data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dal servizio stesso.

Non si tiene conto del tempo trascorso:

a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in aspettativa per motivi di famiglia nonché dai

militari in aspettativa per motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a

domanda ovvero in qualità di richiamati senza assegni;

b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente

che comporti la privazione dello stipendio o della paga;

c) durante la detenzione per condanna penale.

E' computato in ragione della metà il tempo trascorso dal militare durante la sospensione

dall'impiego o dal servizio, fermo il disposto di cui alla lettera c) del comma precedente.

Art. 9.- Cessazione dal servizio seguita da riammissione.

Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego civile o militare o del rapporto di lavoro per

condanna penale o per motivi disciplinari, cui segna la riammissione in servizio con diritto

agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale

o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione di detto

rapporto a quella di riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti, disposta

in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il

tempo decorso dalla data di risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in

servizio.

Capo II - Servizi computabili a domanda

Art. 10.- Disposizioni comuni.

A favore dei dipendenti statali per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico

del bilancio dello Stato è ammesso il computo dei servizi e dei periodi, anteriori alla

nomina, indicati dagli articoli seguenti del presente capo.

Il diritto al computo di detti servizi e periodi può essere esercitato in tutto o in parte.

Art. 11.- Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi.

Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale di cui all'art. 2,

lettere b) e c), ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione

all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi

sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art. 41.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato i contributi riscossi,

compresi quelli a carico dell'interessato, relativamente ai periodi di servizio ammessi al

computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente.

I servizi di cui al primo comma, prestati in qualità di incaricato o supplente in scuole o

istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, sono computabili per il

periodo retribuito.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei casi in cui i servizi

siano stati resi allo Stato con iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza; questi

ultimi verseranno allo Stato i relativi contributi.

Art. 12.- Servizi resi ad enti diversi.

I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti

locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto Pubblico sottoposti a vigilanza

o a tutela dello Stato, sono computati a domanda dell'interessato.

L'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il dipendente ha prestato servizio o è

stato iscritto ai fini di quiescenza corrisponderà allo Stato l'importo dei contributi versati,

compresi quelli a carico dell'interessato, in relazione al periodo ammesso al computo ai fini

del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i servizi ricongiungibili con quelli

statali secondo le norme contenute nel successivo titolo VII.

Art. 13.- Periodi di studi superiori e di esercizio professionale.

Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per

l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione

rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o

in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei

corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 6 per

cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione

della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda è presentata

dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo

stipendio.

Il riscatto può essere esercitato per i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno

accademico di iscrizione.

Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria, un

determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, è ammesso anche il riscatto totale o

parziale di detto periodo nonché dei periodi di pratica necessari per il conseguimento della

abilitazione professionale, verso corresponsione di un contributo pari al 18 per cento dello

stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo

riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è

calcolato sull'ultimo stipendio.

Il riscatto dei periodi di cui ai commi precedenti, nei limiti quantitativi indicati nei commi

stessi, è consentito anche a chi sia acceduto alla magistratura ordinaria con la qualifica di

consigliere di cassazione o alle magistrature amministrative con qualifica equiparata o

superiore a quella anzidetta nonché ai funzionari della carriera direttiva nominati fra

estranei all'amministrazione con qualifica pari o superiore a quella di dirigente generale e

ai professori universitari.

Art. 14.- Servizi ammessi a riscatto.

Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualità di:

a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria,

ai sensi dell'art. 38 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 5 del R.D.L. 14

aprile 1939, n. 636;

b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;

c) assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli

istituti di istruzione superiore;

d) incaricato tecnico di cui all'art. 2, secondo comma, della Legge 22 luglio 1960, n. 765,

anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo del personale

tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;

e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell'art. 99 del R.D.L. 8 maggio

1924, n. 745, e amanuense ipotecario;

f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero;

g) docente presso università estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti

italiani di istruzione superiore, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 della

Legge 18 marzo 1958, n. 311;

h) lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere, prima della nomina a

insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali

o di istruzione artistica, purché ricorrano le condizioni previste dall'articolo unico della

Legge 12 febbraio 1957, n. 45.

Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il dipendente statale è tenuto al

pagamento di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello

stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della

domanda, in relazione al periodo riscattato, salvo quanto disposto nei successivi commi

quarto e quinto.

Se la domanda di riscatto è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è

commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio o dell'ultima paga o retribuzione.

Per il personale indicato nelle lettere c), d) ed e), il contributo di riscatto è pari al 3 per

cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'interessato all'atto della

sua assunzione quale dipendente con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello

Stato.

Qualora il servizio di cui alla lettera f) sia stato prestato con iscrizione all'assicurazione

generale obbligatoria, si applica l'art. 11.

Art. 15.- Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento.

I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle

amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo, sono computabili a

domanda.

Si applicano, rispettivamente, l'art. 11 oppure l'art. 14, secondo che detti servizi siano stati

prestati con o senza iscrizione ad assicurazione obbligatoria.

Restano ferme, se più favorevoli, le particolari norme di computabilità contenute nelle

singole leggi di inquadramento.

Art. 16.- Personale postelegrafonico.

Sono computati a domanda i servizi resi dal personale contemplato dall'art. 22 della Legge

31 dicembre 1961, n. 1406, secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 5 agosto 1966,

n. 1296, nonché quelli prestati dal personale indicato dall'art. 86 della L. 27 febbraio 1958,

n. 119.

Sono, inoltre, computati a domanda i servizi prestati presso le aziende dipendenti dal

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal personale che, comunque assunto,

abbia prestato servizio in qualità di operaio giornaliero, con qualsiasi mansione; si

applicano le disposizioni di cui al succitato art. 22 della L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

Art. 17.- Corsi di istruzione per i servizi telefonici.

I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o meccanici, trascorsi prima della

nomina in ruolo presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono computati a

domanda, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente capo, in

favore degli allievi ammessi ai corsi stessi anteriormente al 26 marzo 1958.

Sono ugualmente computati a domanda i Periodi di frequenza dei corsi di istruzione e di

perfezionamento per allievi telefonisti o per allievi meccanici, di cui agli articoli 9 e 10 della

Legge 27 febbraio 1958, n. 119, trascorsi anteriormente alla nomina in ruolo presso la

suddetta Azienda di Stato.

Capo III - Aumenti nel computo dei servizi

Art. 18.- Campagne di guerra.

Il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta

ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali

prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce.

Art. 19.- Servizio di navigazione e servizio su costa.

Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è

aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari

sulla costa in tempo di guerra. E' pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione

compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo

delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli

appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli ufficiali della Marina militare

imbarcati come medici di bordo o come commissari per l'emigrazione su navi mercantili

che trasportano emigranti e al personale civile, compreso quello operaio,

dell'amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.

Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle

macchine è aumentato di due quinti.

Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a bordo di navi militari e quello

reso sulla costa in tempo di guerra è aumentato della metà.

Art. 20.- Servizio di volo.

Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennità mensili, è aumentato di

un terzo.

Art. 21.- Servizio di confine.

Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della

guardia di finanza è computato con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo

per il tempo successivo.

Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l'aumento si

calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.

Art. 22.- Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena.

Il servizio del personale militare addetto ai reparti di corsezione o agli, stabifimenti militari

di pena si computa con l'aumento di un quinto.

Art. 23.- Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze

disagiate.

Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze

disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del Ministro competente, di

concerto con quello per il tesoro, è aumentato rispettivamente della metà e di tre quarti. A

tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonché il

tempo trascorso in congedo.

Art. 24.- Servizi scolastici.

Sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo Per il tempo successivo i

servizi prestati:

a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero;

b) ai sensi della Legge 2 aprile 1968, n. 465 dagli insegnanti di ruolo ordinario della scuola

primaria presso scuole funzionanti in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da

tali paesi o da organismi internazionali;

c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non amministrata

dall'Italia.

Se i servizi indicati nel comma precedente sono stati resi in periodi diversi, per il computo

si osserva l'art. 21, comma secondo.

Sono aumentati di un terzo i servizi prestati:

a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1932-1933, nelle scuole,

anche non classificate, sia nelle località delle province di Trento e di Bolzano indicate

nell'allegato A al R.D. 27 agosto 1932, n. 1127;

b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, nelle scuole di

quinta categoria e rurali dipendenti dai provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia

ovvero site nei comuni di Tarvisio e Malborghetto;

c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o circoscrizioni

comprendenti le scuole di cui alle lettere a) e b).

La disposizione del comma precedente si applica anche per gli insegnanti elementari che,

a partire dall'anno scolastico 1940-1941, prestarono servizio in scuole di quinta categoria

e rurali già dipendenti dai provveditorati agli studi di Pola e di Fiume nonché per il

personale direttivo o ispettivo, titolare di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole

suddette.

Art. 25.- Servizio degli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici.

Il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un

quarto. Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di

interruzione del servizio.

I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta

del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.

Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori

insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale I maggio 1919, n. 1100.

Art. 26.- Servizi prestati in colonia e in territorio somalo.

Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane è aumentato della metà per i primi due

anni e di un terzo per il tempo successivo.

Nelle stesse misure è aumentato il servizio prestato in Somalia durante l'amministrazione

fiduciaria italiana o in attuazione dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato

somalo.

Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo articolo, il servizio

prestato in Libia, quello prestato nelle altre colonie italiane e quello di cui al secondo

comma si computano separatamente; si applica, per il computo di ciascuno di detti servizi,

il secondo comma dell'art. 21.

Art. 27.- Servizio prestato in zona di armistizio.

Il servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra 1914-18 o in altre zone indicate dal

R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 1925, è aumentato della metà per i primi due anni e di un terzo

per il tempo successivo; si osserva, per il computo, il secondo comma dell'art. 21.

Capo IV - Disposizioni speciali

Art. 28.- Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali.

Per gli effetti del presente testo unico il periodo trascorso con assunzione di responsabilità

di Governo è equiparato al servizio reso nelle carriere direttive degli impiegati civili dello

Stato.

Ai fini del trattamento di quiescenza, ai membri del Governo si applicano le disposizioni

concernenti il personale dirigente dello Stato.

E' equiparato al servizio militare quello prestato:

a) dai partigiani combattenti della guerra di liberazione nazionale;

b) dal personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;

c) dal personale militarizzato di diritto ai sensi delle relative disposizioni;

d) dal personale militare e dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana nonché dal

personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di

Malta, in tempo di guerra al seguito delle Forze armate o in qualità di trattenuto per

esigenze di carattere eccezionale.

E' inoltre equiparato al servizio prestato in qualità di dipendente statale quello reso alle

dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste.

Art. 29.- Servizi scolastici.

Il servizio di insegnamento prestato in qualità di incaricato o supplente annuale, in virtù di

nomina conferita dal provveditore agli studi di Bolzano ai sensi dell'art. 12, secondo

comma, del D.Lvo C.P.S. 16 maggio 1947, n. 555, è riconosciuto per intero come servizio

di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza.

Per gli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso dell'abilitazione specifica,

abbiano prestato, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lvo 7 maggio 1948, n. 1188,

servizi presso i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento, è computabile

tutto il servizio prestato sino all'assunzione in ruolo.

Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole dipendenti dallo Stato, iscritti al

soppresso Monte pensioni anteriormente al I ottobre 1942 e assoggettati a ritenuta in

conto entrate del tesoro dal I ottobre 1948, hanno diritto al computo della totalità dei servizi

prestati nelle scuole elementari.

Salvo quanto disposto nel comma precedente, il servizio prestato fino al 30 settembre

1948 dagli insegnanti elementari, con iscrizione al soppresso Monte pensioni, si computa,

ai fini del trattamento di quiescenza del dipendente statale, secondo le norme della legge

6 febbraio 1941, n. 176 e successive modificazioni.

Nei confronti degli insegnanti delle scuole indicate nel titolo IV della legge 6 febbraio 1941,

n. 176 (1) , il computo del servizio prestato anteriormente all'iscrizione al Monte pensioni si

effettua secondo le norme contenute nel titolo suddetto.

Nei confronti del personale che abbia prestato servizio in qualità di insegnante presso asili

costituiti in ente morale, senza iscrizione al soppresso Monte pensioni, si applicano le

disposizioni di cui all'art. 19 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

Art. 30.- Servizio ferroviario.

Nel caso in cui il dipendente statale, con trattamento di quiescenza a carico del bilancio

dello Stato, abbia precedentemente prestato servizio in qualità di agente di ruolo

dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, detto servizio si computa secondo le

norme relative al trattamento di quiescenza del personale ferroviario.

L'onere del trattamento liquidato è a totale carico dello Stato.

Art. 31.- Navigazione mercantile.

Per coloro che hanno prestato servizio militare nella Marina è computabile, in ragione della

metà della sua durata, il precedente servizio di navigazione su navi nazionali della marina

mercantile.

Art. 32.- Studi superiori richiesti agli ufficiali.

Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato

richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di

conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale

dei relativi corsi.

Si computano altresì gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore

al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio

permanente effettivo o per l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la

nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 33.- Servizio prestato dai legionari fiumani.

Il servizio prestato nella milizia legionaria fiumana dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio

1921 si computa come servizio reso allo Stato.

Art. 34.- Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici.

Per i dipendenti cessati dal servizio per motivi politici o razziali e successivamente

riassunti, il periodo intercorso dalla cessazione alla riassunzione è computabile ai sensi

dell'art. 6 del D.Lvo 19 ottobre 1944, n. 301, in relazione al R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9;

per i dipendenti non di ruolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della

legge 28 dicembre 1950, n. 1079 e nell'art. 73 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il servizio prestato nei ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo

è computabile a norma dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079.

E' computabile ai sensi della legge 12 febbraio 1957, n. 46, il servizio prestato dagli

insegnanti elementari e medi, di lingua tedesca, il cui rapporto d'impiego era stato

interrotto nel periodo dal 1922 al 1930 in relazione alla situazione politica del tempo

oppure nel 1940 in seguito agli accordi italo-germanici sulle opzioni.

Restano ferme le disposizioni relative alla valutazione dei servizi prestati da profughi e

rimpatriati, contenute nell'art. 6 del D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito con

modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Art. 35.- Ex combattenti partecipanti a esami riservati e vincitori di concorsi annullati.

In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante concorsi

riservati ai sensi dell'art. 1 del R.D. 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'art. 1 del decreto

legislativo 26 marzo 1946, n. 141 e che erano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1

del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari, è computabile, ai fini

del trattamento di quiescenza, il tempo intercorso fra la data di decorrenza della loro

nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di

coloro che parteciparono ai concorsi originari.

Per gli stessi fini di cui sopra, è retrodatata al 26 luglio 1943 la decorrenza della nomina in

ruolo degli impiegati civili in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 gennaio

1957, n. 3, avvenuta dopo la predetta data con graduatorie di merito formate in

sostituzione di quelle già approvate alla data del 26 luglio 1943 e successivamente

annullate per l'eliminazione delle preferenze e del relativo punteggio attribuito ad alcuni

candidati per meriti fascisti o demografici.

Art. 36.- Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi.

Gli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli enti pubblici soppressi con

il D.Lvo 23 novembre 1944, n. 369, che siano stati assunti in servizio presso le

amministrazioni dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28

dicembre 1950, n. 1079, possono riscattare il periodo di effettivo servizio prestato presso

gli enti di previdenza.

Per gli insegnanti di educazione fisica provenienti dai soppressi enti ai quali erano stati

demandati i servizi scolastici per l'insegnamento di detta disciplina, si applicano le

disposizioni contenute nel D.Lvo C.P.S. 29 maggio 1947, n. 936, nella legge 24 luglio

1954, n. 601, e nella legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Per i dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana che abbiano optato per la

conservazione del rapporto d'impiego a contratto tipo ai sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio

1954, n. 431, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 20 ottobre 1954, n. 1090, e

nella legge 18 marzo 1968, n. 350.

Per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura si applicano le

disposizioni della legge 22 febbraio 1951, n. 64.

Per il personale della soppressa Opera nazionale per i ciechi civili si applicano le

disposizioni dell'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

Resta salva ogni altra disposizione sulla computabilità, anche ai fini del trattamento di

quiescenza, di servizi resi presso amministrazioni o enti pubblici soppressi nonché di

particolari periodi connessi alla prestazione di tali servizi.

I servizi non indicati nel presente testo unico, che, ai sensi di disposizioni vigenti alla data

di entrata in vigore del testo unico stesso, fossero valutabili ai fini del trattamento di

quiescenza a carico del bilancio dello Stato, sono ammessi al computo in base a dette

disposizioni; per l'esercizio del diritto da parte degli interessati si osservano i termini

stabiliti dall'art. 147.

Art. 37.- Servizio reso nella m.v.s.n..

Il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente resi nella disciolta milizia

volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità sono valutabili ai sensi dell'art. 4,

lettera a), della legge 20 marzo 1954, n. 72.

Sono valutabili, altresì , i periodi successivi allo scioglimento della milizia trascorsi in

prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermità riconosciute

contratte in guerra o per causa di guerra.

I servizi prestati nelle legioni libiche permanenti della milizia volontaria per la sicurezza

nazionale, eccedente il periodo corrispondente a quello di leva, nonché quelli prestati da

militari delle Forze armate dello Stato in qualità di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa

della milizia stessa sono valutabili se resi presso reparti mobilitati in tempo di guerra

dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in operazioni di grande polizia coloniale.

I servizi prestati nella milizia forestale, nella milizia portuale e nella milizia stradale si

computano rispettivamente, ai sensi del regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465, della legge

25 maggio 1939, n. 890, e del regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1554; sono altresì

valutabili i servizi resi nella milizia confinaria.

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 si applica anche per gli appartenenti alla

disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sue specialità e milizie speciali.

Art. 38.- Servizio prestato dal personale di cui al R.D. 18 febbraio 1923, n. 440.

Nei confronti del personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, il servizio

prestato anteriormente al passaggio nell'amministrazione italiana è computato secondo le

norme degli ordinamenti di provenienza.

Capo V - Disposizioni comuni

Art. 39.- Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo unico.

Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del

presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole.

Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini

del trattamento di quiescenza.

Art. 40.- Servizio effettivo e servizio utile.

Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e periodi computabili in

quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti di cui al precedente capo ILI,

costituisce il servizio effettivo; con l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile.

Se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d'anno, la frazione superiore a sei

mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.

Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da computare aumenti previsti dal capo III

del presente titolo, il servizio utile è arrotondato secondo il disposto del comma

precedente, ma in tal caso la parte costituita dal servizio effettivo non si arrotonda.

Art. 41.- Servizi non computabili.

I periodi di servizio reso allo Stato, che abbiano determinato o concorso a determinare il

trattamento pensionistico derivante da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o

a fondi sostitutivi o integrativi di essa oppure derivante da iscrizione obbligatoria a speciali

fondi di previdenza, non sono computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale,

neppure mediante riscatto.

Non sono riscattabili né altrimenti computabili ai fini del trattamento di quiescenza, i servizi

relativi a incarichi conferiti ai sensi dell'art. 380 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come

sostituito dall'art. 152 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, ovvero ai sensi di analoghe

disposizioni, anche se detti servizi siano assistiti da iscrizione all'assicurazione generale

obbligatoria o ad altri fondi.

TITOLO III - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA NORMALE

Capo I - Personale civile

Art. 42.- Diritto al trattamento normale.

Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per

infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha

compiuto quindici anni di servizio effettivo.

Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso di cessazione dal

servizio, il dipendente civile ha diritto alla pensione normale se ha compiuto venti anni di

servizio effettivo.

Alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico spetta, ai fini del compimento

dell'anzianità stabilita nel secondo comma, un aumento del servizio effettivo sino al

massimo di cinque anni.

Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto a

un'indennità una volta tanto purché abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.

Art. 43.- Base pensionabile.

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili,

la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e

dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata

del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del

D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15

novembre 1973, n. 734 per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello

Stato;

c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'art. 1 della legge 16

novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio,

dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i

servizi telefonici;

d) assegno annuo previsto dall'art. 12 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella

legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti

di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;

e) assegno annuo previsto dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale

ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria

ed artistica;

f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'art. 1 della legge 27 dicembre

1973, n. 851, per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

g) assegno personale previsto dall'art. 202 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere

considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la

valutazione nella base pensionabile.

Art. 44.- Misura del trattamento normale.

La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo

è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per

ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.

Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a

quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente e ridotta di

1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile.

L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni

anno di servizio utile.

Art. 45.- Personale della carriera diplomatica.

Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari e i consiglieri di ambasciata, collocati a riposo ai

sensi dell'art. 111 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, hanno diritto alla pensione normale se

hanno compiuto cinque anni di servizio effettivo.

Ai fini della misura della pensione, il servizio utile è aumentato di cinque anni.

Qualora con tale aumento il servizio utile non raggiunga venti anni, il servizio prestato con

le qualifiche di cui al primo comma è aumentato di un terzo non oltre il raggiungimento di

venti anni di servizio utile.

L'indennità per una volta tanto spettante al personale di cui al presente articolo, che abbia

prestato almeno un anno di servizio effettivo, è pari allo stipendio e agli altri assegni

pensionabili dovuti nell'ultimo anno di servizio, al netto di ogni ritenuta.

Art. 46.- Personale dell'Amministrazione dell'interno.

Ai prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di servizio ai sensi dell'art. 238 del

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente. Ai fini

dell'aumento previsto nel terzo comma di detto articolo si considera il servizio prestato in

qualità di prefetto.

Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 45 si applicano anche agli ispettori

generali capi di pubblica sicurezza e ai questori, dispensati o collocati a riposo per gravi

ragioni di servizio ai sensi dell'art. 249 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

I funzionari di pubblica sicurezza, al compimento di trentacinque anni di servizio, hanno

diritto ad essere collocati a riposo con un aumento di cinque anni del servizio utile a

pensione.

Il secondo comma del precedente art. 45 si applica anche al personale dei ruoli organici

transitori del soppresso servizio speciale riservato dell'amministrazione civile del Ministero

dell'interno, collocato a riposo al compimento di trentacinque anni di servizio effettivo; è

escluso il personale con qualifica di elettrotecnico capo o di elettrotecnico principale.

Le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminili hanno diritto alla pensione

normale dopo quindici anni di servizio effettivo, purché abbiano compiuto il cinquantesimo

anno di età, fermo restando il disposto dell'art. 42, comma primo; in caso di dimissioni,

l'aumento massimo di servizio effettivo di cui al terzo comma dell'art. 42 è stabilito, per il

personale anzidetto, in otto anni. Nel caso di collocamento a riposo per raggiunto limite di

età, il servizio utile è aumentato di cinque anni.

Resta in vigore l'art. 7 del R.D. 21 febbraio 1895, n. 10.

Art. 47.- Personale scolastico.

Il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato delle scuole e degli istituti di

istruzione secondaria, professionale o artistica, che abbia prestato servizi senza

trattamento di cattedra e per meno di diciotto ore settimanali, è commisurato a tanti

diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario

settimanale di ciascun anno di servizio.

Art. 48.- Dipendenti civili affetti da tubercolosi.

Il dipendente civile, titolare di pensione di guerra per infermità tubercolare, che cessa dal

servizio a causa di detta infermità, dichiarata contagiosa, ha diritto alla pensione normale

se ha maturato un'anzianità di almeno sette anni risultante dalla somma del servizio

effettivo e degli aumenti per campagne di guerra.

Al dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente spetta un aumento

del servizio prestato, sino al massimo di cinque anni e non oltre il raggiungimento di venti

anni di servizio effettivo. Ai fini del raggiungimento di tale limite, non si tiene conto degli

eventuali periodi di studio e degli altri periodi previsti dall'art. 13, riscattati dall'interessato.

Art. 49.- Personale già in servizio nel territorio di Trieste.

Il personale del ruolo speciale del territorio di Trieste, trattenuto ai sensi del primo e del

secondo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, che all'atto del

collocamento a riposo per limiti di età abbia prestato almeno dieci anni di servizio effettivo,

senza aver raggiunto l'anzianità prevista dal primo comma dell'art. 42, ha diritto alla

pensione normale come se avesse prestato quindici anni di servizio effettivo.

Art. 50.- Personale addetto alla commutazione telefonica.

I periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di

assistente o di capoturno da parte del personale dell'Azienda di Stato per i servizi

telefonici sono aumentati di un terzo della loro durata. Tale aumento si computa come

servizio effettivo.

Il disposto di cui al comma precedente è esteso al personale dell'Amministrazione

postelegrafonica applicato a mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capoturno

negli uffici radio p.t..

Art. 51.- Benefici combattentistici.

A favore dei dipendenti civili ex combattenti e assimilati si applicano le norme contenute

nella legge 24 maggio 1970, n. 336, nella legge 8 luglio 1971, n. 541, e nella legge 9

ottobre 1971, n. 824.

Capo II - Personale militare

Art. 52.- Diritto al trattamento normale.

L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o

continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di

almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.

Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il

militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata

nel comma precedente.

L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o

continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione

normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.

Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo è necessaria, ai fini

del diritto alla pensione normale, una anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo.

All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o

continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta

tanto purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.

Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianità di almeno venti

anni di servizio effettivo è liquidata la pensione, previa rifusione dell'indennità per una volta

tanto precedentemente percepita.

Si applicano le disposizioni richiamate dallo art. 51.

Art. 53.- Base pensionabile.

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale

militare, escluso quello indicato nell'art. 54, penultimo comma, la base pensionabile,

costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili

sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'art. 8 della

legge 10 dicembre 1973, n. 804;

b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'art. 1 della legge

27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di

vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa;

c) assegno personale previsto dall'art. 202 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al

personale militare in base all'art. 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.

Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere

considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la

valutazione nella base pensionabile.

Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello

ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a

detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli

altri assegni pensionabili inerenti a tale grado.

Art. 54.- Misura del trattamento normale.

La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di

venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto

disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il

ventesimo.

Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai

fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al

presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa.

Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma

si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non

provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri.

Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per

mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per

la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di

trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado rivestito a tale

data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento

dell'1,80.

Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di

finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.

La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi

non può superare l'80 per cento della base pensionabile.

In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe

conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di

cessazione dal servizio.

Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del

limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la

pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la

misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2.

L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di

servizio utile.

Art. 55.- Ufficiali in ausiliaria.

L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente è collocato nella categoria

dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale categoria ha diritto alla

riliquidazione della pensione con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e

degli altri assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima liquidazione,

maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, relativi

al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno

un anno, la nuova pensione è liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni

pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti periodici inerenti al

periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.

Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità o a domanda, il computo del periodo di

permanenza in tale categoria è ridotto alla metà. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria in

seguito alla cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di cui sopra è

computato limitatamente alla eventuale differenza tra il periodo stesso e l'aumento di sei

anni già computato ai sensi del terzo comma del successivo art. 63.

Non si considera il tempo trascorso in ausiliaria, durante il quale l'ufficiale abbia prestato

servizio computabile agli effetti di altro trattamento di quiescenza, salvo che l'ufficiale opti

per il computo di detto periodo ai fini della pensione militare.

Art. 56.- Ufficiali nella riserva o in congedo assoluto.

L'ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per invalidità e collocato direttamente

nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo

corrispondente a quello indicato nel primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n.

113, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri

assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1

del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo suddetto.

Analogo diritto spetta al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla

minore durata della permanenza in ausiliaria, all'ufficiale collocato nella riserva o in

congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria in applicazione degli articoli 51 e 56 della

citata legge 10 aprile 1954, n. 113.

Art. 57.- Richiamo in servizio di militari pensionati.

Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in

servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla

riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto

una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l'ultimo

stipendio percepito.

Per gli ufficiali nei cui confronti, in sede di liquidazione della pensione originaria, ha trovato

applicazione una delle percentuali previste dalla tabella n. 1 annessa al presente testo

unico, la riliquidazione è effettuata mantenendo ferme la base pensionabile e la

percentuale considerate nella precedente liquidazione, salvo, se più favorevole e purché il

richiamo sia durato almeno un anno, il diritto alla pensione liquidata sulla base dello

stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo e con l'applicazione

dell'aumento percentuale di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i sottufficiali già provvisti di

trattamento di quiescenza, che durante il servizio di richiamo conseguono la nomina a

ufficiale.

Art. 58.- Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la

cessazione dal servizio.

Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per infermità, per non

idoneità agli uffici del grado o per causa a questa corrispondente ovvero in applicazione

delle norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di quiescenza

durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono

corrisposti assegni pari a quelli di attività.

Art. 59.- Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari

dell'Aeronautica.

L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive

modificazioni, è sostituito dal seguente:

Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti,

ruolo servizi (ex naviganti e operatori di sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio

aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del Corpo sanitario

aeronautico che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo la pensione

normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a

tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite,

calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di

dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di

aeronavigazione e di volo.

La pensione normale di cui sopra è altresì aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30

per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti in servizio fino ad un

massimo dell'80 per cento delle indennità stesse, per ogni anno di servizio di

aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al precedente comma.

A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e

dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della

cessazione dal sevizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di

aeronavigazione e di volo, di cui al primo e secondo comma, è effettuato separatamente

per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di

ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti

all'atto della cessazione dal servizio.

Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure più

favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati.

Per i periodi anteriori al I luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è

assimilata a quella svolta sugli aviogetti.

Art. 60.- Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo per i

militari non appartenenti all'Aeronautica.

Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all'Aeronautica che

abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano

percepito l'indennità di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, la pensione e

l'indennità per una volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette indennità nella misura

e con i limiti previsti nell'art. 59.

Agli effetti della determinazione dell'aliquota di cui al primo comma, gli ufficiali che abbiano

percepito l'indennità di aeronavigazione sono equiparati agli ufficiali dell'Arma aeronautica,

ruolo naviganti, e quelli che abbiano percepito l'indennità di volo agli ufficiali del genio

aeronautico, ruolo ingegneri.

Art. 61.- Servizi antincendi e Corpo forestale.

Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di

concetto dei servizi antincendi nonché agli ufficiali forestali provenienti dalla soppressa

milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli

ufficiali.

Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai fini della liquidazione

del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le aliquote spettanti ai pari grado dell'Arma dei

carabinieri.

Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del

Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le

corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma

dell'art. 52.

Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento percentuale della

base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo è di 3,60.

Art. 62.- Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa italiana e dell'ordine

di Malta.

Per il personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, per il

personale militarizzato e per quello della Croce rossa italiana e dell'Associazione dei

cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, di cui all'art. 28, lettere b), c) e d), si

osservano le disposizioni applicabili ai militari dell'Esercito appartenenti alle categorie del

congedo, salvo quanto disposto nel comma successivo.

Il cappellano militare collocato in congedo perché rivestito della dignità vescovile ha diritto

alla pensione prevista per l'ufficiale che cessa dal servizio permanente per l'età.

Art. 63.- Militari invalidi di guerra.

Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo, per invalidità contratta a

causa di guerra o per aver conseguito trattamento pensionistico di guerra ha diritto alla

pensione normale se ha raggiunto nove anni di servizio utile di cui sei di servizio effettivo.

In mancanza di tale anzianità, spetta un assegno integratore del trattamento di guerra,

liquidato dal Ministero del tesoro e corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima

normale quanti sono gli anni di servizio utile.

Ai fini della misura della pensione normale e dell'assegno integratore, il servizio utile è

aumentato di sei anni.

Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare perde i benefici di cui ai

precedenti commi a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione di detto

trattamento.

Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo stato giuridico non possa

aver luogo la riammissione in servizio permanente o continuativo ovvero, trattandosi di

ufficiale, il collocamento in ausiliaria, il militare ha diritto alla pensione normale la cui

misura, ove non sia stata raggiunta l'anzianità prevista dai primo comma dell'art. 52, è pari

al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio effettivo computato con

l'aumento di dodici anni, senza che possa essere superato il limite di quindici anni.

L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo spetta anche al

militare che abbia conseguito il trattamento di guerra dopo essere cessato dal servizio

permanente o continuativo senza diritto a pensione normale; in tale caso resta escluso

l'aumento di sei anni.

Al militare che cessi dal servizio permanente o continuativo perché invalido della guerra

1940- 45 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 (1) , e

successive modificazioni.

TITOLO IV - TRATTAMENTO PRIVILEGIATO

Art. 64.- Diritto alla pensione.

Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito

menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A

annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora

dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.

Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti

dall'adempimento degli obblighi di servizio.

Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio

solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

Art. 65.- Misura della pensione privilegiata per il personale civile non operaio.

Per i dipendenti civili le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della

tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la pensione privilegiata è pari a otto

decimi della base pensionabile di cui all'art. 43, salvo quanto disposto nell'articolo

seguente.

Qualora le infermità o le lesioni siano di minore entità, la pensione è pari a un

quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di servizio utile, ma non può essere

inferiore ad un terzo né superiore a otto decimi della base stessa.

In caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia diritto a una rendita di

inabilità in base alle norme vigenti in materia, la pensione privilegiata è diminuita di una

somma pari alla rendita stessa. La pensione, ridotta nel modo anzidetto, non può essere

inferiore a quella normale calcolata in base ai servizi prestati, secondo le disposizioni

dell'art. 44.

Per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti al Corpo di polizia femminile, il

trattamento privilegiato è liquidato con le norme stabilite per i militari, se più favorevoli.

Art. 66.- Misura della pensione privilegiata degli operai.

La pensione privilegiata spettante all'operaio è pari a quella normale calcolata in base al

servizio utile aumentato di dieci anni; in ogni caso la pensione privilegiata non può essere

inferiore al 44 per cento né superiore all'80 per cento della base pensionabile.

Qualora il fatto di servizio costituisca titolo per il trattamento previsto dalle riforme di legge

in materia di infortuni sul lavoro, è data facoltà all'interessato di optare per l'indennità di

infortunio cumulata col trattamento normale di quiescenza eventualmente spettante

oppure per la pensione privilegiata con esclusione del diritto al trattamento infortunistico.

Art. 67.- Misura della pensione privilegiata dei militari.

Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una

delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e non siano

suscettibili di miglioramento spetta la pensione.

La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono

ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base

stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta,

settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.

Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per

cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei

riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento

della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La

pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art.

54.

Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione

privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un

decimo, se più favorevole.

Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del

C.E.M.M, per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi carabinieri,

allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di

custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata è

quella indicata nell'annessa tabella n. 3.

Art. 68.- Assegno rinnovabile per i militari.

Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla

legge 18 marzo 1968, n. 313, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un

assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in

relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto

comma.

Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni sono ancora

da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono più suscettibili di

miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata

legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta l'indennità per una volta tanto stabilita dall'articolo

seguente; se non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore

trattamento privilegiato.

Qualora, invece, le infermità o le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie

della tabella A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo

assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il

precedente sia durato sei anni spetta la pensione.

Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o l'indennità per una

volta tanto, secondo la ascrivibilità delle infermità o delle lesioni, oppure non spetta

ulteriore trattamento se esse non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui

sopra.

La somma dei vari periodi per i quali è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere

quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di cui alla tabella E annessa alla legge 18

marzo 1968, n. 313, e fruenti per la stessa infermità di assegno rinnovabile con

superinvalidità. In ogni caso, se alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia ascrivibile, per

miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano immutato il

trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrerà dalla

scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata l'ascrivibilità della categoria

inferiore.

Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione privilegiata né altro

assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità di servizio

consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile.

Art. 69.- Indennità per una volta tanto per i militari.

Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e

ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della

cessazione dal servizio e purché non gli spetti la pensione normale, a un'indennità per una

volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un

massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica (1) .

E' consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto con la pensione o l'assegno

rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n.

313.

Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non

potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato

all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava

categoria della tabella A.

Art. 70.- Aggravamento.

Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il

trattamento privilegiato, l'invalido può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la

revisione senza limiti di tempo.

L'interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi di aggravamento,

qualora sia stato emesso provvedimento negativo di trattamento privilegiato perché le

infermità o le lesioni non erano valutabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai

sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le infermità o le lesioni

siano state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se, eseguiti i

prescritti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più

di due volte per la stessa infermità o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande

presentate prima del 12 giugno 1965. E' ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi

dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definitiva con il terzo

provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l'invalidità,

sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui

venne prima assegnata.

La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di rivalutazione

decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della

domanda oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita medica e sono

corrisposti con deduzione delle quote di pensione o di assegno già riscosse

dall'interessato dopo la decorrenza stabilita.

Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è attribuita in

aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese

successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di

cui al primo comma dell'art. 69.

Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile per

periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità

stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei

arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui

ratei successivi, in misura non superiore a un quinto dell'importo dei ratei stessi.

Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità di cui al successivo art. 104, resta

impregiudicata la facoltà di richiedere la revisione della pensione o dell'assegno per

aggravamento dell'invalidità di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente

articolo.

Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica, in caso di aggravamento,

l'art. 68; il nuovo trattamento spettante è attribuito nella forma della pensione.

Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle quali in precedenza non sia

stato chiesto l'accertamento si applica l'art. 169.

Art. 71.- Criteri di classificazione.

Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge

18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di

esso è equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di

esso.

Le "Avvertenze alla tabella A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (1) , sono

sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano con effetto non anteriore alle decorrenze

previste dalla citata legge 28 luglio 1971, numero 585 (1) .

Art. 72.- Coesistenza di più infermità.

Nel caso di coesistenza di due infermità o lesioni ascrivibili a categorie dalla terza

all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313 (1) , all'invalido

compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che

risulta dal cumulo delle infermità o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla

tabella F-1 annessa alla legge suddetta.

Qualora le infermità o lesioni siano più di due, il trattamento complessivo è determinato

aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal

complesso delle altre infermità o lesioni, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al

precedente comma.

Art. 73.- Perdita dell'organo superstite.

Qualora il dipendente statale, già affetto per causa estranea al servizio da perdita

anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per fatto di

servizio l'organo superstite, la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile spettano in

base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei

due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito la pensione o

l'assegno suddetti per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, venga a

perdere per causa estranea al servizio in tutto o in parte l'organo superstite.

Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni di cui al

comma precedente, non dipendenti da fatti di servizio, sono detratte dall'importo della

pensione o dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 35 della legge 18 marzo 1968, n. 313,

ovvero sospese e versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del penultimo comma dello

stesso articolo.

Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo la pensione o l'assegno decorrono

dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 74.- Computo dell'indennità di aeronavigazione di volo e di paracadutismo.

Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di

paracadutismo e abbiano percepito le relative indennità, la pensione privilegiata di primi

categoria è aumentata dell'aliquota indicata nell'art. 59 del testo modificato dalla presente

legge e nell'art. 60, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi (1) .

Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra è stabilito nella

misura di lire 52.000 se pilota e lire 39.000 se specialisti.

L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato applicando, alla

misura dell'indennità stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui al secondo

comma dell'art. 67.

In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo stipendio percepito,

aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo calcolata

ad anno.

Art. 75.- Servizi antincendi e Corpo forestale.

Le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si applicano anche al personale di

cui all'art. 61.

Art. 76.- Allievi delle accademie militari.

La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari provenienti dai

sottufficiali è determinata in base al grado che essi rivestivano all'atto dell'ammissione

all'accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso

qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale.

Per gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie

di pubblica sicurezza, non provenienti dai sottufficiali, la pensione privilegiata è

determinata in base al grado e al trattamento economico iniziale di finanziere o di guardia

di pubblica sicurezza.

Art. 77.- Malattie tropicali.

Per i dipendenti statali in servizio in Somalia ai fini dell'assistenza tecnica accordata

dall'Italia allo Stato somalo sono considerate dipendenti da fatti di servizio le malattie

tipicamente tropicali ivi contratte.

Art. 78.- Ricovero in ospedali psichiatrici.

In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di trattamento privilegiato che siano

assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni

concernenti i pensionati di guerra.

Art. 79.- Opzione per trattamento a carico di Governi esteri.

Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto

hanno facoltà di optare, con le norme vigenti in materia di pensioni di guerra, per

l'eventuale indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori,

rispettivamente in luogo del trattamento privilegiato diretto o di reversibilità previsti dal

presente testo unico.

Art. 80.- Servizio di guerra.

Il servizio di guerra o attinente alla guerra non dà titolo al trattamento privilegiato ordinario,

salva l'attribuzione di tale trattamento in funzione di quello di guerra nei casi previsti e con

le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di pensioni di guerra.

Qualora la lesione o l'infermità per la quale è chiesto il trattamento privilegiato ordinario sia

stata riportata da militare in tempo di guerra, la pronuncia sul diritto a tale trattamento è

emessa dopo che il Ministero del tesoro abbia con proprio provvedimento negato il

trattamento pensionistico di guerra perché il servizio che ha determinato la lesione o

l'infermità non è considerato servizio di guerra o attinente alla guerra.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il provvedimento del Ministero del tesoro è

adottato anche se la lesione o l'infermità sia stata constatata oltre i termini previsti dall'art.

89 della L. 18 marzo 1968, n. 313.

TITOLO V - TRATTAMENTO DI REVERSIBILITÀ

Art. 81.- Coniuge superstite.

La vedova del dipendente statale deceduto in attività di servizio dopo aver maturato

quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di reversibilità; se il dipendente era

un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purché il

dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo.

Le vedova del pensionato ha diritto alla pensione di reversibilità purché il matrimonio sia

anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato contratto prima che il pensionato

compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero se dal matrimonio sia nata prole,

anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali.

La pensione di reversibilità spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto

matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo

anno di età a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza

di età tra i coniugi non superi i venticinque anni.

La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in

giudicato, di separazione personale per sua colpa; in tal caso ove sussista lo stato di

bisogno è corrisposto alla vedova un assegno alimentare.

Alla vedova del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo almeno un anno intero

di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianità di cui al primo comma, spetta

un'indennità per una volta tanto.

In caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la pensione spetta al

vedovo quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie

e abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i cinquanta anni di età.

Qualora sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del

marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma.

La pensione di reversibilità e l'assegno alimentare previsti dal presente articolo si perdono

nel caso che il titolare passi ad altre nozze.

Sono salve le disposizioni dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898.

Art. 82.- Orfani.

Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81

ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità; la pensione spetta anche

agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni,

conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad

università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e,

comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Sono considerati alla pari degli orfani i figli adottivi, purché la domanda di adozione sia

stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del sessantesimo anno di età,

nonché i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purché la domanda di

dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di morte del dante causa.

Qualora non sopravvivano figli legittimi o legittimati ovvero se essi non hanno diritto a

trattamento di reversibilità, tale trattamento spetta anche agli affiliati, purché la domanda di

affiliazione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del

sessantesimo anno di età.

Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia stata interrotta per

motivi di forza maggiore quali l'adempimento di obblighi di servizio, le esigenze di studio o

l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti.

Agli orfani minorenni del dipendente civile o militare deceduto dopo almeno un anno intero

di servizio effettivo senza aver maturato, rispettivamente, l'anzianità prevista dall'art. 42,

comma secondo, o dall'art. 52, comma primo, spetta un'indennità per una volta tanto.

Art. 83.- Genitori.

Se al dipendente di cui al primo comma dell'art. 81 o al pensionato non sopravvivono il

coniuge né figli o affiliati ovvero se tali congiunti non hanno diritto alla pensione di

reversibilità, questa spetta al padre o, in mancanza, alla madre, purché siano inabili a

proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni nonché nullatenenti e a carico del

dipendente o del pensionato.

In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano legittimato il dante causa, la pensione

spetta, nell'ordine, agli adottanti, ai genitori naturali, agli affilianti.

Alla madre vedova è equiparata quella che alla data del decesso del figlio viveva

effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque

riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del dante causa e possegga i requisiti per

conseguire la pensione, questa è divisa in parti uguali tra i genitori.

Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione tra i coniugi avvenga

posteriormente alla morte del dante causa, alla madre spetta la metà della pensione già

attribuita al padre o che potrebbe a questi spettare.

E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, ove il marito sia

inabile a proficuo lavoro.

Art. 84.- Fratelli e sorelle.

In mancanza degli aventi causa indicati negli articoli precedenti del presente titolo ovvero

se essi non hanno diritto alla pensione di reversibilità, questa spetta ai fratelli e alle sorelle,

anche naturali, del dipendente statale di cui al primo comma dell'art. 81 o del pensionato,

purché siano minorenni ovvero inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni,

nonché conviventi a carico del dante causa e nullatenenti.

Art. 85.- Condizioni economiche.

Ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le

sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui

quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di

sussistenza.

Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili

all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di

riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.

L'accertamento delle condizioni previste dal precedente comma è effettuato

dall'amministrazione trasmettendo ai competenti uffici finanziari la dichiarazione resa

dall'interessato sulla sussistenza delle condizioni medesime.

Nel caso di morte del pensionato residente all'estero, il diritto alla pensione di reversibilità

spettante ai familiari suindicati è subordinato alla sussistenza di condizioni economiche

non superiori a quelle previste dal secondo comma, accertabili, ove occorra, mediante

dichiarazione delle competenti autorità consolari.

Per la definizione delle situazioni anteriori al I gennaio 1974 si considera nullatenente chi

non era assoggettabile, secondo le leggi allora vigenti, all'imposta complementare.

Art. 86.- Sussistenza e cessazione delle condizioni previste.

Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di

reversibilità devono sussistere al momento del la morte del dipendente o del pensionato.

Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di reversibilità è revocata. La stessa

norma si applica nel caso in cui cessi lo stato di bisogno della vedova in godimento

dell'assegno alimentare.

La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di congiunti di ordine

precedente, aventi diritto alla pensione di reversibilità, salvo quanto disposto nel

successivo art. 87.

E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del

tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione

o dell'assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione

della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori.

Art. 87.- Consolidamento.

La pensione di reversibilità spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua

morte in favore della madre. Se i genitori del dante causa vivevano separati e ciascuno di

essi godeva di metà della pensione, questa, in caso di morte dell'uno, si consolida

nell'altro.

Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, ai

fratelli e alle sorelle del dante causa, purché le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto

alla reversibilità in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte

del dante causa a quello della morte del genitore.

Art. 88.- Misura della pensione di reversibilità e dell'assegno alimentare.

La pensione di reversibilità è pari alle seguenti aliquote della pensione di cui era titolare il

dante causa ovvero, se questi è deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe

spettata alla data della morte:

a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;

b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, un terzo: tre, 40 per cento; quattro, 50 per

cento: più di quattro, 60 per cento;

c) coniuge superstite con orfani minorenni aventi diritto a pensione: con un orfano, 60 per

cento; con due, 65 per cento; con tre 70 per cento; con più di tre, 75 per cento.

Quando il coniuge superstite viva separato da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e,

in ogni caso, quando concorrano orfani maggiorenni oppure figli di precedente matrimonio

del dante causa, la pensione viene ripartita nel modo seguente: 40 per cento al coniuge

superstite e il rimanente, calcolato come nella precedente lettera c), diviso in parti uguali

fra tutti gli orfani; però le quote relative agli orfani minorenni, che non siano figli di

precedente matrimonio del dante causa e che convivano col coniuge superstite, spettano

a quest'ultimo.

Qualora venga a cessare la pensione spettante al coniuge superstite o a taluno degli

orfani, le rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti, con effetto dal

giorno successivo a quello di cessazione della pensione. La stessa disposizione si applica

per la pensione dei collaterali.

L'assegno alimentare previsto per il coniuge superstite nel caso di separazione legale è

pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani, il predetto assegno

alimentare non può superare la differenza tra l'importo della pensione di reversibilità, che

sarebbe spettata al coniuge superstite con orfani, ove non fosse stata pronunciata

sentenza di separazione, e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Nel caso in cui al coniuge superstite spetti l'assegno alimentare, i genitori o i collaterali del

dipendente o pensionato, i quali abbiano diritto alla pensione di reversibilità, la

conseguono nella misura prevista dal primo comma con detrazione dell'importo

dell'assegno alimentare.

Art. 89.- Misura dell'indennità per una volta tanto.

L'indennità per una volta tanto è pari a tanti dodicesimi della base pensionabile di cui

all'art. 43 o tanti ottavi della base pensionabile di cui all'art. 53, quanti sono gli anni di

servizio utile maturati, rispettivamente, dal dipendente civile o dal militare.

Detta indennità è dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani minorenni

oppure se questi convivono con lei.

Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso,

quando concorrano figli di precedente matrimonio del dante causa, l'indennità è attribuita

per metà alla vedova, mentre l'altra metà è divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni;

però le quote relative agli orfani che non siano figli di precedente matrimonio del dante

causa e che convivano con la vedova spettano a quest'ultima.

Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennità, questa è divisa in parti

uguali tra gli orfani minorenni.

Ciascuna quota separata spettante agli orfani non può superare un quarto dell'indennità

intera. Se vi è la vedova e un solo orfano con quota separata, alla vedova spettano tre

quarti dell'indennità.

Art. 90.- Reversibilità dell'assegno rinnovabile.

I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla pensione di reversibilità

secondo le norme applicabili per i congiunti del pensionato.

Art. 91.- Scomparsa e irreperibilità.

I congiunti del dipendente o del pensionato scomparso, ai quali possa competere la

pensione di reversibilità, conseguono temporaneamente il relativo trattamento quando sia

stato nominato il curatore ai sensi del primo comma dell'art. 48 del codice civile o vi sia il

legale rappresentante di cui al secondo comma dello stesso articolo e purché sia stato

emesso il provvedimento di cessazione dal servizio.

Il trattamento temporaneo è corrisposto con decorrenza dalla data di cessazione dal

servizio ovvero, se la scomparsa è avvenuta successivamente, dal giorno a cui risale

l'ultima notizia dello scomparso. Se questi ritorna o se è provata la sua esistenza, il

trattamento temporaneo cessa e le rate già corrisposte sono imputate alle competenze di

attività o di quiescenza a lui spettanti; se è accertata la sua morte, il trattamento

temporaneo è tramutato in pensione.

In caso di irreperibilità per eventi di guerra o connessi con lo stato di guerra si applicano le

disposizioni della legge 1 ottobre 1951, n. 1140.

Art. 92.- Trattamento privilegiato di reversibilità.

Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di

servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste

dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli

previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI.

Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori alla cessazione della guerra

1940-1945.

E' data facoltà agli aventi causa di optare per il trattamento derivante dall'applicazione

delle norme contenute negli articoli precedenti di questo titolo. In tal caso le aliquote di cui

al primo comma dell'art. 88 si applicano, col minimo del 50 per cento, alla pensione

privilegiata diretta di prima categoria.

Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di infortunio, si applicano agli

aventi causa le disposizioni dell'art. 65, terzo comma, o dell'art. 66, secondo comma.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si applicano anche

nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia

deceduto a causa delle infermità o lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento

privilegiato.

Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, l'applicazione delle norme in materia di

pensioni di guerra non può avere effetto anteriore al 21 novembre 1967.

Art. 93.- Trattamento speciale.

Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del

titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di

superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un

trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e

dell'assegno complementare previsto dall'art. 101, oltre agli aumenti di integrazione di cui

all'art. 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.

Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli orfani

maggiorenni, purché sussistano le condizioni stabilite dagli art. 82 e art. 85; se la relativa

domanda è presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento

speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della

domanda ed è corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere

dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.

Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a decorrere la pensione

privilegiata di reversibilità.

La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di

superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità,

sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di caduto per servizio.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a decorrere dalla data da cui

ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965, n. 488.

La pensione spettante alla vedova e agli orfani; dei militari dell'Arma dei carabinieri, del

Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo

degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato nonché dei funzionari di pubblica

sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083,

deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza

di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari

al trattamento complessivo di attività composto da tutti gli emolumenti pensionabili e

dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del

decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa

speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati.

La pensione spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali

dei dipendenti indicati nel comma precedente è liquidata applicando le percentuali previste

dall'art. 88 sul trattamento complessivo di attività di cui al comma predetto.

Il trattamento speciale di pensione previsto dai due commi precedenti sarà liquidato in

relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti

economici attribuiti al personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella

del dipendente.

Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo comma, 3 e 4 della legge 27

ottobre 1973, n. 629.

TITOLO VI - ASSEGNI ACCESSORI

Art. 94.- Tredicesima mensilità.

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilità da

corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima

mensilità è commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al I dicembre,

maggiorata dell'assegno di caroviveri e degli assegni personali di cui all'art. 37 della Legge

18 marzo 1968, n. 249, e all'art. 11 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081.

Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero anno cui la tredicesima mensilità

si riferisce, questa è dovuta, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni,

in ragione di un dodicesimo del trattamento mensile dovuto ai suddetti titoli al I dicembre

oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno, se anteriore a tale data, e

va corrisposta, rispettivamente, con la rata di pensione o assegno pagabile in dicembre

oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.

La tredicesima non è dovuta, per le quote di pensione a carico dello Stato, ai titolari di

pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli

enti stessi, quando nella liquidazione della pensione vengono considerate mensilità

aggiuntive allo stipendio in un numero di mensilità superiore a dodici.

Per il personale militare al quale è applicabile l'art. 58, il rateo della tredicesima mensilità è

calcolato in rapporto al trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il

trattamento stesso è sospeso.

Art. 95.- Tredicesima mensilità: personale militare sfollato.

All'ufficiale e al sottufficiale cessati dal servizio permanente o continuativo in applicazione

delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate, emanate dopo la

guerra 1940-45, e che siano in godimento del particolare trattamento economico di

sfollamento, nonché a quelli che comunque fruiscano del medesimo trattamento in base

ad altre disposizioni, la tredicesima mensilità è dovuta in relazione alla loro qualità di

pensionati e nella misura di cui all'art. 94, aumentata dell'assegno integratore fruito in base

alle disposizioni sopra menzionate.

La mensilità suddetta non va considerata nel raffronto da istituire per il calcolo

dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati in aggiunta al trattamento di

quiescenza.

Art. 96.- Assegno di caroviveri.

Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo non superiore a L.

400.000 annue lorde e al titolare di pensione di reversibilità d'importo non superiore a L.

300.000 annue lorde compete un assegno di caroviveri nella misura di lire 24.000 annue.

Nella misura di cui sopra l'assegno di caroviveri compete anche al titolare di pensione

tabellare, fatta eccezione per il titolare di pensione tabellare privilegiata diretta di categoria

dalla terza all'ottava, al quale l'assegno è dovuto nella misura di L. 11.050 annue.

Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo compreso tra L. 400.000 e

L. 424.000 e al titolare di pensione di reversibilità d'importo compreso tra L. 300.000 e L.

324.000 l'assegno di caroviveri spetta in misura pari alla differenza, rispettivamente, tra L.

424.000 o L. 324.000 e la pensione o l'assegno rinnovabile.

Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta un solo assegno di

caroviveri, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di

essi.

Art. 97.- Sospensione della tredicesima mensilità e dell'assegno di caroviveri.

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita alle dipendenze

dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgano attività

lucrativa, non competono la tredicesima mensilità e l'assegno di caroviveri per il periodo in

cui ha prestato detta opera retribuita.

Qualora, però, l'importo della tredicesima mensilità relativa alla pensione, compreso

l'assegno di caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilità dovuta in

relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, spetta la tredicesima mensilità della

pensione in misura pari alla differenza tra i due importi predetti.

Art. 98.- Quote di aggiunta di famiglia.

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile competono le quote di aggiunta di famiglia

per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico in ragione di L. 2.500 mensili per ciascuno

di detti familiari, secondo le disposizioni in vigore per il personale in servizio.

La quota di aggiunta di famiglia non compete per il coniuge considerato a carico del

proprio figlio dipendente statale, il quale percepisca per il genitore la quota di aggiunta di

famiglia.

Al titolare di più pensioni o assegni le quote di aggiunta di famiglia spettano una sola volta.

La corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia è sospesa nei confronti del

pensionato che presti opera retribuita in dipendenza della quale percepisca le quote

suddette o gli assegni familiari.

Art. 99.- Indennità integrativa speciale.

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta un'indennità integrativa speciale,

determinata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro applicando su una base fissa

di L. 32.000 la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi

dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del

giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione si

trascurano le frazioni della unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le

frazioni superiori. In ogni caso l'indennità suddetta non potrà ridursi se lo scarto tra la

nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha

determinato la misura in atto dell'indennità stessa non raggiunga l'unità. Per indice del

costo della vita relativo ai dodici mesi considerati si intende la media aritmetica dei

rispettivi indici mensili accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e

del commercio.

Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo.

Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta una sola indennità

integrativa speciale, da impartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a

ciascuno di essi.

L'indennità integrativa speciale non è cedibile né pignorabile né sequestrabile.

La corresponsione della suddetta indennità è sospesa nei confronti del titolare di pensione

o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato,

amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa.

L'indennità integrativa speciale è dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di assegno

alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo comma

dell'art. 88.

"L'indennità di cui al presente articolo non compete nel caso, che il trattamento di

quiescenza sia riscosso all'estero".

Art. 100.- Assegno di superinvalidità.

Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella E annessa alla legge 18

marzo 1968, n. 313, hanno diritto a un assegno di superinvalidità, non riversibile, in una

delle seguenti misure, secondo le indicazioni contenute in detta tabella:

lettera A annue L. 984.000

lettera A-bis 840.000

lettera B 667.400

lettera C 412.900

lettera D 384.000

lettera E 344.600

lettera F 264.100

lettera G 227.400

Art. 101.- Assegno complementare.

Gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, hanno diritto a un

assegno complementare, non reversibile, nella misura unica di L. 444.000 annue.

Art. 102.- Assegno di incollocamento.

I titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria,

quando siano incollocati, hanno diritto ad un assegno di incollocamento di L. 204.000

annue.

L'assegno di cui sopra è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme concernenti i

mutilati e gli invalidi di guerra.

Art. 103.- Assegno di previdenza.

Ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava

categoria compete un assegno di previdenza, non riversibile né sequestrabile, di L.

204.000 annue quando abbiano compiuto l'età prevista per gli invalidi di guerra aventi

diritto all'analogo assegno o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo

lavoro.

L'assegno è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme stabilite dalla legislazione

concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di

previdenza, è escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato e degli

assegni accessori.

Art. 104.- Assegno di incollocabilità.

Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per

minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo

1968, n. 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2

aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio,

possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla

sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta

alla pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un

assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo

corrispondente alla prima categoria senza superinvalidità e quello complessivo di cui sono

titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi

da infermità neuropsichica o epilettica, ascrivibile alla seconda, terza o quarta categoria,

l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età,

in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima

categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, della legge 18

marzo 1968, n. 313, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, di cui

gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.

Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità vengono assimilati a tutti gli effetti, per la

durata di detto assegno, agli invalidi ascritti alla prima categoria.

Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del

sessantacinquesimo anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità viene

corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito

per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per

gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 10, secondo

comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni. Lo

assegno è cumulabile con l'assegno di previdenza.

Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o

revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi

di guerra.

Art. 105.- Non cumulabilità.

L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro né con

l'assegno di incollocabilità né con l'indennità integrativa speciale e con le quote di aggiunta

di famiglia.

Art. 106.- Aumento di integrazione.

Il titolare di pensione od assegno privilegiati di prima categoria ha diritto, a titolo di

integrazione, a un aumento annuo:

a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio superiore alle lire 360.000

annue;

b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre nubili, se femmine.

Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni purché siano

riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, inabili a proficuo lavoro.

In caso di inabilità temporanea l'aumento è attribuito nei termini e con le modalità stabiliti

per gli assegni rinnovabili.

L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli

maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad università o ad istituti

superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il

ventiseiesimo anno di età.

Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per

susseguente matrimonio.

L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per i figli naturali

riconosciuti nonché per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purché

l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di età

da parte dell'invalido.

Se la domanda intesa ad ottenere l'aumento di integrazione sia presentata oltre un anno

dal giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento del beneficio ha inizio con la corresponsione

della rata di pensione in corso di maturazione alla data di presentazione della domanda

stessa.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione

o di assegno di prima categoria.

I titolari di più pensioni o assegni privilegiati possono conseguire, per ciascun figlio, un

solo aumento di integrazione.

Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati di prima categoria,

con o senza superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo

comma, è attribuito ad uno solo di essi.

L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui ai precedenti commi,

non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia.

Art. 107.- Indennità di assistenza e di accompagnamento.

Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una delle mutilazioni o

invalidità contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è

accordata d'ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un

accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento

venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera A L. 184.000

lettera A-bis, n. 1 162.000

lettera A-bis, n. 2, comma secondo, e n. 3 126.500

lettera A-bis, n. 2, comma primo 51.500

lettera B 45.000

lettera C 40.000

lettera D 35.000

lettera E 30.000

lettera F 25.000

lettera G 20.000

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A; A-bis numeri 1) 2),

comma secondo, 3; B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono

ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.

In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di L. 200.000 mensili. Nessuna

riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis, n. 1, nel

caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A possono

chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo

accompagnatore militare i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione

di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento

nella misura di L. 150.000 mensili.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri

luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od

assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il

rimanente quinto all'invalido.

Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli

invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro

quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni

medesime alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli

effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'art. 8 della legge 4 maggio 1951, n.

306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre

1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti

rieducativi o assistenziali non è a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o

deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento.

Art. 108.- Assegno di cura.

A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato per infermità tubercolare o di

sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è attribuito un

assegno di cura non reversibile nella misura di annue L. 96.000, e si tratti di infermità

ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue lire 48.000 se

l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa

alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 109.- Assegno per cumulo di infermità.

Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano altre infermità

o lesioni, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità, non

reversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata nella tabella F annessa alla

legge 18 marzo 1968, n. 313.

Qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano altre infermità o lesioni minori,

senza che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto nella tabella F-1 annessa

alla legge 18 marzo 1968, n. 313, una invalidità di prima categoria, è corrisposto un

assegno per cumulo, non reversibile, non superiore alla metà né inferiore al decimo della

differenza fra il trattamento economico complessivo della prima categoria e quello della

seconda categoria, in relazione alla gravità delle minori infermità o lesioni coesistenti,

tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.

L'assegno per cumulo si aggiunge a quello di superinvalidità quando anche la

superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità o

lesioni, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla

categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito

dalla tabella F-1. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante

dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base

degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una

infermità di prima categoria e per coesistenza di una infermità di seconda categoria.

Ove con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano infermità ugualmente

ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto,

ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità coesistenti,

secondo gli importi stabiliti dalla tabella F.

Art. 110.- Assegno speciale annuo.

Ai grandi invalidi provvisti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera Abis,

numero 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta un

assegno speciale annuo, non reversibile, rispettivamente di L. 1.500.000 e di L. 1.200.000.

Art. 111.- Indennità speciale annua.

Ai mutilati ed invalidi che al I dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o

assegno rinnovabile compete una indennità speciale annua pari alla differenza tra una

mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli

assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità; non si considera l'indennità

integrativa speciale di cui al l'art. 99.

L'indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati non svolgano

comunque alla data sopraindicata una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri

o inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava, purché gli

interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle

persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima,

per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.

L'indennità speciale è corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Nella domanda gli interessati debbono, a pena di inammissibilità, obbligarsi a comunicare

tempestivamente alla competente direzione provinciale del tesoro il venir meno delle

condizioni previste. La domanda è utile anche per l'attribuzione del beneficio negli anni

successivi a quello di presentazione.

Per la definizione dei casi anteriori al I gennaio 1974, le condizioni economiche previste

dal secondo comma del presente articolo si considerano equivalenti a quelle di chi non era

assoggettabile all'imposta complementare.

TITOLO VII - RIUNIONE E RICONGIUNZIONE DI SERVIZI

Capo I - Disposizioni generali

Art. 112.- Riunioni di servizi statali.

Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse amministrazioni statali,

servizi per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha

diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di

quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in

relazione alla definitiva cessazione dal servizio.

Art. 113.- Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali.

Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello Stato anche con

ordinamento autonomo ed il servizio militare permanente o continuativo sono

ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso alle dipendenze di

enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro

oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli

enti predetti, nonché con il servizio comunque prestato con iscrizione agli istituti di

previdenza sopra menzionati.

La ricongiunzione di cui al precedente comma si effettua anche per il servizio non

permanente o non continuativo reso dai sottufficiali dello Esercito, della Marina e

dell'Aeronautica che abbiano conseguito almeno il grado di sergente maggiore o

equiparato, per quello reso dai brigadieri e vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dai

pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli

agenti di custodia nonché per quello prestato dai graduati o militari di truppa dell'Arma e

dei Corpi predetti.

Nei riguardi dei dipendenti per i quali ricorre l'applicazione dei commi precedenti, la

ricongiunzione è estensibile ai servizi ivi non contemplati, quando essa sia ammessa dagli

ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza o degli altri enti che concorrono alla

ricongiunzione.

Qualora per l'assunzione in uno dei posti ricoperti dal dipendente nel corso di un servizio

ammesso a ricongiunzione sia stato prescritto il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di

specializzazione connessa alla laurea, si applica lo art. 25 della legge 3 maggio 1967, n.

315.

Art. 114.- Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti.

All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente ha diritto ad un trattamento di

quiescenza determinato sulla base della totalità dei servizi resi allo Stato e agli enti di cui

all'art. 113.

Il computo di tali servizi si effettua secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Il trattamento di quiescenza, sia per il diritto che per la misura, è stabilito secondo

l'ordinamento statale se l'ultimo servizio è stato reso allo Stato, ovvero secondo le norme

che regolano il detto trattamento presso l'ente o l'istituto al quale il dipendente presta

servizio o è iscritto all'atto della definitiva cessazione.

Il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente dallo Stato ovvero dall'ente o dallo

istituto di cui al comma precedente; ed è considerato a tutti gli effetti a totale carico della

amministrazione statale, dell'ente o dell'istituto che lo corrisponde, come se a tale

amministrazione, ente o istituto il dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto

durante l'intero periodo di servizio computato.

Il trattamento di reversibilità, sia per il diritto che per la misura, si stabilisce in base

all'ordinamento statale ovvero in base a quello dell'ente o dell'istituto di previdenza che ha

corrisposto o - nel caso che il dipendente sia deceduto in attività di servizio - avrebbe

dovuto corrispondere il relativo trattamento di quiescenza diretto.

Resta salvo il diritto all'eventuale differenza tra il trattamento liquidato a norma del

presente articolo e quello previsto dagli ordinamenti speciali degli enti locali.

Art. 115.- Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla ricongiunzione.

Se in seguito al transito, con o senza soluzione di continuità, dal servizio statale a quello di

altro ente di cui all'art. 113, comma primo, debba farsi luogo alla ricongiunzione dei servizi,

lo Stato determina la pensione spettante al proprio dipendente alla data di inizio del nuovo

rapporto, considerando tutti i servizi valutabili, anche mediante ricongiunzione,

anteriormente resi.

L'importo della suddetta pensione, con esclusione degli assegni accessori, è corrisposto in

valore capitale all'ente presso il quale il dipendente ha assunto servizio ovvero all'istituto al

quale il dipendente stesso viene iscritto ai fini di quiescenza.

Per la determinazione del valore capitale si applicano i coefficienti di cui alla tabella I

allegata alla legge 22 giugno 1954, n. 523, tenendo conto dell'età dell'interessato all'atto

dell'assunzione del nuovo servizio.

Se al dipendente spetti, anziché la pensione, l'indennità per una volta tanto, lo Stato ne

versa l'importo all'ente o all'istituto di cui al secondo comma.

Nel caso in cui sia stata già costituita la posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, si applica l'art. 127.

Ove non spetti neppure l'indennità per una volta tanto, lo Stato versa all'ente o all'istituto

suddetti un importo corrispondente a tanti dodicesimi dell'indennità minima prevista quanti

sono i mesi computabili, trascurando le frazioni di mese.

Per il personale che transita o sia transitato da uno degli enti di cui al primo comma

dell'art. 113 alle dipendenze dello Stato, l'ente di provenienza o l'istituto di previdenza cui

l'interessato era iscritto liquida il trattamento di quiescenza secondo il proprio ordinamento

e ne versa l'importo allo Stato, con applicazione delle norme contenute nei commi

precedenti.

Le amministrazioni statali e gli istituti di previdenza possono consentire che il valore in

capitale della pensione a carico di enti locali sia corrisposto, anziché in unica soluzione,

mediante pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a

dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento.

Art. 116.- Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e di Sicilia.

I servizi statali di cui all'art. 113, primo e secondo comma, sono ricongiungibili, ai fini del

trattamento di quiescenza, con il servizio reso in qualità di impiegato del Banco di Napoli o

del Banco di Sicilia.

Si applicano le disposizioni contenute nel citato art. 113, terzo e quarto comma, e negli art.

114 e art. 115.

Art. 117.- Rifusione del trattamento già liquidato.

Nel caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che per il servizio reso in

precedenza abbia conseguito pensione o assegno, normale o di privilegio, ne perde il

godimento ed è tenuto a rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di

servizio effettuando la rifusione in unica soluzione oppure ratealmente mediante trattenute

sullo stipendio, sulla paga o sulla retribuzione; le trattenute, la cui misura non può

superare un quinto di detti assegni di attività, sono operate per un periodo massimo di

dieci anni.

Il dipendente che abbia conseguito indennità per una volta tanto è tenuto a rifonderla in

unica soluzione oppure ratealmente mediante la stessa trattenuta di cui al primo comma e,

in questo caso, con l'interesse al saggio legale decorrente dalla data di inizio del nuovo

rapporto.

Le rate di cui ai commi precedenti, non ancora versate alla data della definitiva cessazione

dal servizio, vengono recuperate sul nuovo trattamento di quiescenza, diretto e di

reversibilità, con trattenute non superiori al quinto della misura mensile del trattamento

stesso.

Qualora sia liquidata una nuova indennità per una volta tanto, il recupero si effettua

mediante detrazione dall'indennità stessa.

Art. 118.- Disposizioni comuni.

In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, ai fini della liquidazione o della

riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o

ricongiunti, non possono essere considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione

superiori a quelli posti a base della liquidazione del precedente trattamento di quiescenza

se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto.

Il trattamento di quiescenza suddetto non può, comunque, essere inferiore a quello che

sarebbe spettato in relazione al servizio precedente.

Capo II - Disposizioni speciali

Art. 119.- Dipendenti transitati per legge dallo Stato a enti diversi, o viceversa.

I dipendenti statali che per effetto di disposizioni di legge siano transitati alle dipendenze di

province, comuni o altri enti conseguono, all'atto della cessazione dal servizio, il

trattamento di quiescenza sulla base della totalità del servizio prestato.

Lo stesso diritto ha il personale degli enti predetti che sia transitato alle dipendenze dello

Stato per effetto di disposizioni di legge, purché il servizio non statale già prestato fosse

produttivo di trattamento pensionistico secondo le riforme dell'ente di provenienza.

In entrambi i casi il trattamento, sia diretto che di reversibilità, è stabilito secondo le norme

applicabili ai dipendenti statali e il relativo importo è ripartito tra lo Stato e gli altri enti, in

proporzione della durata dei servizi utili rispettivamente resi; agli effetti di tale ripartizione,

il computo si effettua a mesi interi, trascurando la frazione di mese.

Art. 120.- Servizi con iscrizione ai fondi speciali per il personale postelegrafonico e

telefonico.

In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale degli uffici locali e

delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o viceversa, per la

ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione al fondo istituito presso l'Istituto

postelegrafonici, o riscattati secondo le norme del fondo stesso, con quelli prestati allo

Stato, si applicano le disposizioni dell'art. 119.

In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale dell'Azienda di

Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa di previdenza, istituita con D.Lvo

C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 134, nei ruoli di altre amministrazioni statali, per la

ricongiunzione dei servizi si applicano le disposizioni della Legge 22 giugno 1954, n. 523.

Per il personale iscritto alla Cassa medesima, assicurato presso l'Istituto nazionale delle

assicurazioni, ai sensi dell'art. 10 del R.D.L. 14 giugno 1925, n. 884, la destinazione del

capitale garantito dalla relativa polizza sarà stabilita con il regolamento di esecuzione

previsto dall'art. 275 del presente testo unico.

Art. 121.- Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione.

Il servizio reso presso istituti non statali di istruzione, con iscrizione a fondi speciali di

pensione, è ricongiungibile con il servizio successivamente prestato in qualità di

dipendente statale.

All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente consegue un unico trattamento

di quiescenza sulla base della totalità dei servizi resi a detti istituti e allo Stato, computati

secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Per la determinazione del trattamento di cui sopra e per la ripartizione del relativo onere

finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma.

Art. 122.- Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di istruzione.

La disposizione del primo comma dell'art. 121 si applica anche nei casi di servizi prestati

presso istituti non statali di istruzione, con polizza assicurativa.

Il trattamento di quiescenza, sulla base della totalità dei servizi resi presso detti istituti e

presso lo Stato, è liquidato secondo le norme relative ai dipendenti statali.

Per la ripartizione dell'onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma. Gli istituti di

istruzione hanno diritto di rivalsa nei confronti degli interessati.

Art. 123.- Insegnanti elementari e personale scolastico già comunale.

Gli insegnanti elementari, che anteriormente al I gennaio 1934 furono iscritti a fondi

speciali di comuni aventi autonomia scolastica, e successivamente al Monte pensioni per

gli insegnanti elementari, conseguono il trattamento di quiescenza per la totalità dei servizi

in base alle norme relative ai dipendenti statali; a tali fini, il servizio reso con iscrizione al

Monte pensioni per gli insegnanti elementari si considera come reso allo Stato.

L'onere relativo al trattamento di quiescenza è ripartito tra lo Stato e i comuni in

proporzione alla durata dei rispettivi servizi utili espressa in mesi, trascurando le frazioni di

mese.

L'ente locale versa allo Stato la propria quota capitalizzata a norma delle disposizioni di

cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.

La eventuale differenza tra il trattamento anzidetto e quello previsto dagli ordinamenti

speciali dei comuni fa carico all'ente locale ed è da questo determinata e direttamente

corrisposta all'interessato.

Il presente articolo si applica anche agli insegnanti elementari che, posteriormente al 31

dicembre 1933, erano ancora iscritti a regolamenti comunali di pensione, intendendosi in

ogni caso cessata l'iscrizione a tali regolamenti a decorrere dal I ottobre 1948; nonché ai

direttori didattici, agli ispettori scolastici, ai direttori centrali e in genere al personale di cui

all'articolo 59 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, in servizio alle dipendenze dello Stato

successivamente al 30 settembre 1948.

Art. 124.- Costituzione della posizione assicurativa.

Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi

dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria

anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa

nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato.

L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore

di lavoro, da versarsi al predetto istituto, è portato in detrazione dall'indennità per una volta

tanto spettante agli interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato.

Ove non spetti l'indennità suddetta, l'intero onere è assunto dallo Stato.

Nei casi di servizi ricongiungibili previsti dagli art. 119, 120, 121 e 122, ove spetti indennità

per una volta tanto, l'eventuale onere differenziale per i contributi è ripartito fra lo Stato e

gli altri enti, in proporzione delle rispettive quote; ove la indennità non spetti l'intero onere

è ripartito nella stessa proporzione.

Per i servizi computabili a domanda, la costituzione della posizione assicurativa si effettua

a norma dell'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente gli ordinamenti

degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Per il personale cessato dal servizio anteriormente al 30 aprile 1958, si applica l'art. 52

della legge 30 aprile 1969, n. 153.

TITOLO VIII - RAPPORTI CON L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 125.- Contributi.

I contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione

della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe

o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della

posizione anzidetta.

Per i servizi non di ruolo riscattati i contributi sono determinati, senza interesse, in base

allo stipendio, alla paga o alla retribuzione considerati per il riscatto.

In nessun caso gli stipendi, le paghe o le retribuzioni di cui ai precedenti commi si

considerano di importo superiore o inferiore, rispettivamente, ai massimali o ai minimali

previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 126.- Casi di esclusione.

Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal

servizio senza aver acquisito il diritto a pensione:

a) che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico del fondo di previdenza per i

dipendenti statali, salvo che non optino per la costituzione della posizione assicurativa

presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le norme vigenti;

b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione

con il servizio precedente.

La costituzione della posizione anzidetta è parimenti esclusa qualora, in caso di morte del

dipendente in attività di servizio, non sussista per i superstiti diritto a pensione

nell'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 127.- Annullamento della posizione assicurativa.

La posizione assicurativa è annullata qualora, dopo la sua costituzione, il dipendente

acquisti titolo all'assegno vitalizio di cui alla lettera a) dell'articolo precedente o assuma un

altro servizio di cui alla lettera b) dello stesso articolo, ovvero quando venga riconosciuto,

in favore del dipendente o dei suoi superstiti, diritto a pensione.

Qualora la posizione assicurativa abbia già fatto conseguire la pensione a carico

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o la indennità di cui all'art. 13 della legge 4

aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, gli interessati per essere ammessi alla

ricongiunzione dei servizi o per il conseguimento della pensione a carico dello Stato,

devono rinunciare alla pensione di detto Istituto e rifondere ad esso le rate o le indennità

riscosse con gli interessi composti al saggio annuo del 5 per cento.

Nei casi di annullamento della posizione assicurativa costituita in relazione a servizi statali,

l'Istituto nazionale della previdenza sociale restituisce allo Stato l'importo dei contributi

versati.

Art. 128.- Personale militare volontario.

In favore dei militari volontari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, e

dell'Aeronautica che cessano dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale

per anzianità di servizio si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di

servizio prestato, alla costituzione, a cura dell'amministrazione, della posizione

assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta

assicurazione. L'importo dei contributi a carico del militare è trattenuto sul premio di

congedamento. La parte eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato.

Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente servizio

pensionabile presso una amministrazione statale, si procede all'annullamento della

posizione assicurativa e l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a rimborsare,

senza interesse, lo ammontare dei suddetti contributi salvo che, l'interessato rinunci al

computo, ai fini della pensione statale, del servizio militare cui si riferiscono i contributi

stessi.

Nel caso in cui prima dell'assunzione in servizio pensionabile sia stata conseguita

pensione di invalidità, l'interessato, per ottenere il computo del servizio militare ai fini della

pensione statale, deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale

della previdenza sociale le rate riscosse, senza interessi.

Per i volontari della Marina militare valgono le disposizioni in vigore per l'iscrizione alla

Cassa nazionale per la previdenza marinara, questa rimborserà all'erario i contributi per

l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versati dall'amministrazione

militare a favore dei sottufficiali volontari raffermati che abbiano conseguito il diritto a

pensione normale.

Art. 129.- Operai.

Gli operai nominati in ruolo anteriormente al I luglio 1956 sono iscritti all'assicurazione per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e i relativi contributi sono assunti interamente a carico

dello Stato.

Lo Stato subentra nei diritti dei predetti operai e dei loro aventi causa alla pensione o

quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti per i servizi resi dal I gennaio 1926 con iscrizione all'assicurazione predetta, che

sono valutati anche per la pensione statale.

Per gli operai in servizio al I luglio 1956, che anteriormente alla data stessa abbiano

acquisito il diritto alla pensione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti, il disposto del

precedente comma si applica a partire dalla data di cessazione dal servizio.

Gli operai di cui al precedente comma che, alla data del 30 aprile 1952, si trovavano nelle

condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidità e vecchiaia, salvo il requisito

dell'età, hanno diritto, quando siano in possesso anche di tale requisito, alla pensione

sopracitata per la parte assicurativa già costituita alla data del 30 aprile 1952, ferma

restando l'applicazione del terzo comma.

Il secondo comma non è applicabile agli operai che, alla data del I luglio 1956, erano

titolari di pensione privilegiata.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche agli operai che abbiano

ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad impiego civile o militare, e ai loro aventi

causa.

TITOLO IX - CUMULO DI PENSIONI E STIPENDI

Art. 130.- Pensione normale diretta e trattamento di attività.

E' ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione

normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti

trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali, comprese

quelle con ordinamento autonomo, di regioni, di province, di comuni o di istituzioni

pubbliche di assistenza e beneficenze, di enti parastatali, di enti o istituzioni di diritto

pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o

al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché di

aziende annesse o direttamente dipendenti dalle regioni, dalle province, dai comuni o dagli

altri enti suindicati.

All'atto della cessazione del nuovo rapporto è liquidato il trattamento di quiescenza in base

al servizio relativo al rapporto stesso. Tale trattamento è cumulabile con la pensione o

assegno già conseguiti in dipendenza del precedente rapporto.

Restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo degli assegni accessori di

quiescenza tra loro o con assegni accessori di attività.

Art. 131.- Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi.

In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 130,

qualora sia ammessa la riunione o la ricongiunzione del nuovo con il precedente servizio,

il personale interessato può optare per tale riunione o ricongiunzione, con tutti gli effetti

previsti dagli ordinamenti applicabili nei singoli casi.

Per l'esercizio dell'opzione si osservano le disposizioni degli art. 151 e art. 262, ultimo

comma.

Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il godimento della pensione o

dell'assegno già conseguiti e deve rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione

di servizio.

All'atto della cessazione del nuovo rapporto, spetta il trattamento di quiescenza da

liquidarsi sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in

relazione a detta cessazione.

Si osservano le disposizioni dell'art. 118.

Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle casse pensioni, amministrate dalla

Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai monti pensioni o

a istituti o fondi speciali per pensioni amministrati da comuni, province o istituzioni

pubbliche di assistenza e beneficenza, non si applicano le norme contenute nei commi

secondo, terzo e quarto del presente articolo. In tali casi l'esercizio della opzione e la

rifusione delle rate di pensione percepite si effettuano secondo le norme e le modalità

contemplate dagli ordinamenti delle casse pensioni, dei monti pensioni degli istituti o fondi

speciali per pensioni sopra indicati.

Art. 132.- Effetti del precedente servizio in caso di cumulo.

Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di attività, il

precedente servizio che ha dato diritto alla pensione o all'assegno in godimento non si

computa ai fini economici e di carriera nel nuovo rapporto né ai fini dell'ulteriore

trattamento di quiescenza di cui al secondo comma dell'art. 130; resta altresì esclusa

l'applicazione di norme che consentano maggiorazioni a qualsiasi titolo dell'anzianità di

servizio valutabile ai fini di pensione, che siano già state considerate nella liquidazione

della precedente pensione od assegno.

Art. 133.- Divieto di cumulo.

Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non è ammesso nei casi in cui

il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che

ha dato luogo alla pensione. Il divieto di cui sopra opera nei casi di:

a) riammissione in servizio di personale civile;

b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il precedente servizio

militare;

c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari

disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari;

d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno

già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie

di professionisti;

e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli

presso cui è stato prestato il servizio precedente in qualità di incaricato;

f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130, conseguita in

derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto

d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi.

Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di

pensione, il trattamento stesso è sospeso.

Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza secondo il disposto del

quarto comma dell'art. 131.

Art.134.- Reiscrizioni a casse di previdenza.

Nel caso di trattamento di quiescenza che derivi da iscrizione ad una delle casse pensioni

facenti parte degli istituti di previdenza, amministrati dal Ministero del tesoro, seguita da

continuazione di iscrizione o da reiscrizione alla stessa cassa pensioni, si applicano le

disposizioni dei commi seguenti.

Qualora il dipendente iscritto ad una delle casse pensioni precedentemente indicate cessi

dal servizio e sia trattenuto in servizio o riprenda servizio presso lo stesso ente, con

continuazione di iscrizione o con reiscrizione alla cassa medesima, le norme contenute nei

primi tre commi dell'art. 133 trovano applicazione soltanto nei casi in cui la cessazione dal

servizio non derivi da collocamento a riposo per limiti di età previsti da legge, da norme

regolamentari o da contratto collettivo di lavoro a carattere nazionale.

Negli altri casi di collocamento a riposo, in cui le norme indicate nel comma precedente

debbano applicarsi, il dipendente può chiedere il trattamento di pensione spettante per la

totalità dei servizi resi con iscrizione e con continuazione di iscrizione o di reiscrizione alla

cassa oppure i separati trattamenti di pensione e di pensione aggiuntiva relativi,

rispettivamente, al servizio reso con iscrizione e a quello reso con continuazione di

iscrizione o di reiscrizione; la pensione rimane comunque sospesa per la durata del

servizio reso con continuazione di iscrizione o di reiscrizione.

Art. 135.- Personale in servizio alla data del I marzo 1966.

Nei confronti del personale che alla data del I marzo 1966 si trovava in servizio in una

delle posizioni previste dall'art. 133 ed era titolare di una pensione per i servizi prestati

anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966 in

materia di cumulo fra pensione e assegni di attività, salvo che il personale stesso abbia

esercitato opzione per la riunione o ricongiunzione dei servizi.

Art. 136.- Trattamento di attività e pensione di reversibilità.

E' ammesso il contemporaneo godimento di un trattamento di attività con una pensione

normale, di reversibilità o indiretta, conseguita per i servizi prestati dal dante causa alle

dipendenze delle amministrazioni o degli enti indicati nell'art. 130, salva l'applicazione

dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 137.- Trattamento economico di sfollamento.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo si applicano anche nei

confronti del personale militare in godimento di trattamento economico di sfollamento,

nonché nei confronti dei titolari di pensione o di assegno equivalente che, pur non

derivanti dai servizi indicati nell'art. 130, siano a carico dello Stato o dell'amministrazione

ferroviaria o di fondi istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento

autonomo.

Art. 138.- Pensioni a carico dell'I.N.P.S.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo non concernono le

pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o

a carico di fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 139.- Pensione privilegiata.

La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di

attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio

diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti.

Qualora l'interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei servizi, si applicano le

norme di cui al titolo VII.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i sottufficiali e i graduati che

abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuità, la nomina ad impiego civile di cui

all'art. 133, lettera c).

Art. 140.- Pensione di reversibilità.

E' ammesso il cumulo della pensione di reversibilità, spettante al coniuge superstite del

dipendente statale, con una pensione diretta.

E' altresì ammesso il cumulo delle pensioni di reversibilità cui gli aventi causa abbiano

diritto da parte di danti causa che siano stati dipendenti statali.

TITOLO X - RITENUTE SULLA PENSIONE - RECUPERO DI CREDITI - PRESCRIZIONE

DELLE RATE

Art. 141.- Ritenute sulla pensione.

Sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilità, esclusa la parte

di questa relativa all'assegno di caroviveri, spettanti agli ufficiali durante il periodo di

permanenza in ausiliaria nonché durante i periodi di collocamento nella riserva o in

congedo assoluto, quando questi ultimi siano computabili ai fini degli aumenti biennali

secondo il disposto dell'art. 56, è operata la ritenuta del 6 per cento in conto entrate del

tesoro. Qualora, però, il collocamento nella riserva o in congedo assoluto sia stato

determinato da ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra, la

ritenuta non è operata.

La pensione spettante agli ufficiali in ausiliaria è assoggetta al contributo dello 0,50 per

cento a favore del Fondo di previdenza per i dipendenti dello Stato.

Agli effetti delle ritenute per l'assistenza sanitaria e per le imposte erariali, da operarsi sul

trattamento di quiescenza spettante ai dipendenti statali, si applicano le vigenti

disposizioni di legge.

Art. 142.- Ritenute non operate sugli assegni di attività.

Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza non siano

state operate le ritenute in conto entrate del tesoro, di cui all'art. 3, il relativo importo è

imputato al trattamento di quiescenza in unica soluzione oppure mediante trattenute

mensili in misura non superiore al quinto della pensione o dell'assegno rinnovabile.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo non retribuito, l'interessato

è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate

del tesoro applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito.

Art. 143.- Sequestro, pignoramento, cessione.

Il trattamento di quiescenza con i relativi assegni accessori, fatta eccezione per l'indennità

integrativa speciale, è sequestrabile per la realizzazione dei crediti da risarcimento del

danno eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione.

Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro

del danno può avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.

La pensione e l'assegno rinnovabile non possono, comunque, essere sottoposti a

sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto

delle ritenute di cui all'art. 141.

Si applicano il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, e il R.D.L. 19

gennaio 1939, n. 295.

Il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del suddetto regio decreto

legge non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o

dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato, ai sensi delle

disposizioni del presente testo unico.

Art. 144.- Recupero dell'equo indennizzo.

Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga

successivamente, per la stessa causa, la pensione privilegiata, la metà dell'ammontare

dell'indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di

importo pari a un decimo dell'ammontare di questa.

PARTE II - PROCEDIMENTO

TITOLO I - DOCUMENTAZIONE, RISCATTO E RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI

Art. 145.- Dichiarazione dei servizi e documentazione.

Il dipendente statale, all'atto dell'assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto

tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio

militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio

professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve

contenere l'attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma

precedente; per gli insegnanti l'attestazione è fatta nel provvedimento di nomina a

ordinario.

Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della

dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria può

essere integrata dagli aventi causa.

Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonché le

successive variazioni.

La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia

prodotta dall'interessato, è acquisita d'ufficio.

I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere

valutati ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 146.- Trasmissione della dichiarazione.

Il capo dell'ufficio presso il quale il dipendente statale assume servizio, ricevuta la

dichiarazione prevista dall'art. 145 e la documentazione eventualmente prodotta

dall'interessato, trasmette gli atti all'ufficio competente a liquidare il trattamento normale

diretto; quest'ultimo ufficio acquisisce la documentazione non prodotta dall'interessato.

Art. 147.- Servizi e periodi computabili a domanda.

Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con

o senza riscatto, può presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui

all'art. 145 oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del

limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.

Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al

primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta

giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.

Nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se incorso nella decadenza di cui al

primo comma, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei

servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il

termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dello invito dell'ufficio.

Art. 148.- Applicabilità delle disposizioni degli articoli precedenti.

Le disposizioni contenute negli art. 145, art. 146, e art. 147 si osservano, in quanto

applicabili, anche per i dipendenti civili non di ruolo, con esclusione soltanto di quelli che ai

fini del trattamento di quiescenza sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

Alla dichiarazione dei servizi non è tenuto il personale militare non appartenente al servizio

permanente o continuativo.

Art. 149.- Definizione della domanda di computo.

Sulla domanda di computo dei servizi e dei periodi di cui all'art. 147 provvede l'ufficio

competente a liquidare il trattamento normale diretto.

Il provvedimento è emesso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda o dalla

acquisizione dei documenti ed è comunicato all'interessato in forma amministrativa.

Art. 150.- Pagamento del contributo di riscatto.

Il contributo di riscatto può essere versato in unica soluzione oppure mediante ritenute

mensili sullo stipendio, paga o retribuzione o sul trattamento diretto di quiescenza per un

periodo di tempo non superiore a quello riscattato, a decorrere dal secondo mese

successivo a quello di registrazione del provvedimento di cui all'art. 149.

Nel caso di liquidazione di indennità in luogo di pensione, il contributo di riscatto e le rate

residue sono detratti in unica soluzione dall'indennità stessa.

Nel caso di pensione di reversibilità l'importo delle rate di contributo non ancora versate è

ridotto proporzionalmente all'aliquota di reversibilità della pensione, fermo restando il

numero delle rate stesse.

Art. 151.- Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio.

La riunione e la ricongiunzione dei servizi sono effettuate su domanda dell'interessato nel

caso in cui, per il servizio precedente, sia stato liquidato il trattamento di quiescenza e

questo sia cumulabile con il trattamento di attività spettante in relazione al nuovo rapporto;

in ogni altro caso si provvede di ufficio.

La domanda deve essere presentata all'amministrazione statale o all'ente presso cui il

dipendente presta il nuovo servizio ovvero all'istituto al quale è iscritto ai fini di quiescenza.

La domanda non è ammessa se presentata oltre il termine di sei mesi dalla data di inizio

del nuovo rapporto. Qualora, però il trattamento di quiescenza relativo al precedente

servizio sia stato liquidato dopo la data di inizio del nuovo rapporto, il termine anzidetto

decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione o, se anteriore,

dalla data di riscossione della prima rata di pensione o di assegno ovvero dell'indennità

per una volta tanto.

L'amministrazione, l'ente o l'istituto di cui al secondo comma, ove non respinga la

domanda, ne dà comunicazione all'amministrazione o all'ente da cui il dipendente

proviene ovvero all'istituto al quale era stato iscritto, entro novanta giorni dalla data di

ricezione della domanda o dalla data di acquisizione dei documenti.

Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento

normale diretto.

Art. 152.- Determinazione della pensione capitalizzata.

Il provvedimento con il quale viene determinata la pensione in valore capitale o l'indennità

per una volta tanto da versare alla amministrazione statale, all'ente o all'istituto a cui al

secondo comma dell'art. 151 è emesso entro sei mesi dalla data di ricezione della

comunicazione di cui al quarto comma di detto articolo.

Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio che ha liquidato o che è competente a

liquidare il trattamento di quiescenza spettante al proprio dipendente.

Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato nonché

all'amministrazione o all'ente a cui egli è transitato ovvero all'istituto al quale è iscritto ai

fini di quiescenza.

Art. 153.- Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

Nei casi di ricongiunzione di servizi, previsti nel titolo VII, capo II, l'ufficio competente a

liquidare il complessivo trattamento di quiescenza determina la quota a carico dell'ente

che concorre alla ricongiunzione.

Lo stesso ufficio provvede alla capitalizzazione della quota comunale nei casi di cui all'art.

123.

Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato e all'ente o all'istituto

che concorre alla ricongiunzione.

Capo I - Trattamento normale diretto e di reversibilità

Sezione I. - Trattamento normale diretto

Art. 154.- Competenza.

Per il personale degli uffici periferici la competenza a provvedere al collocamento a riposo

per raggiungimento del limite di età e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza è

devoluta, per ogni amministrazione, all'ufficio periferico con circoscrizione provinciale o

superiore; nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del

limite di età, il trattamento di quiescenza normale è liquidato dall'ufficio precedentemente

indicato in base al provvedimento di cessazione dal servizio trasmesso dall'organo

competente ovvero in base a una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi

verificate le condizioni previste per il diritto a detto trattamento.

Per il collocamento a riposo e per la liquidazione del trattamento di quiescenza del

personale in servizio presso le amministrazioni centrali, dei dirigenti degli uffici periferici

con circoscrizione non inferiore a quella provinciale nonché per il personale collocato fuori

ruolo o comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici provvede l'amministrazione

centrale a cui il dipendente appartiene.

Gli uffici centrali e periferici competenti a disporre il collocamento a riposo e a liquidare il

relativo trattamento di quiescenza, ai sensi dei commi precedenti, sono stabiliti, per ogni

amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con

il Ministro competente e con il ministro per il tesoro.

Il Ministero di grazia e giustizia liquida il trattamento di quiescenza dei magistrati ordinari e

del personale, centrale e periferico, dipendente dal Ministero stesso nonché del personale

degli archivi notarili; la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede per i magistrati e per

il personale del Consiglio di Stato e della Corte dei conti nonché per il personale

dell'Avvocatura dello Stato.

Restano ferme le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico,

secondo le quali il collocamento a riposo di determinate categorie di dipendenti dello Stato

è disposto con decreto del Presidente della Repubblica.

Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale nei casi in cui ai dipendenti uffici

periferici siano demandati compiti di carattere esclusivamente tecnico.

Art. 155.- Cessazione dal servizio per limiti di età.

La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la liquidazione del

trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico

decreto.

Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della reversibilità della pensione,

le generalità del coniuge e dei figli minorenni.

Il provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del

raggiungimento del limite di età.

Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia del decreto di cui

ai precedenti commi alla direzione provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei

pagamenti, indicandovi il numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione.

La medesima ragioneria trasmette altresì alla Corte dei conti, per il controllo di

competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla relativa

documentazione.

La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di concessione della

pensione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il

pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto nel provvedimento

stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in base a tali atti risultino errati, si fa luogo al

conguaglio a credito o a debito.

All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione è consegnata dal

capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta.

Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti predisporre il

provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, è autorizzata la

corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo art. 162.

Art. 156.- Altri casi di cessazione dal servizio.

Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età, il

provvedimento di cessazione è comunicato, anche prima della registrazione, all'ufficio

competente affinché proceda alla liquidazione del trattamento di quiescenza.

Si osservano le disposizioni dei commi secondo e ottavo dell'art. 155.

Art. 157.- Liquidazione di ufficio.

Il trattamento normale diretto è in ogni caso liquidato di ufficio.

Art. 158.- Competenza.

In caso di decesso in servizio il trattamento normale di reversibilità è liquidato dall'ufficio

competente a liquidare il trattamento diretto.

Per i familiari del pensionato provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico

la partita relativa alla pensione diretta; se per la liquidazione della pensione di reversibilità

sia necessario determinare nuovamente la misura della pensione diretta, provvede l'ufficio

competente a liquidare il trattamento diretto.

In caso di decesso di un compartecipe della pensione, alla liquidazione del nuovo

trattamento in favore dell'altro o degli altri titolari del diritto provvede la direzione

provinciale del tesoro che ha in carico la partita; la stessa direzione provinciale provvede

altresì nei casi di perdita del diritto da parte di un compartecipe della pensione nonché nei

casi di consolidamento.

Per la reversibilità della pensione in favore dei familiari dei dipendenti degli archivi notarili

provvede l'amministrazione centrale.

Art. 159.- Liquidazione in caso di decesso in servizio.

Il trattamento normale di reversibilità in favore della vedova e degli orfani minorenni del

dipendente deceduto in attività di servizio è liquidato di ufficio; in favore degli altri aventi

diritto si provvede su domanda degli interessati.

Sezione II - Trattamento normale di reversibilità

Art. 160.- Liquidazione in caso di morte del pensionato.

In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza l'adozione di

provvedimento formale, liquida la pensione di reversibilità a favore della vedova e degli

orfani minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del trattamento diretto

e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa

della vedova.

Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o

di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità

nonché in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui

il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il

sessantacinquesimo anno di età, ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma,

o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza

di una delle condizioni suddette.

Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede su domanda degli

interessati.

Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del

tesoro liquida la pensione di reversibilità a favore della vedova e degli orfani minori anche

in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente art. 155 e previo

accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato.

Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla

Corte dei conti per il controllo successivo.

Art. 161.- Reversibilità ordinaria del trattamento privilegiato.

Le disposizioni della presente sezione si applicano anche per la reversibilità ordinaria della

pensione privilegiata e dell'assegno rinnovabile.

Sezione III - Disposizioni comuni

Art. 162.- Liquidazione provvisoria.

Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta,

la competente direzione provinciale del tesoro corrisponde al pensionato un trattamento

provvisorio, determinato in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta

ovvero in possesso dell'amministrazione, purché sussistano i presupposti per il loro

riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione della pensione

definitiva.

Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche al coniuge ed agli orfani minorenni

del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo

di corresponsione del trattamento provvisorio.

La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma è disposta mediante

apposita comunicazione, a cura dell'amministrazione centrale o periferica competente a

liquidare il trattamento definitivo a norma delle disposizioni vigenti, contenente anche

l'indicazione del numero di iscrizione da assegnare alla relativa partita. Lo stesso numero

sarà attribuito alla pensione definitiva che verrà successivamente liquidata.

Detta comunicazione, unitamente a un documento sottoscritto dall'interessato contenente

le indicazioni ritenute necessarie e le dichiarazioni previste dalle norme vigenti, è

trasmessa, almeno tre mesi prima della data della cessazione dal servizio, alla direzione

provinciale del tesoro territorialmente competente, la quale procede all'apertura della

relativa partita di spesa fissa. Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal

compimento del limite di età o per morte del dante causa, la comunicazione riguardante

l'attribuzione della pensione provvisoria deve essere trasmessa con il documento suddetto

alla direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio o dalla

morte. La direzione provinciale del tesoro dispone, con precedenza assoluta sugli affari

correnti, l'immediato pagamento della pensione spettante.

La comunicazione di cui al terzo comma è estesa alla Corte dei conti per il riscontro

successivo sui pagamenti. A tal fine gli occorrenti dati sono resi disponibili per la Corte

medesima attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici

del tesoro.

In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la

relativa partita, qualora non trovi applicazione l'art. 160, primo, secondo e quarto comma,

procede, in attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in via

provvisoria al coniuge ed agli orfani minori della pensione che ad essi compete ai sensi del

presente testo unico.

Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di reversibilità risultante dal decreto di

concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via

provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni,

facendo luogo al conguaglio a credito o a debito.

I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le liquidazioni di cui al presente articolo

nonché quelli preposti all'ordinazione dei relativi pagamenti sono responsabili dei ritardi

nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e passibili delle sanzioni

disciplinari previste dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli

impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dirigenti degli uffici tenuti

all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la liquidazione e il pagamento

del trattamento di pensione

TITOLO II - LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di reversibilità

Sezione I - Organi e competenza

Art. 163.- Amministrazione centrale.

Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato, sia diretto che di

reversibilità, è adottato dall'amministrazione centrale a cui il dipendente apparteneva,

salvo quanto disposto negli art. 164 e art. 188.

"Nel caso in cui l'amministrazione centrale abbia già adottato un provvedimento definitivo

sulla dipendenza di infermità o lesioni, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico

del personale, le questioni risolute con detto provvedimento non possono essere

riesaminate ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato."

Art. 164.- Altri uffici.

All'ufficio centrale o periferico competente a liquidare il trattamento normale diretto è,

altresì , devoluta la competenza a provvedere sulla domanda di trattamento privilegiato

diretto e, qualora il dipendente sia deceduto in servizio, sulla domanda di trattamento

privilegiato di reversibilità nei casi in cui:

a) la domanda non sia ammissibile ai sensi degli art. 169 e art. 184, terzo comma;

b) risulti manifesto che i fatti dedotti dal dipendente o dai suoi aventi causa non

costituiscono fatti di servizio;

c) il dipendente non si sia presentato agli accertamenti sanitari nel termine stabilito dall'art.

174.

I provvedimenti emessi ai sensi del comma precedente sono definitivi.

Art. 165.- Commissioni mediche ospedaliere.

Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del

dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle commissioni mediche

ospedaliere istituite:

a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di

regione;

b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;

c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

Ciascuna commissione medica ospedaliera è composta da almeno tre ufficiali medici,

compreso il presidente. La commissione è presieduta dal direttore dell'ospedale,

dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui è costituita oppure da un ufficiale medico

superiore delegato dal direttore.

La commissione medica ospedaliera, allorché si pronuncia in relazione ad istanze di

militari dei Corpi di polizia, è integrata da un ufficiale medico del corpo di appartenenza del

militare, con voto consultivo; per i funzionari di pubblica sicurezza interviene un ufficiale

del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermità o lesioni, il presidente può

chiamare a far parte della commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico

specialista con voto consuntivo.

Art. 166.- Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Sulla dipendenza delle infermità contratte o delle lesioni riportate dal dipendente ovvero

sulle cause della sua morte esprime il proprio parere, nei casi previsti, il comitato per le

pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Detto comitato è composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo

presiede, e da un numero di membri stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri.

I componenti devono appartenere alle seguenti categorie di personale anche se a riposo:

magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di appello

o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, funzionari del

Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata;

ufficiali generali e superiori medici.

Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario con qualifica non

inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, della amministrazione presso la quale il

dipendente prestava servizio.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Durante l'incarico i

componenti in attività di servizio continuano, ad eccezione del presidente, ad esercitare le

loro normali funzioni.

E' in facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidare le funzioni di vice

presidente del Comitato a non oltre due membri di esso scelti tra i magistrati della Corte di

cassazione e tra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non

inferiori a quella di consigliere.

Il comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilità della adunanza plenaria, funziona

suddiviso in più sezioni composte dal presidente e da cinque membri dei quali almeno due

magistrati e un ufficiale medico o un funzionario medico della Polizia di Stato. Alla

costituzione delle sezioni provvede il presidente del comitato.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate a magistrati della Corte dei conti o a

funzionari dell'amministrazione dello Stato.

Sezione II. - Trattamento privilegiato diretto

Art. 167.- Iniziativa d'ufficio o su domanda.

Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal

servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.

In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda.

Art. 168.- Presentazione e contenuto della domanda.

La domanda di trattamento privilegiato diretto è presentata all'ufficio presso il quale il

dipendente ha prestato l'ultimo servizio.

Nella domanda devono essere indicate le infermità o le lesioni per le quali il trattamento è

richiesto e devono essere specificati i fatti di servizio che le determinarono.

Il richiedente può, inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed ogni altro documento che

ritenga utile.

Art. 169.- Ammissibilità della domanda.

La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato

decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della

dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.

Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo.

Art. 170.- Istruttoria.

Il capo dell'ufficio al quale è stata presentata la domanda di trattamento privilegiato diretto

procede all'accertamento dei fatti, redige in merito un rapporto informativo e lo trasmette

all'ufficio di cui all'art. 164, unitamente agli atti acquisiti.

Art. 171.- Adempimenti dell'ufficio.

L'ufficio al quale è trasmesso il rapporto informativo acquisisce il parere della commissione

medica ospedaliera nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Alla commissione medica è inviato il rapporto informativo unitamente alla documentazione

amministrativa e sanitaria relativa al caso.

Qualora, però, la domanda di trattamento privilegiato sia stata presentata dopo la

scadenza dei termini stabiliti dall'art. 169 o se risulti manifesto che i fatti dedotti dal

richiedente non costituiscono fatti di servizio, il capo dell'ufficio di cui al primo comma,

senza interpellare la commissione medica ospedaliera, respinge la domanda a norma

dell'art. 164.

Art. 172.- Accertamenti sanitari.

La commissione medica ospedaliera esegue gli accertamenti sanitari mediante visita

diretta nella propria sede; la visita è eseguita a domicilio soltanto nel caso in cui le

condizioni di salute dell'interessato non gli permettano di recarsi presso la sede della

commissione.

La commissione medica può disporre il ricovero in ospedali civili, istituti sanitari o altri enti.

Qualora l'interessato sia internato in ospedale psichiatrico, la commissione medica può,

limitatamente alla infermità mentale, pronunciare il suo parere in base a relazione del

direttore dell'ospedale medesimo corredata dai documenti clinici pertinenti al caso.

L'interessato ha diritto di farsi assistere nel corso degli accertamenti sanitari da un medico

di fiducia oppure, gratuitamente, da un medico designato dall'istituto erogatore

dell'assistenza sanitaria; l'istituto designa il medico entro trenta giorni dalla ricezione della

domanda. Il medico che assiste agli accertamenti può formulare osservazioni e chiederne

l'inserzione nel verbale di cui all'art. 175.

Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della commissione

medica ospedaliera, da un collegio di medici nominati dalla locale autorità consolare

ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.

Art. 173.- Spese di ricovero.

Nel caso in cui gli accertamenti sanitari siano eseguiti in ospedali civili o in altri istituti

sanitari a norma dell'art. 172, la spesa per il ricovero è a carico dell'istituto erogatore

dell'assistenza sanitaria.

Art. 174.- Mancata presentazione agli accertamenti sanitari.

L'interessato che, senza giustificato motivo, non si sottoponga a visita medica entro un

anno dalla convocazione non può conseguire il trattamento privilegiato se non presenta

nuova domanda. Il trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo giorno del

mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.

Le commissioni mediche ospedaliere sono tenute a comunicare all'ufficio di cui all'art. 164

i nominativi di coloro che non si sono presentati alla visita medica entro il termine stabilito

dal comma precedente, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione. Il

capo dell'ufficio respinge la domanda in relazione alla quale fu disposta la visita.

Art. 175.- Verbale della commissione medica ospedaliera.

Per ciascun dipendente visitato la commissione medica ospedaliera redige un verbale

degli accertamenti eseguiti, formulando il giudizio diagnostico delle infermità e delle lesioni

riscontrate ed esprimendo il proprio parere sulla relazione causale tra dette infermità o

lesioni e i fatti denunziati dal dipendente, nonché sulle conseguenze che ne derivino

relativamente alla di lui idoneità al servizio.

Nello stesso verbale è espresso il giudizio di classificazione delle infermità e delle lesioni

diagnosticate, secondo le tabelle applicabili.

Ai fini del trattamento privilegiato di reversibilità, la commissione medica ospedaliera fa

risultare nel verbale il proprio parere circa la relazione causale tra l'infermità o la lesione,

da cui è derivata la morte del dipendente, e i fatti denunciati; nel caso in cui al dipendente

sia stato già attribuito il trattamento privilegiato diretto, deve essere precisato se l'infermità

o la lesione dalla quale è derivata la sua morte sia la stessa che aveva dato luogo a detto

trattamento.

Nel verbale di cui ai commi precedenti devono farsi constare altresì i motivi per i quali la

commissione medica non abbia condiviso le osservazioni eventualmente formulate dal

medico che ha assistito l'interessato.

La commissione medica si pronuncia a maggioranza; il componente che dissenta fa

constare nel verbale i motivi del dissenso.

Prima di esprimere il parere di cui al primo comma, la commissione medica può chiedere

al capo dell'ufficio che ha compilato il rapporto informativo ulteriori adempimenti istruttori.

Art. 176.- Trasmissione degli atti all'amministrazione centrale.

Ricevuto il parere della commissione medica ospedaliera, l'ufficio competente cura la

trasmissione degli atti all'amministrazione centrale entro il termine di dieci giorni.

Art. 177.- Casi in cui è richiesto il parere del comitato.

Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie deve essere sentito nel caso in cui la

competente commissione medica ospedaliera abbia espresso il parere che le infermità o

le lesioni accertate siano dipendenti da fatti di servizio.

Il comitato è altresì sentito, con motivata richiesta, ove la commissione medica ospedaliera

abbia espresso parere contrario e l'amministrazione centrale non ritenga di uniformarsi; in

caso diverso l'amministrazione centrale provvede in conformità del parere della

commissione medica ospedaliera.

Art. 178.- Pareri del Ministero della sanità e del collegio medico legale.

L'amministrazione centrale, acquisito il parere del comitato per le pensioni privilegiate

ordinarie, qualora non condivida detto parere può sentire l'ufficio medico legale presso il

Ministero della sanità; per il personale militare, per i dipendenti civili del Ministero della

difesa e per i funzionari di pubblica sicurezza può essere sentito il collegio medico legale

presso il Ministero della difesa.

Gli organi indicati nel comma precedente sono sentiti dall'amministrazione centrale anche

nei casi in cui questa non condivida il giudizio sulla classificazione delle infermità o delle

lesioni, espresso dalla commissione medica ospedaliera.

Art. 179.- Provvedimento dell'amministrazione centrale.

L'amministrazione centrale emette il proprio provvedimento entro il termine di venti giorni

dalla ricezione del parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ovvero, nei casi

in cui tale comitato non è sentito, dalla ricezione del parere della commissione medica

ospedaliera; quando è sentito il Ministero della sanità o il collegio medico legale, il

provvedimento è emesso entro venti giorni dalla ricezione del relativo parere.

Nel provvedimento che sia adottato in difformità del parere del comitato sono specificati i

motivi del dissenso.

Nel decreto con il quale si liquida la pensione o l'assegno rinnovabile sono indicati, ai fini

dell'eventuale reversibilità, i dati di cui all'art. 155, secondo comma.

Art. 180.- Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al trattamento

privilegiato diretto.

Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento relativo al

trattamento privilegiato diretto, si fa luogo alla liquidazione provvisoria della pensione

normale, con riserva di pronuncia sulla domanda di trattamento privilegiato.

Se la pensione normale non spetta e purché il Comitato per le pensioni privilegiate

ordinarie abbia espresso parere favorevole sul trattamento privilegiato, l'amministrazione

centrale dispone la corresponsione di un trattamento provvisorio in misura pari alla

pensione o all'assegno rinnovabile, con gli eventuali assegni accessori, della categoria da

attribuire.

Qualora sia da attribuire l'assegno rinnovabile, la durata del trattamento provvisorio di cui

al comma precedente non può superare quella dell'assegno.

All'atto dell'ammissione al pagamento della pensione privilegiata o dell'assegno

rinnovabile si fa luogo al conguaglio con le somme corrisposte a titolo di trattamento

provvisorio.

Art. 181.- Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno.

Sei mesi prima della scadenza dell'assegno rinnovabile, il titolare è sottoposto a nuova

visita medica.

L'invalido che, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica entro un anno

dalla convocazione oppure dalla scadenza dell'assegno, se quest'ultimo termine è più

favorevole, per ottenere ulteriore trattamento privilegiato deve presentare apposita

domanda alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; il nuovo

trattamento non potrà decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di

presentazione della domanda suddetta.

Nel caso previsto dal comma precedente la commissione medica ospedaliera, decorso

l'anno, comunica i nominativi dei titolari di assegno rinnovabile, che non si sono presentati

a visita, alla competente direzione provinciale del tesoro, trasmettendo i documenti

comprovanti l'avvenuta convocazione.

Art. 182.- Scadenza dell'assegno rinnovabile.

Nei casi in cui, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non sia ancora intervenuto il nuovo

provvedimento di competenza dell'amministrazione centrale, la direzione provinciale del

tesoro proroga i pagamenti, per non oltre due anni, nella stessa misura dell'ultima rata

dell'assegno scaduto, salvo quanto disposto nel terzo comma.

Se con il provvedimento dell'amministrazione centrale venga attribuito un altro assegno

rinnovabile o la pensione, le somme corrisposte per proroga sono imputate all'assegno o

alla pensione medesimi; tuttavia, in caso di assegnazione di categoria inferiore,

l'imputazione è limitata all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate del

trattamento di minore categoria; oltre tale limite non si fa luogo a recupero.

Qualora invece, non venga attribuito altro assegno o pensione, le somme predette sono

abbuonate.

Nel caso in cui il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità non sia stato

compiuto per mancata presentazione dell'interessato alla visita medica, la direzione

provinciale del tesoro, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 181, sospende i

pagamenti relativi all'assegno prorogato e rimette gli atti all'amministrazione centrale, che

provvede di conseguenza.

Art. 183.- Aggravamento.

Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni di cui all'art. 70, la domanda di

revisione è presentata all'amministrazione centrale.

Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti, entro tre mesi dalla

convocazione, alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento, la

commissione medica ne dà comunicazione all'amministrazione centrale, trasmettendo i

documenti comprovanti l'avvenuta convocazione.

L'amministrazione centrale, ricevuta la comunicazione della commissione medica

ospedaliera respinge la istanza di revisione. Gli accertamenti sanitari non possono essere

effettuati che a seguito di nuova domanda; il relativo trattamento eventualmente spettante

decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova

domanda.

Sezione III - Pensione privilegiata di reversibilità

Art. 184.- Decesso in servizio.

In caso di morte del dipendente in attività di servizio, l'avente causa che ritenga la morte

dovuta al servizio stesso, per conseguire la pensione privilegiata di reversibilità deve

presentare domanda all'ufficio presso il quale il dante causa prestava servizio, salvo

quanto disposto dall'ultimo comma.

La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 168.

La domanda non è ammessa qualora sia presentata oltre il termine di cinque anni dalla

data del decesso del dante causa, salvo che quest'ultimo avesse già chiesto

l'accertamento di cui all'art. 169.

Nel caso in cui il dipendente sia deceduto per causa violenta nell'adempimento degli

obblighi di servizio, la pensione privilegiata di reversibilità a favore della vedova e degli

orfani minorenni è liquidata d'ufficio.

Art. 185.- Adempimenti degli uffici.

Il capo dell'ufficio al quale è stata presentata la domanda di pensione privilegiata di cui

all'art. 184 procede all'accertamento dei fatti, alla redazione del rapporto informativo e alla

trasmissione degli atti all'ufficio di cui all'art. 164.

Quest'ultimo ufficio acquisisce il parere della commissione medica ospedaliera e rimette

l'intera documentazione all'amministrazione centrale, salvo il rigetto della domanda ove

ricorrano i casi previsti dall'art. 164, lettere a) o b).

Art. 186.- Decesso del titolare di trattamento diretto.

In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, l'avente causa che ritenga la

morte dovuta all'infermità o alla lesione per la quale era stato attribuito detto trattamento,

per conseguire la pensione privilegiata di reversibilità deve presentare documentata

domanda all'amministrazione centrale che ha liquidato il trattamento diretto, salvo quanto

disposto nell'art. 188.

Il parere della commissione medica ospedaliera, sulle cause della morte del titolare del

trattamento diretto, è acquisito dall'amministrazione centrale.

Art. 187.- Provvedimento della amministrazione centrale.

Sulla domanda di pensione privilegiata di reversibilità l'amministrazione centrale provvede

dopo aver sentito il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, salvo che non respinga

la domanda in conformità di giudizio espresso dalla commissione medica ospedaliera.

Il Ministero della sanità e il collegio medico legale possono essere sentiti nei casi previsti

dall'art. 178, comma primo.

Il provvedimento definitivo è emesso secondo le disposizioni contenute nell'art. 179,

commi primo e secondo.

Art. 188.- Trattamento speciale.

In favore della vedova e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o

di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata

di reversibilità previsti dall'art. 93 sono liquidati d'ufficio senza l'adozione di provvedimento

formale, dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa al

trattamento diretto, in base ai dati risultanti dal provvedimento di liquidazione di tale

trattamento e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale

per colpa della vedova.

Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del

tesoro liquida il trattamento speciale e la pensione privilegiata di reversibilità a favore della

vedova e degli orfani minori anche in mancanza di dati di cui al secondo comma del

precedente art. 155 e previo accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal

pensionato.

Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla

Corte dei conti per il controllo successivo.

In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno

rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di

reversibilità previsti dall'art. 93 sono liquidati dalla direzione provinciale del tesoro che ha

in carico la partita di pensione diretta, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 160,

terzo comma.

La liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di reversibilità in

favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di

assegno rinnovabile di prima categoria, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto

prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero dal

matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli

naturali, è effettuata dalla direzione provinciale del tesoro senza l'adozione di

provvedimento formale, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni

suddette.

Art. 189.- Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla pensione

privilegiata di reversibilità.

In caso di morte del titolare di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile, inferiore alla

prima categoria, in favore della vedova e degli orfani minorenni si applicano le disposizioni

dell'art. 160, salvo il provvedimento sull'eventuale diritto alla pensione privilegiata di

reversibilità.

Art. 190.- Rinvio.

Nei casi di decesso di un compartecipe della pensione privilegiata di reversibilità o di

perdita del diritto a tale compartecipazione nonché nei casi di consolidamento si applica il

disposto dell'art. 158, comma terzo.

Art. 191.- Decorrenza e durata della pensione e degli assegni.

La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio

stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto.

La pensione di reversibilità decorre dal giorno successivo a quello della morte del dante

causa; nel caso previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423, la pensione di

reversibilità viene corrisposta con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello

del decesso del dante causa.

Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il

giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha

luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della

domanda o dei documenti prescritti. Tuttavia, ove per la stessa infermità l'interessato

consegua ulteriore assegno rinnovabile ovvero pensione, il cui periodo di attribuzione sia

in tutto o in parte contemporaneo a quello di percezione del precedente assegno, il nuovo

trattamento sarà corrisposto dalla data in cui viene a cessare il pagamento di quello

precedente.

Per i minori non emancipati e gli interdetti, il termine di cui al comma precedente nonché

quelli stabiliti da altre disposizioni del presente testo unico rimangono sospesi finché duri

la incapacità di agire.

Art. 192.- Domanda di liquidazione.

Nei casi in cui per la liquidazione del trattamento di quiescenza è prevista la domanda

dell'interessato, questa può essere spedita a mezzo di lettera raccomandata e si considera

presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che è tenuto ad apporre il

timbro a data sulla domanda stessa.

In caso di presentazione della domanda ad ufficio non competente dell'amministrazione

alla quale il dipendente appartiene o apparteneva, l'ufficio medesimo la trasmette a quello

che deve provvedere, dandone comunicazione all'interessato; ai fini della decorrenza dei

termini, si tiene conto della data di presentazione della domanda al primo ufficio.

Art. 193.- Comunicazione del decreto.

Il decreto relativo al trattamento di quiescenza è comunicato all'interessato a mezzo del

servizio postale ovvero è consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al

pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente art. 155, settimo

comma.

Se l'interessato è deceduto, la comunicazione del decreto relativo al trattamento diretto è

fatta al coniuge superstite o agli orfani; in mancanza di questi, è fatta impersonalmente

agli eredi nell'ultima residenza del defunto, mediante affissione all'albo del comune.

Le stesse modalità vengono osservate per la comunicazione dei decreti relativi al

trattamento di reversibilità.

Art. 194.- Inabilità a proficuo lavoro.

Per comprovare lo stato di inabilità a proficuo lavoro può essere prodotto dall'interessato

un certificato del medico provinciale, di un ufficiale medico in servizio permanente effettivo

o dell'ufficiale sanitario del comune attestante tale stato e il carattere permanente di esso

alla data della morte del dipendente ovvero alla data del raggiungimento della maggiore

età, se successiva, con l'indicazione delle cause della inabilità.

Qualora l'interessato abbia prodotto documentazione diversa da quella indicata nel

comma precedente ovvero abbia omesso di produrre certificazione medica, l'ufficio

dispone gli accertamenti sanitari presso le competenti commissioni mediche ospedaliere.

Capo III - Disposizioni comuni

Art. 195.- Competenza per gli assegni accessori.

L'amministrazione centrale provvede d'ufficio all'attribuzione dell'assegno di

superinvalidità, dell'assegno di cura, dell'assegno per cumulo di infermità, dell'assegno

complementare, dell'indennità di assistenza ed accompagnamento e dell'assegno speciale

annuo; provvede su domanda dell'interessato all'attribuzione dello assegno di

incollocabilità.

Le direzioni provinciali del tesoro provvedono di ufficio all'attribuzione della tredicesima

mensilità, dell'assegno di caroviveri e dell'indennità integrativa speciale; provvedono su

domanda dell'interessato all'attribuzione dell'indennità speciale annua, degli aumenti di

integrazione, dell'assegno di previdenza e dell'assegno di incollocamento.

Gli aumenti di integrazione sono attribuiti senza l'adozione di provvedimento formale. Delle

attribuzioni disposte le direzioni provinciali del tesoro danno comunicazione periodica alla

competente amministrazione centrale e agli organi di controllo. Si applica il disposto, di cui

al secondo e al quarto comma dell'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423, tenendo conto

della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione.

Art. 196.- Quote di aggiunta di famiglia.

Le quote di aggiunta di famiglia sono attribuite - senza l'adozione di provvedimento

formale - dalla direzione provinciale del tesoro su domanda dell'interessato, salvo quanto

è previsto nei successivi commi.

Nei confronti del dipendente cessato dal servizio l'attribuzione è effettuata d'ufficio in base

all'indicazione, contenuta nel ruolo di pensione ovvero in apposita comunicazione da parte

del competente ufficio, delle generalità delle persone per le quali era corrisposta l'aggiunta

di famiglia all'atto della cessazione dal servizio ovvero, qualora trattisi di personale già

amministrato dalla direzione provinciale del tesoro, in base alle risultanze degli atti in

possesso della direzione stessa.

Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi secondo e quarto, del D.P.R. 30 giugno

1972, n. 423, tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di

pensione.

Nel caso in cui abbia trovato applicazione lo art. 160 del presente testo unico,

l'attribuzione della quota di aggiunta di famiglia è effettuata d'ufficio per le persone che, in

base agli atti in possesso della direzione provinciale del tesoro, siano da considerare a

carico dell'avente diritto.

E' fatto obbligo ai titolari di pensione che fruiscano delle quote di aggiunta di famiglia di

segnalare alla direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni cui è

subordinato il diritto alla quota di aggiunta di famiglia.

Il titolare di pensione che produca dichiarazione non conforme al vero o reticente incorre

nella sospensione, non superiore a sei mesi, del godimento della quota di aggiunta di

famiglia.

TITOLO III - PAGAMENTI

Art. 197.- Pagamento delle pensioni e degli assegni.

Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali scadenti,

rispettivamente, alla fine del mese o del bimestre. La tredicesima mensilità viene pagata

unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicità dei pagamenti è stabilità con decreto del

Ministro del tesoro.

I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del bimestre alle date

stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto.

Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono effettuate e

versate agli enti creditori con la stessa periodicità stabilita per il pagamento della rata di

pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi degli interessati.

In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza nella rata di pensione o di

assegno non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al

periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo

alla corresponsione del rateo della tredicesinia mensilità soltanto per la parte eccedente la

predetta quota.

Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato,

alla data che sarà stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma.

Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di

reversibilità, la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal

primo del mese successivo all'evento che determina la cessazione del diritto stesso.

E' fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla

competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la

cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno

nonché la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo è fatto

anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonché al

rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi

inerenti all'incarico a lui conferito.

Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della

omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma.

Art. 198.- Arrotondamento.

"L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile è arrotondato, per eccesso, a

lire cinquecento."

Per l'arrotondamento dell'importo netto mensile delle suddette competenze, si applicano le

norme generali sulle competenze spettanti ai dipendenti statali.

Art. 199.- Nomina del rappresentante.

I titolari di pensione o di assegno rinnovabile possono nominare mediante mandato

speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi alla competente

direzione provinciale del tesoro, un proprio rappresentante per la riscossione continuativa

del trattamento loro spettante.

Art. 200.- Documenti validi per la riscossione.

La tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in

attività di servizio ed in quiescenza ed ai loro familiari è documento valido anche ai fini

della riscossione dei titoli di spesa dello Stato emessi per il pagamento delle pensioni e

degli assegni, senza limiti di importo.

Le amministrazioni competenti al rilascio o le direzioni provinciali del tesoro appongono

sulla tessera di riconoscimento apposita annotazione con l'indicazione del numero

d'iscrizione della relativa partita di pensione o di assegno.

A coloro che sono sprovvisti della tessera di cui sopra viene rilasciato apposito documento

da valere per la riscossione.

Continuano ad avere validità ai fini della riscossione, i certificati di iscrizione rilasciati

anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico.

Art. 201.- Pagamento dei ratei insoluti.

In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno rinnovabile, il rateo di pensione o

assegno, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua

colpa o, in mancanza, ai figli.

Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo è devoluto a favore

degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione.

La riscossione del rateo può essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura

privata con firma autenticata anche in via amministrativa.

Art. 202.- Adeguamento delle norme sui pagamenti e sulla imputazione delle spese per

pensioni.

Il Ministro per il tesoro, con decreto da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti,

potrà emanare disposizioni sui servizi concernenti il pagamento delle pensioni in relazione

all'aggiornamento delle tecniche meccanografiche ed elettroniche.

Le pensioni ordinarie e gli assegni temporanei e rinnovabili dei dipendenti civili e militari

delle amministrazioni dello Stato e dei loro congiunti, pagabili a mezzo di ruoli di spesa

fissa, con esclusione dei trattamenti di quiescenza gravanti sui bilanci di amministrazione

ed Aziende autonome, sono imputati ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione

della spesa del Ministero del tesoro.

L'esercizio finanziario di decorrenza e le modalità di attuazione della disposizione di cui al

comma precedente saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro. Restano ferme

le attribuzioni delle competenti amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia

di liquidazione e di ordinazione di pagamento delle pensioni nonché quelle dei rispettivi

organi di controllo centrali e periferici.

Art. 203.- Competenza.

Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato

dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti.

TITOLO IV - REVOCA E MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO

Art. 204.- Motivi.

La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può aver luogo quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli

atti;

b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel

calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che

stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;

d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

Art. 205.- Iniziativa e termini.

La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato.

Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato

d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso;

nei casi di cui alle lett. c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal

rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei

documenti.

La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini

stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine

decorre dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all'interessato.

Art. 206.- Effetti.

Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state

riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa

luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state

disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato.

Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo può

essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave.

Art. 207.- Revoca o modifica su domanda nuova.

Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento può essere sempre

revocato o modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che incida su

materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento.

Art. 208.- Perdita del diritto alla pensione di reversibilità.

Nel caso in cui il titolare di pensione di reversibilità o di assegno alimentare, in

adempimento dell'obbligo stabilito dall'ultimo comma dell'art. 86, comunichi alla

competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato

luogo alla attribuzione della pensione o dall'assegno, la stessa direzione provinciale

sospende i pagamenti e, ove abbia emesso il provvedimento di liquidazione, lo revoca.

Se il provvedimento di liquidazione sia stato emesso da altro ufficio, la direzione

provinciale del tesoro, sospesi i pagamenti, trasmette la comunicazione dell'interessato

all'ufficio liquidatore, che procede alla revoca.

Nel caso in cui, pur non essendo pervenuta comunicazione da parte dell'interessato, risulti

alla competente direzione provinciale del tesoro che le condizioni richieste per il diritto alla

pensione o all'assegno siano cessate, la direzione provinciale stessa comunica

all'interessato, in via amministrativa, gli elementi in suo possesso, per le eventuali

deduzioni da presentarsi entro trenta giorni.

Scaduto detto termine senza che l'interessato abbia prodotto deduzioni, si procede a

norma di quanto disposto dal primo e dal secondo comma.

Qualora l'interessato abbia prodotto le proprie deduzioni, provvede in merito la direzione

provinciale del tesoro ovvero l'ufficio liquidatore, ai sensi dei commi precedenti.

PARTE III - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DELL'AZIENDA

AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

TITOLO I - FONDO PENSIONI

Art. 209.- Disposizioni di carattere generale.

Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i loro familiari il

trattamento di quiescenza è erogato a carico del Fondo pensioni istituito con la legge 9

luglio 1908, n. 418.

Al fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di ruolo dell'Azienda

autonoma delle ferrovie dello Stato nonché quelli non di ruolo assunti in servizio per un

periodo non inferiore a un anno.

Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per effetto di disposizioni legislative,

continuano ad applicarsi, per quanto riguarda l'iscrizione al Fondo pensioni, le rispettive

norme di inquadramento.

Il Fondo pensioni è dotato di un patrimonio costituito:

con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni della Cassa pensioni del

consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto di previdenza di cui alla legge 24 marzo 1907, n.

132;

con gli avanzi di gestione del Fondo stesso;

con altre entrate per titoli diversi.

Il patrimonio di cui sopra è custodito e amministrato gratuitamente dalla Cassa depositi e

prestiti e le relative somme possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato,

in mutui al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e negli

altri modi stabiliti dalla legge.

Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario viene corrisposto, a carico della

"gestione dei mutui al personale" del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello

Stato, l'interesse annuo del cinque per cento.

Alle spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate dello stesso Fondo, e con un

contributo dello Stato.

Le spese, le entrate e il contributo di cui sopra sono evidenziati in apposito paragrafo del

titolo "gestioni speciali ed autonome" del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie

dello Stato.

Art. 210.- Fondo ed entrate del Fondo.

Le spese a carico del Fondo pensioni sono costituite.

a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi diritto;

b) dalle indennità una tantum da corrispondersi in luogo di pensione e dei trattamenti

similari;

c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a favore dei pensionati, da corrispondersi all'Ente

nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Le entrate del Fondo pensioni sono costituite:

a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti, previste dal successivo art.

211;

b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da stanziare nelle

spese correnti del bilancio della stessa azienda, in ragione di cinque volte e mezzo

l'ammontare delle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti;

c) dalle quote di trattamento liquidate a favore del Fondo pensioni dalla gestione marittimi

della Cassa nazionale per la previdenza marinara in applicazione della Legge 27 luglio

1967, n. 658;

d) dagli interessi sul patrimonio di cui al precedente articolo e da ogni altro eventuale

provento di competenza del Fondo pensioni.

Lo Stato partecipa alla copertura delle spese del Fondo pensioni indicate nel primo

comma del presente articolo con un contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario,

in misura pari alla differenza tra le stesse spese e le entrate del Fondo. Tale contributo è

iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente,

nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in

apposito capitolo della gestione del Fondo pensioni; esso viene corrisposto all'Azienda

suddetta in rate mensili.

Art. 211.- Ritenute a carico degli iscritti.

Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute:

a) gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento dell'80 per

cento:

1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;

2) dell'indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47

del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

3) dell'indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;

4) dell'indennità integrativa speciale di cui alla Legge 27 maggio 1959, n. 324, e

successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima

mensilità.

In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio

intero.

b) straordinaria:

1) del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato all'atto dell'assunzione,

pagabile in una sola volta ovvero in ventiquattro rate mensili consecutive senza interessi.

Fatta eccezione per i dipendenti inquadrati in ruolo in applicazione della legge 7 ottobre

1969, n. 747, detta ritenuta, nei confronti degli altri dipendenti che hanno compiuto trenta

anni di età, viene aumentata di un centesimo per ogni anno compiuto oltre il trentesimo;

2) del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o assegno utile a pensione, da ritenersi

nel primo mese nel quale incomincia il godimento. In detto mese la ritenuta ordinaria

continua ad essere commisurata alla precedente retribuzione.

TITOLO II - SERVIZI COMPUTABILI

Art. 212.- Servizi resi alle ferrovie dello Stato con iscrizione al Fondo pensioni.

Tutti i servizi prestati alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con

iscrizione al relativo Fondo pensioni si computano ai fini del trattamento di quiescenza a

carico del Fondo medesimo, salve le disposizioni contenute nell'art. 216.

Il computo si effettua dalla data di iscrizione al Fondo pensioni fino alla data di cessazione

del rapporto di impiego o di servizio, senza tener conto dei periodi trascorsi:

a) in aspettativa per motivi di carattere privato;

b) durante la detenzione per condanna penale;

c) in posizione di sospensione con cessazione completa dello stipendio;

d) in assenza giustificata con cessazione completa dello stipendio ai sensi dell'art. 87 dello

stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato

con la legge 26 marzo 1958, n. 425.

In deroga a quanto disposto nel comma precedente, il periodo di sospensione è

computabile nella misura massima di due anni:

a) d'ufficio, previo recupero delle corrispondenti ritenute ordinarie sullo stipendio e sugli

assegni personali pensionabili da effettuare in una sola volta ovvero in ragione di due mesi

arretrati per ogni mese corrente, se la sospensione o l'assenza giustificata è seguita dalla

riammissione in servizio;

b) su domanda del dipendente o dei suoi aventi causa, se durante la sospensione sia

intervenuta la cessazione dal servizio o, rispettivamente, la morte del dipendente e

sempreché siano versate al Fondo pensioni le ritenute di cui alla precedente lettera a).

Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego per condanna penale o per motivi

disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con diritto allo stipendio ed agli assegni

non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello

disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione del rapporto di impiego a

quella di riammissione in servizio.

Art. 213.- Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo pensioni.

I servizi non di ruolo prestati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, anteriormente

all'iscrizione al Fondo pensioni, dai sussidiari sistemati in ruolo in base all'art. 20 del

R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1785, ovvero all'art. 10 del D.Lvo. 12 aprile 1946, n. 292 e

dai contrattisti inquadrati nei ruoli in forza del D.Lvo C.P.S. 9 luglio 1947, n. 667, sono

computabili d'ufficio ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti e con le modalità stabilite

dalle rispettive norme di inquadramento.

Il servizio prestato dal I settembre 1954 al 13 aprile 1963 dal personale già a contratto tipo

proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana o dagli enti dipendenti dai cessati

governi coloniali, inquadrato nei ruoli delle ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo

pensioni in applicazione dell'art. 20 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, è computabile

d'ufficio per intero e senza onere a carico del personale interessato, ai fini del trattamento

di quiescenza sul Fondo predetto.

Art. 214.- Servizi resi ad enti diversi.

Il servizio reso all'Ente nazionale per l'energia elettrica dal personale ferroviario che,

all'atto del passaggio alle dipendenze di detto ente, ha optato per la conservazione

dell'iscrizione al Fondo pensioni in base all'art. 6 del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144, è

computabile ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo stesso.

Ai fini sopraindicati è, altresì , computabile il servizio prestato dal 26 ottobre 1954 alle

dipendenze del Commissariato generale del Governo, del territorio di Trieste dal personale

che successivamente sia stato iscritto al Fondo pensioni.

Nei confronti del personale, proveniente dalle ferrovie Monza-Molteno-Oggiono, Siena-

Buonconvento-Monte Antico, Poggibonsi-Colle Val d'Elsa, Santhià-Biella, Biella-Novara e

Sondrio-Tirano, inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed

iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione della legge 30 aprile 1959, n. 286, e

legge 24 dicembre 1959, n. 1143, è computabile il servizio reso alle ferrovie di

provenienza anteriormente alla iscrizione al Fondo pensioni a condizione che il servizio

stesso risulti coperto da contribuzione assicurativa presso lo speciale Fondo di previdenza

per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza

sociale.

Art. 215.- Servizio di ruolo reso allo Stato ed altri servizi computabili ai fini del trattamento

di quiescenza a carico dello Stato.

Ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni sono computabili i servizi

e i periodi di cui agli art. 8, art. 28, art. 29, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36,

art. 37 e art. 38.

La valutazione si effettua secondo le norme concernenti il trattamento di quiescenza a

carico dello Stato.

Art. 216.- Servizi computabili a domanda.

A favore dei dipendenti per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del

Fondo pensioni sono computabili a domanda, in tutto o in parte, i servizi resi all'Azienda

autonoma delle ferrovie dello Stato in qualità di:

a) avventizio ordinario o straordinario;

b) sussidiario;

c) contrattista.

Se i servizi sopra menzionati sono stati resi con iscrizione all'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applica l'art. 11; se i predetti

servizi non sono coperti da contribuzione nella citata assicurazione generale, si applica

l'art. 14, secondo e terzo comma.

I servizi resi in qualità di sussidiario o di contrattista sono computati a domanda

limitatamente ai periodi non computabili d'ufficio in base all'art. 213, primo comma.

E' computabile a domanda, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 26

febbraio 1969, n. 94, il servizio reso in qualità di assuntore anteriormente al I febbraio

1958.

Ai servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nei ruoli

delle ferrovie dello Stato, sono estese le disposizioni contenute nell'art. 15.

Restano ferme le disposizioni di cui al capo VII, sezione I, della legge 27 luglio 1967, n.

658, concernenti il riscatto dei servizi non di ruolo prestati dal personale ferroviario con

iscrizione alla gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara.

Per il dipendente iscritto al Fondo pensioni sono altresì valutabili a domanda i servizi e

periodi indicati nella parte I, titolo II, capo II del presente testo unico, con le modalità e alle

condizioni, ivi stabilite.

I servizi e periodi di cui al precedente comma, già computati o riscattati presso lo Stato, si

riuniscono con il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza a carico del

Fondo pensioni; in tal caso le ritenute, che siano ancora dovute per contributo di riscatto

all'atto del passaggio alle ferrovie dello Stato sono devolute al Fondo pensioni.

Art. 217.- Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi.

Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da iscrizione al Fondo pensioni o

comunque computato ovvero riscattato ai fini del trattamento di quiescenza a carico del

predetto Fondo, è valutato con l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che

esso sia stato reso con qualifiche per le quali il limite di età per il collocamento a riposo

d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio,

rispettivamente in cinquantotto e sessanta anni.

Gli aumenti per servizi speciali di cui alla parte I, titolo II, capo III del presente testo unico

sono valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni solo se

ineriscono a servizi computati o riscattati ai fini della predetta pensione ferroviaria.

Art. 218.- Disposizioni comuni.

Le disposizioni degli art. 39, art. 40 e art. 41 si applicano anche per i servizi resi dal

dipendente dell'amministrazione ferroviaria. Dell'aumento previsto dall'art. 217, primo

comma, si tiene conto esclusivamente ai fini della determinazione del servizio utile.

Al trattamento di quiescenza disciplinato dalla presente parte sono estese le disposizioni

generali di cui agli art. 5, art. 6 e art. 7.

Art. 219.- Diritto al trattamento normale.

Il dipendente collocato a riposo d'ufficio in base all'art. 165 dello stato giuridico del

personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui alla legge 26 marzo

1958, n. 425, e successive modificazioni, ha diritto alla pensione normale qualunque sia

l'anzianità di servizio maturata.

Nei confronti del dipendente, che sia già titolare di pensione ordinaria diretta a carico dello

Stato o del Fondo pensioni, i limiti di servizio di cui al quadro 9 del D.P.R. 28 dicembre

1970, n. 1077, sono sostituiti dal limite unico di servizio di anni quindici, sia agli affetti del

collocamento a riposo d'ufficio sia agli effetti della liquidazione della pensione.

Nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego, il dipendente consegue il diritto alla

pensione dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo.

Alla dipendente dimissionaria che abbia contratto matrimonio spetta, ai fini del

compimento dell'anzianità stabilita nel terzo comma, un aumento del servizio effettivo fino

al massimo di cinque anni.

In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, il diritto alla pensione si acquista al

compimento del decimo anno di servizio effettivo.

Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto ad una

indennità per una volta tanto purché abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.

Art. 220.- Base pensionabile.

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al

Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o

indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del

D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

b) indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;

c) assegno personale pensionabile.

Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o indennità previsti

come utili ai fini della determinazione della base pensionabile, da disposizioni di legge.

Degli assegni personali di cui al comma precedente non concorre a determinare la misura

della base pensionabile il "compenso combattenti". Detto compenso è liquidato in valore

capitale, da determinare moltiplicando per quindici l'importo annuo del compenso stesso

per le cessazioni dal servizio decorrenti dal I luglio 1973 e per dieci nei casi di cessazione

dal servizio anteriori a tale data.

TITOLO III - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Art. 221.- Calcolo delle competenze accessorie.

Le competenze accessorie sono commisurate alla decima parte dello stipendio,

maggiorato degli eventuali assegni pensionabili, goduto dal dipendente al momento in cui

è venuta a cessare la corresponsione in suo favore delle competenze stesse. Qualora

siano intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si considerano i

corrispondenti stipendi ed assegni pensionabili risultanti dall'applicazione dell'ordinamento

vigente alla data della cessazione dal servizio.

Il predetto decimo va attribuito:

a) per intero, se il servizio per il quale il dipendente ha percepito le competenze

accessorie, maggiorato degli aumenti di valutazione di cui all'art. 217, primo comma, ha

durata uguale a 37 anni ovvero a quella del servizio utile per la pensione;

b) per una quota proporzionale alla durata del servizio valutabile per le predette

competenze ed a quella del servizio utile ai fini di pensione, negli altri casi.

Ai predetti fini gli anni di servizio utile oltre il trentasettesimo si trascurano.

Art. 222.- Misura del trattamento normale.

La pensione spettante con dieci anni di servizio effettivo è pari al 26 per cento della base

pensionabile. Detta percentuale è aumentata di 2 per ogni ulteriore anno di servizio utile

fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento.

Le pensione spettante al personale di cui all'art. 219, primo comma, è calcolata con la

percentuale della base pensionabile corrispondente all'anzianità di servizio utile maturata,

se questa non è inferiore a quella assunta a limite di servizio per il collocamento a riposo

d'ufficio nel quadro 9 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077; negli altri casi, la pensione è

liquidata su un'anzianità pari al predetto limite ed è sottoposta alla ritenuta del 6 per cento

a favore del Fondo pensioni per il tempo corrispondente alla differenza tra gli anni

computati nella liquidazione della pensione e quelli complessivamente maturati dal

dipendente.

La disposizione del comma precedente, con la sola sostituzione del limite di servizio in

essa richiamato con quello di 15 anni stabilito dall'art. 219, secondo comma, si applica

anche nei confronti del personale che sia già titolare di pensione ordinaria diretta a carico

dello Stato o del Fondo pensioni.

L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni

anno di servizio utile.

Art. 223.- Dipendenti affetti da tubercolosi.

Al dipendente provvisto di pensione di guerra per infermità tubercolare, che cessa dal

servizio a causa di detta infermità, dichiarata contagiosa, si applicano le disposizioni

dell'art. 48.

Art. 224.- Dipendenti da imprese appaltatrici di servizi.

Per i dipendenti da imprese appaltatrici di servizi inquadrati nei ruoli organici dell'Azienda

autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 6 della legge 29 aprile 1971, n. 880, si

applica l'art. 10 della legge stessa.

Art. 225.- Diritto alla pensione privilegiata.

Il personale che, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, diviene invalido al

servizio ferroviario ha diritto alla pensione privilegiata.

Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti

dall'adempimento degli obblighi di servizio.

Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio

solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, al personale ferroviario si

applicano le disposizioni degli art. 73, art. 77 e art. 80, relative alla perdita dell'organo

superstite, alle malattie tropicali e al servizio di guerra.

Art. 226.- Misura della pensione privilegiata.

Salvo quanto disposto nel successivo art. 227, la pensione privilegiata è liquidata

aggiungendo al trattamento continuativo di quiescenza, spettante in rapporto alla durata

del servizio utile maturato, un supplemento corrispondente alla differenza fra il trattamento

continuativo predetto e quello calcolato su 30 anni di servizio utile o, se più favorevole, sul

numero di anni di servizio utile maturato, aumentato di 12.

Agli effetti del comma precedente, per trattamento continuativo di quiescenza si intende la

pensione normale calcolata in base agli anni di servizio utile maturati, se questi sono

superiori a 10, ovvero ad un'anzianità di servizio virtuale pari a 10 anni.

Il supplemento previsto nel primo comma è attribuito in misura proporzionale al grado di

riduzione della capacità lavorativa e, nel caso di concorso con una rendita di infortunio

spettante per lesioni o malattie professionali che abbiano determinato, come causa o

concausa, la cessazione dal servizio, per la parte eventualmente eccedente l'importo di

detta rendita.

Nei casi di cecità o di perdita totale di due arti, causate da fatti di servizio, la pensione

privilegiata è liquidata nella misura massima prevista dal primo comma dell'art. 222.

Art. 227.- Trattamento di confronto - Aggravamento.

In luogo del trattamento comprensivo della pensione privilegiata liquidata in applicazione

dell'articolo precedente e della rendita spettante in base alle norme sugli infortuni sul

lavoro e sulle malattie professionali, è attribuita, se più favorevole, la sola pensione

liquidata in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse

rimasto in servizio con la stessa qualifica fino alla data del collocamento a riposo d'ufficio

secondo l'ordinamento vigente della cessazione dal servizio.

Il trattamento privilegiato più favorevole risultante dall'applicazione del precedente comma

è attribuito in via definitiva, salvo quanto disposto dal successivo comma.

In caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni dipendenti da fatti di servizio si

osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 70.

Art. 228.- Casi particolari.

In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di pensione privilegiata che siano

assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni

concernenti i pensionati di guerra.

Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto

alla pensione privilegiata diretta o di reversibilità possono avvalersi della facoltà prevista

dall'art. 79.

Art. 229.- Diritto al trattamento di reversibilità.

In caso di morte in servizio dell'iscritto che abbia maturato 10 anni di servizio effettivo

ovvero in caso di morte del pensionato, hanno diritto alla pensione di reversibilità il

coniuge superstite, i figli e gli affiliati, i genitori e i collaterali, secondo le norme stabilite

dagli art. 81, art. 82, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86 e art. 87.

In caso di morte in servizio dell'iscritto che non abbia maturato l'anzianità di cui sopra, ma

che abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo, la vedova e gli orfani minorenni, di

cui ai citati art. 81 e art. 82, hanno diritto ad una indennità per una volta tanto.

Art. 230.- Misura della pensione di reversibilità.

La pensione di reversibilità è pari alle seguenti aliquote della pensione di cui era titolare il

dante causa ovvero, se questi è deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe

spettata alla data della morte:

a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;

b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: 40 per cento per un avente titolo; 50 per cento fino a

tre aventi titolo; 60 per cento per quattro o più aventi titolo;

c) coniuge superstite con orfani, avuti dal matrimonio con il dante causa: con uno o due,

65 per cento; con tre, 70 per cento; con quattro o più, 75 per cento. La quota di pensione,

corrispondente alla differenza tra l'aliquota determinata in rapporto al numero degli orfani

compartecipi e quella indicata alla lettera a), spettante al coniuge superstite, viene divisa

in parti uguali tra gli orfani quando alcuno di essi viva separato ovvero sia maggiorenne;

d) coniuge superstite con o senza orfani avuti dal matrimonio con il dante causa, in

concorso con figli di precedente matrimonio del dante causa: 50 per cento al coniuge con

o senza figli propri e 25 per cento ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro

numero.

La pensione assegnata al coniuge superstite con figli propri si considera liquidata, agli

effetti della ripartizione, nella percentuale che spetterebbe, ai sensi della precedente

lettera c), al nucleo familiare del coniuge stesso, se con esso non concorressero orfani di

precedente matrimonio del dante causa.

Nel caso in cui il coniuge superstite viva separato da alcuno dei figli propri compartecipi

ovvero uno di questi sia maggiorenne, al coniuge spettano, in relazione alla composizione

del proprio nucleo familiare, i 50 sessantacinquesimi, i 50 settantesimi o i 50

settantacinquesimi della pensione assegnata, mentre agli orfani è attribuita per quote

uguali, la parte restante.

In ogni caso le aliquote spettanti agli orfani minori del coniuge superstite, che con lui

convivono, vanno attribuite a quest'ultimo.

Qualora venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai figli, le rimanenti quote si

modificano secondo le norme precedenti. La stessa disposizione si applica per la

pensione dei collaterali.

Nel caso di separazione personale, di cui allo art. 81, commi quarto e sesto, la misura

dell'assegno alimentare che spetti al coniuge superstite è stabilita secondo la disposizione

dell'art. 88, penultimo comma.

Art. 231.- Misura dell'indennità una tantum - Criteri di ripartizione.

L'indennità per una volta tanto a titolo di reversibilità è pari a tanti dodicesimi della base

pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile maturati dal dante causa.

La predetta indennità è assegnata in misura intera alla vedova sola o che conviva con figli

avuti dal matrimonio con l'iscritto e sempre che non concorrano figli di precedente

matrimonio dell'iscritto medesimo.

Quando la vedova viva separata da alcuno o da tutti i figli, avuti dal matrimonio con il

dante causa, l'indennità viene ripartita nel modo seguente:

a) 50 sessantacinquesimi alla vedova e 15 sessantacinquesimi ai figli, se questi sono in

numero non superiore a due;

b) 50 settantesimi alla vedova e 20 settantesimi ai figli, se questi sono in numero di tre;

c) 50 settantacinquesimi alla vedova e 25 settantacinquesimi ai figli, se questi sono in

numero non inferiore a quattro.

Qualora concorrano la vedova con o senza figli avuti dal matrimonio con il dante causa e

figli di precedente matrimonio di quest'ultimo, l'indennità spetta per due terzi alla vedova

con o senza figli propri compartecipi e per un terzo ai figli di precedente matrimonio del

dante causa, qualunque sia il loro numero.

La ripartizione della quota di due terzi tra vedova e figli compartecipi va effettuata nel caso

previsto dal terzo comma del presente articolo, applicando le aliquote in esso stabilite in

rapporto al numero dei figli compartecipi.

L'indennità spetta per intero ai figli, se la vedova non vi ha diritto.

L'indennità ovvero la quota di essa spettante ai figli va divisa in parti uguali fra loro.

In ogni caso, le aliquote dell'indennità inerenti ai figli avuti dal matrimonio con il dante

causa, conviventi con la vedova, sono corrisposte a quest'ultima.

Art. 232.- Pensione privilegiata di reversibilità - Morte del dipendente in attività di servizio.

Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di

servizio, spetta ai congiunti indicati nell'art. 229 la pensione privilegiata di reversibilità.

La suddetta pensione si calcola applicando le percentuali di reversibilità di cui all'art. 230

agli importi del trattamento continuativo di quiescenza e del supplemento previsti dall'art.

226, primo comma, separatamente considerati. Se alcuno degli aventi titolo alla

reversibilità ha diritto ad una rendita di infortunio, questa va detratta dall'importo del

supplemento a lui spettante.

In luogo del trattamento, comprensivo della pensione di reversibilità privilegiata risultante

dall'applicazione del comma precedente e della eventuale rendita di infortunio, va

assegnata, se più favorevole, la pensione di reversibilità liquidata applicando le percentuali

previste dall'art. 230 alla pensione che sarebbe spettata al dipendente in base all'art. 227.

Art. 233.- Pensione privilegiata di reversibilità - Morte del pensionato.

La disposizione contenuta nell'articolo precedente si applica anche in caso di morte del

titolare di trattamento privilegiato diretto, quando la morte si sia verificata in conseguenza

della medesima infermità o lesione che aveva dato diritto a tale trattamento.

In caso di morte del titolare del trattamento privilegiato diretto, che sia dovuta ad altre

cause, il trattamento privilegiato di reversibilità spettante ai familiari di cui all'art. 229 è

liquidato applicando le percentuali stabilite dall'art. 230, al trattamento privilegiato diretto in

godimento.

Ai soli effetti indicati nel comma precedente, anche il dante causa che sia titolare del

trattamento previsto dall'art. 226 si considera, alla data della morte, in godimento del

trattamento costituito dalla sola pensione, liquidata con il criterio stabilito dall'art. 227.

Art. 234.- Scomparsa e irreperibilità.

Nei casi di scomparsa e di irreperibilità dell'iscritto, i familiari aventi diritto alla pensione di

reversibilità conseguono il relativo trattamento alle condizioni e con le modalità stabilite

dall'art. 91.

Art. 235.- Pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale "equo trattamento".

Ai congiunti degli aventi diritto alla pensione sul Fondo speciale "equo trattamento" a

carico dello esercizio ferroviario istituito con R.D. 21 ottobre 1923, n. 2529, sono estese le

disposizioni contenute negli art. 229 art. 230, art. 231, art. 232, art. 233, art. 234.

Agli effetti della determinazione della pensione di reversibilità, si applicano le norme di cui

al citato regio decreto, relative alla decurtazione dell'assegno liquidato dal Fondo per gli

addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza

sociale.

Art. 236.- Assegni accessori.

In aggiunta alla pensione, spettano, nella misura ed alle condizioni stabilite negli art. 94,

art. 96, art. 97, art. 98 e art. 99 del presente testo unico, la tredicesima mensilità, l'assegno

di caroviveri, le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale.

L'indennità integrativa speciale è dovuta anche al coniuge superstite, titolare di assegno

alimentare, nella percentuale stabilita per la determinazione della misura dell'assegno

stesso.

Ai titolari di pensione privilegiata, oltre agli assegni accessori previsti nel primo comma,

competono, alle condizioni e con le modalità stabilite dagli art. 100 e seguenti, l'assegno di

superinvalidità, l'assegno complementare, l'assegno di previdenza gli aumenti di

integrazione, l'indennità di assistenza e di accompagnamento, l'assegno di cura, l'assegno

per cumulo di infermità, l'assegno speciale annuo e l'indennità speciale annua.

Art. 237.- Riunione di servizi.

Nel caso in cui il dipendente abbia prestato servizi per i quali è previsto il trattamento di

quiescenza a carico del bilancio dello Stato o del Fondo pensioni, i vari periodi possono

essere riuniti ai fini di un unico trattamento secondo le norme applicabili in relazione alla

definitiva cessazione dal servizio.

Il trattamento di quiescenza sulla totalità dei servizi farà carico al Fondo pensioni se la

cessazione definitiva dal servizio abbia luogo presso l'Azienda autonoma delle ferrovie

dello Stato.

Art. 238.- Casi particolari di riunione di servizi.

Il dipendente dell'amministrazione ferroviaria passato, anteriormente al 15 novembre

1949, ad altra amministrazione statale con diritto a rimanere iscritto al Fondo pensioni

consegue un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati.

Tale trattamento, e quello di reversibilità, sono liquidati con le norme della presente parte

del testo unico e ripartiti tra il Fondo pensioni e lo Stato in proporzione della durata dei

servizi computabili rispettivamente resi dal dipendente.

Agli effetti del riparto, il compunto si effettua a mese intero, trascurando le frazioni di

mese.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale

ferroviario transitato in base al R.D.L. 4 agosto 1924, n. 1262, convertito nella legge 15

luglio 1926, n. 1263, al Ministero dei lavori pubblici, per il servizio delle nuove costruzioni

ferroviarie, e successivamente passato ad altra amministrazione statale. In tal caso, il

servizio reso alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici si considera prestato, ai fini

del riparto del trattamento di quiescenza, alle ferrovie dello Stato.

Art. 239.- Ricongiunzione di servizi resi alle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici.

La ricongiunzione dei servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e ad enti

pubblici è disciplinata dalle disposizioni della parte I, titolo VII, del presente testo unico.

Agli effetti della ricongiunzione, il servizio ferroviario è equiparato al servizio statale.

Art. 240.- Disposizioni comuni.

In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che abbia conseguito il

trattamento di quiescenza per il servizio reso in precedenza ne perde il godimento ed è

tenuto alla rifusione prevista dall'art. 117.

Ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla

base dei servizi riuniti o ricongiunti, si applicano le disposizioni comuni di cui all'art. 118.

Art. 241.- Posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.

Le norme sulla posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale,

di cui agli art. 124 art. 127, sono applicabili anche al personale delle ferrovie dello Stato.

Per gli effetti previsti dall'art. 126, l'assegno vitalizio di diritto a carico dell'Opera di

previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato è equiparato all'assegno vitalizio di

diritto a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali.

Art. 242.- Cumulo di pensioni e stipendi.

Le disposizioni della parte I, titolo IX, del presente testo unico, concernenti il cumulo di

pensioni e stipendi, si applicano anche al personale ferroviario quando uno di tali

trattamenti sia a carico del Fondo pensioni ovvero del bilancio dell'amministrazione

ferroviaria.

Art. 243.- Ritenute.

Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza non siano

state operate le ritenute in favore del Fondo pensioni, il relativo importo è trattenuto

sull'indennità per una volta tanto in unica soluzione e sulla pensione mediante ritenute

mensili in misura non superiore al quinto della pensione stessa.

Al trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni si applicano le disposizioni di cui

agli art. 141, ultimo comma, e art. 143, in materia di ritenute per assistenza sanitaria ed

imposte erariali, di sequestro, pignoramento e cessione della pensione, di recupero di

crediti e di prescrizioni delle rate di pensione.

TITOLO IV - PROCEDIMENTO

Art. 244.- Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi.

Il dipendente con diritto all'iscrizione al Fondo pensioni, all'atto dell'assunzione in servizio,

è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo resi in precedenza allo

Stato, compreso il servizio militare, o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di

pratica ed esercizio professionali riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza. La

dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

Salvo quanto disposto nel comma seguente si osservano gli art. 145, terzo, quarto, quinto

e sesto comma, art. 146, art. 147, art. 149, art. 150, art. 151, art. 152 e art. 153.

La ritenuta per contributo di riscatto, in caso di pagamento rateale, ha inizio dal secondo

mese successivo a quello in cui il provvedimento di riscatto dei servizi o di liquidazione

della pensione è comunicato all'interessato.

Art. 245.- Liquidazione del trattamento di quiescenza normale.

In tutti i casi di cessazione dal servizio, la competenza a liquidare il trattamento normale di

quiescenza diretto è devoluto al capo della divisione cui, in base all'ordinamento vigente, è

affidato, nell'ambito del servizio del personale ed in sede centrale, il servizio delle

pensioni.

Lo stesso organo provvede a liquidare il trattamento normale di reversibilità in caso di

morte del dipendente durante l'attività di servizio.

Quando spetta la pensione e non è possibile liquidarla tempestivamente, possono essere

disposte, in relazione ai servizi utili accertati, anticipazioni mensili sulla pensione, da

recuperare in sede di liquidazione definitiva.

La direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta normale

provvede a liquidare la pensione di reversibilità in caso di morte del pensionato.

Per la liquidazione dei trattamenti contemplati nei commi primo, secondo e quarto del

presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella parte

II, titolo II, capo I del presente testo unico, fatta eccezione per gli art. 154, art. 155 primo,

terzo ed ultimo comma, art. 161 e art. 162.

I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo sono definitivi.

Art. 246.- Trattamento privilegiato diretto - Iniziativa - Competenza.

Il trattamento privilegiato diretto è liquidato d'ufficio in caso di dispensa dal servizio

ferroviario per inidoneità fisica, riconosciuta dipendente da fatti di servizio.

In ogni altro caso, tale trattamento è liquidato a domanda degli interessati.

La domanda di trattamento privilegiato diretto deve contenere l'indicazione delle infermità

o lesioni per le quali il trattamento è richiesto e la specificazione dei fatti di servizio che le

determinarono. L'interessato può allegare alla domanda tutta la documentazione che

ritiene utile.

La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata al servizio centrale o al

compartimento presso il quale è stato prestato l'ultimo servizio.

La domanda non è ammessa se il dipendente:

a) ha lasciato decorrere il termine di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio o di

dieci anni da tale data in caso di parkinsonismo, senza chiedere l'accertamento della

dipendenza da fatti di servizio delle infermità o lesioni denunciate;

b) non ha richiesto, ove ne ricorra il caso, la visita per la revisione del trattamento di

quiescenza ai fini del riconoscimento della causa di servizio, nel termine e con le modalità

stabilite dall'art. 164 dello stato giuridico per il personale ferroviario, approvato con legge

26 marzo 1958, n. 425;

c) è stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica, non riconosciuta dipendente da fatti

di servizio anche a seguito della visita di revisione;

d) non è sottoposto, senza giustificato motivo, agli accertamenti sanitari entro il termine di

un anno dall'invito.

Nei casi previsti dal comma precedente, la domanda è respinta con provvedimento

definitivo del direttore del servizio centrale o del compartimento competente.

In tutti gli altri casi il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento

privilegiato diretto è adottato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile,

emesso previo parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Il

Ministro, qualora non condivida il parere del consiglio di amministrazione, fa risultare nel

decreto i motivi del dissenso.

Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento relativo al

trattamento privilegiato diretto e sempre che spetti la pensione normale sono corrisposte,

in relazione ai servizi utili accertati, anticipazioni mensili sulla pensione normale stessa da

recuperare in sede di liquidazione del trattamento definitivamente spettante.

Art. 247.- Trattamento privilegiato diretto - Istruttoria.

L'ufficio al quale è stata presentata la domanda di trattamento privilegiato diretto procede

all'accertamento dei fatti ed acquisisce il parere dell'ispettorato sanitario, nella cui

circoscrizione il richiedente ha la residenza.

All'ispettorato sanitario deve essere trasmesso un rapporto informativo sui fatti accertati,

redatto dal capo dell'ufficio, unitamente alla relativa documentazione amministrativa e

sanitaria.

Gli accertamenti sanitari sono eseguiti dall'ispettorato sanitario con l'osservanza delle

norme dettate dagli art. 172, art. 173 e art. 174.

All'ispettorato sanitario compete esprimere il proprio parere sulla dipendenza da fatti di

servizio delle infermità e delle lesioni denunciate, sull'ascrivibilità di esse per assimilazione

alle tabelle applicabili e sulle conseguenze che ne derivino relativamente alla capacità

lavorativa del dipendente.

Ricevuto il verbale contenente il parere dell'organo sanitario, l'ufficio competente cura la

trasmissione degli atti, per il tramite del servizio del personale, al consiglio di

amministrazione delle ferrovie dello Stato per il prescritto parere.

Art. 248.- Trattamento di reversibilità - Morte in servizio del dipendente.

La pensione privilegiata di reversibilità è liquidata di ufficio a favore della vedova e degli

orfani minorenni del dipendente deceduto per causa violenta nell'adempimento degli

obblighi di servizio.

Salvo quanto disposto dal comma precedente, in caso di morte del dipendente in attività di

servizio lo avente causa che ritenga la morte dovuta al servizio stesso deve presentare,

per conseguire la pensione privilegiata di reversibilità, motivata domanda al servizio

centrale o al compartimento presso il quale il dante causa prestava servizio.

La domanda, prodotta oltre il termine di cinque anni dalla data della morte del dipendente,

non è ammissibile; essa è respinta con provvedimento definitivo del direttore del servizio o

del compartimento competente.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il dipendente avesse

già chiesto l'accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni contratte.

Salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, alla liquidazione o al diniego della

pensione privilegiata di reversibilità si provvede con decreto del Ministro per i trasporti e

l'aviazione civile, adottato previo parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie

dello Stato ed in base al giudizio medico, quando sia ritenuto necessario, dell'ispettorato

sanitario competente, sulla relazione causale tra l'infermità o la lesione da cui è derivata la

morte del dipendente e i fatti denunciati.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli art. 246, ultimo comma, e art. 247.

Art. 249.- Trattamento di reversibilità - Morte dell'iscritto in quiescenza.

In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, la pensione privilegiata di

reversibilità è liquidata su domanda degli aventi diritto con decreto del Ministro per i

trasporti e l'aviazione civile.

Nel caso previsto dal comma precedente, se l'avente causa ritiene che la morte sia dovuta

all'infermità o alla lesione per la quale era stato attribuito il trattamento privilegiato diretto, il

Ministro competente provvede sulla domanda con proprio decreto dopo che sulla

domanda stessa si è pronunciato l'ispettorato sanitario ed ha espresso parere il consiglio

di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

In caso di morte dell'iscritto, verificatasi dopo la cessazione dal servizio, l'avente causa

che ritenga di aver titolo alla pensione privilegiata deve presentare domanda al servizio

centrale o al compartimento, presso il quale l'iscritto prestò l'ultimo servizio. Si osservano,

in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 247.

La domanda di cui al comma precedente è dichiarata inammissibile con provvedimento

definitivo del direttore del servizio o del compartimento competente se è presentata oltre il

termine perentorio di due anni dalla morte del dante causa ovvero se, pur essendo stata

prodotta entro il termine predetto, il dante causa sia incorso nelle decadenze stabilite

dall'art. 246, quinto comma, lettere a), b).

Art. 250.- Disposizioni comuni.

Salvo quanto disposto nei commi successivi, al trattamento di quiescenza a carico del

Fondo pensioni ed ai relativi assegni accessori si applicano le disposizioni comuni

contenute nella parte II, titolo II, capo III del presente testo unico.

Il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza può essere comunicato

all'interessato, oltre che nei modi stabiliti dall'art. 193, anche per il tramite

dell'amministrazione ferroviaria.

Gli accertamenti sanitari, relativamente agli aventi causa del dipendente deceduto in

attività di servizio, sono effettuati dall'ispettorato sanitario nella cui circoscrizione il

richiedente la pensione ha la residenza.

Art. 251.- Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento.

Le disposizioni di cui ai titoli III e IV della parte II del presente testo unico si applicano,

rispettivamente, al pagamento delle pensioni ferroviarie nonché alla revoca e alla modifica

dei provvedimenti relativi a dette pensioni.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 252.- Data di entrata in vigore.

Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto nell'articolo seguente.

Art. 253.- Norme sulla competenza degli uffici periferici.

Le disposizioni dell'art. 154, relative alla competenza degli uffici periferici a provvedere al

collocamento a riposo del personale per raggiungimento del limite di età e a liquidare il

trattamento normale diretto nonché le altre disposizioni che attribuiscono agli stessi uffici

la competenza ad adottare provvedimenti definitivi si applicano a decorrere dal I gennaio

1976.

Si applicano a decorrere dalla stessa data le disposizioni della parte terza che stabiliscono

nuove competenze ad adottare provvedimenti definitivi nei confronti del personale

dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 254.- Norme abrogate.

Sono abrogati il R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, il

R.D. 22 aprile 1909, n. 229, e successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le altre

norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,

vigenti alla data del 21 dicembre 1973, salve le disposizioni richiamate dal presente testo

unico.

Qualora nelle leggi o nei regolamenti sia fatto richiamo alle norme abrogate ai sensi del

comma precedente, si intendono richiamate le corrispondenti norme del presente testo

unico.

Sono, inoltre, abrogati l'art. 9, quinto comma, del D.Lvo C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, e le

altre norme che, per i dipendenti civili non di ruolo delle amministrazioni dello Stato,

comprese quelle con ordinamento autonomo, prevedono la perdita del diritto al

trattamento di cessazione dal servizio nei casi di licenziamento per motivi disciplinari o di

dimissioni volontarie.

Art. 255.- Norme sul controllo e sull'impugnabilità dei provvedimenti in materia di riscatto.

Le norme che regolano il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti relativi al riscatto

di servizi ai fini di quiescenza nonché le norme che regolano, l'impugnabilità di tali

provvedimenti sono applicabili anche per quanto concerne i provvedimenti di cui all'art.

149.

Art. 256.- Casi in corso di trattazione.

Ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data di entrata

in vigore del presente testo unico si applicano le disposizioni del testo unico, anche per gli

effetti anteriori alla data predetta.

Tuttavia le disposizioni del testo unico non possono essere applicate con decorrenza

anteriore al I gennaio 1958, data da cui ebbe effetto la legge 15 febbraio 1958, n. 46, nei

casi in cui il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di reversibilità, sia stato introdotto

da tale legge.

La base pensionabile non può essere determinata in misura diversa da quella prevista

dalle norme che erano applicabili alla data in cui la base stessa deve essere riferita.

Per quanto concerne gli assegni accessori del trattamento di quiescenza e gli aumenti

della pensione relativi alle indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo non

possono essere fissate decorrenza e misura diverse da quelle stabilite dalle disposizioni

che erano applicabili nei periodi relativamente ai quali detti assegni e aumenti spettano.

Art. 257.- Domande presentate dopo l'entrata in vigore del testo unico.

L'art. 256 si osserva anche nei casi di domande di trattamento di quiescenza presentate

dopo l'entrata in vigore del presente testo unico da dipendenti cessati dal servizio

anteriormente a tale data o dai loro aventi causa, nei confronti dei quali non sia stato già

emesso provvedimento ai fini di detto trattamento.

Art. 258.- Applicabilità a domanda di norme del testo unico.

I dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente

testo unico o i loro aventi causa hanno diritto, a domanda, all'applicazione nei propri

confronti delle seguenti norme:

a) art. 11, relativamente ai servizi che, ai sensi delle precedenti disposizioni, non erano

riscattabili né altrimenti computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale;

b) art. 12, relativamente alla computabilità dei servizi non di ruolo resi alle dipendenze

delle assemblee legislative ovvero degli enti e degli istituti di cui allo stesso articolo e

relativamente alla computabilità dei servizi di ruolo da parte dei dipendenti collocati a

riposo per causa diversa dal raggiungimento del limite di età;

c) art. 13, relativamente alla riscattabilità dei periodi di iscrizione agli albi professionali e

dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione;

d) art. 14, per quanto concerne la riscattabilità del servizio prestato, rispettivamente, in

qualità di incaricato tecnico, di amanuense di cancelleria e di amanuense ipotecario;

e) art. 42, secondo comma, relativamente all'anzianità minima di venti anni di servizio

effettivo stabilita per l'acquisto del diritto alla pensione normale da parte del dipendente

civile dimissionario;

f) art. 81, terzo comma, sul diritto alla pensione di reversibilità in favore della vedova del

pensionato;

g) art. 82 e art. 84, per la parte in cui, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità in favore

degli orfani maggiorenni e dei collaterali del dipendente statale o del pensionato, è

prevista l'età sessagenaria quale condizione alternativa di quella dell'inabilità a proficuo

lavoro;

h) art. 219, terzo comma, relativamente all'anzianità di servizio di venti anni stabilita per

l'acquisto del diritto a pensione da parte del personale ferroviario nei casi di decadenza e

di dimissioni dall'impiego;

i) art. 226, secondo comma, relativamente alla misura del trattamento continuativo di

quiescenza diretto, concorrente a determinare la pensione privilegiata ferroviaria;

l) art. 233, relativamente al criterio di determinazione della pensione privilegiata diretta ai

soli fini della reversibilità.

Se la domanda di cui al comma precedente è presentata entro un anno dalla data di

entrata in vigore del presente testo unico, le norme suindicate sono applicabili con effetto

dalla data predetta; negli altri casi sono applicabili con effetto dal primo giorno del mese

successivo a quello di presentazione della domanda.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico, che abbia da

far valere servizio o periodi di cui alle lettere a), b), c) o d), può presentare la domanda nel

termine perentorio di due anni dalla data predetta, qualora tale termine sia più favorevole

di quelli previsti dall'art. 147, primo e secondo comma. In caso di decesso il diritto può

essere esercitato dagli aventi causa nel termine stabilito dal terzo comma del citato

articolo.

Per i casi in corso di trattazione, di cui all'art. 256, le disposizioni richiamate nelle lettere da

e) a l) sono applicabili d'ufficio, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo

unico.

Nei casi di domande di trattamento di quiescenza, di cui all'art. 257, le disposizioni

richiamate nelle lettere da e) a l) sono applicabili anche senza espressa richiesta

dell'interessato. Se la domanda di trattamento di quiescenza è presentata entro un anno

dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le citate disposizioni sono

applicabili con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della

domanda.

Art. 259.- Revisione di provvedimenti.

Nel caso in cui le norme del presente testo unico, non indicate dall'art. 258, risultino più

favorevoli delle norme anteriori, l'interessato nei cui confronti sia stato già emesso

provvedimento definitivo può chiederne la revisione entro il termine perentorio di un anno

dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, con effetto dalla data stessa.

La domanda di revisione deve essere motivata, a pena di inammissibilità.

Art. 260.- Riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali.

Il dipendente cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente

testo unico, che, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 258, primo comma, chieda il

riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali ovvero dei periodi di pratica necessari

per il conseguimento dell'abilitazione, è tenuto al pagamento del contributo di riscatto

commisurato al 18 per cento dello stipendio spettante, alla data di presentazione della

domanda, al personale in attività di servizio che abbia qualifica o grado pari a quello

rivestito dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 261.- Riscatto di servizi resi ad enti diversi.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico può chiedere

entro il termine perentorio di un anno dalla data predetta, il riscatto totale o parziale dei

servizi di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli enti o

degli istituti di cui all'art. 12, verso pagamento di un contributo pari al 18 per cento dello

stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della

domanda, in relazione ai periodi riscattati. Se la domanda è presentata dopo la cessazione

dal servizio, il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima paga o retribuzione.

Nei casi di riscatto effettuato ai sensi del comma precedente non si applicano l'art. 6,

primo comma, e l'art. 12, secondo comma.

Art. 262.- Pensioni a onere ripartito.

Per i dipendenti statali che alla data di entrata in vigore del presente testo unico siano già

transitati ad altro ente di cui agli art. 113 e art. 116, si applicano le norme vigenti alla data

suddetta in materia di pensioni a onere ripartito, anche se non siano stati ancora emessi

provvedimenti definitivi.

La disposizione del comma precedente si osserva anche nei casi di passaggio al servizio

dello Stato di personale proveniente da altro ente di cui agli articoli sopra citati.

Il termine di decadenza stabilito dall'art. 151, comma terzo, è riaperto con effetto dalla data

di entrata in vigore del presente testo unico, nei riguardi del personale che non sia cessato

definitivamente dal servizio anteriormente a tale data.

Art. 263.- Pensione dell'I.N.P.S.

Nel caso in cui il dipendente acquisti il diritto alla pensione normale per effetto delle

disposizioni richiamate dall'art. 258, comma primo, lo Stato o il Fondo pensioni per il

personale delle ferrovie dello Stato subentrano nei diritti dell'interessato alla pensione a

carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, già liquidata ai sensi della legge 2

aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora non sia stata ancora liquidata la pensione a carico dell'Istituto suddetto, si applica

l'art. 127.

Il primo comma dell'art. 41 non si osserva per i dipendenti statali che, alla data di entrata in

vigore del presente testo unico, abbiano già ottenuto o chiesto il riscatto di servizi non di

ruolo con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 20, ultimo comma, della

legge 5 giugno 1951, n. 376.

Art. 264.- Assegno personale per titolari di pensione di reversibilità.

Nel caso in cui le pensioni spettanti, secondo le norme anteriori alla data di entrata in

vigore del presente testo unico, al coniuge e agli orfani del dipendente o del pensionato

siano di importo superiore alla quota loro dovuta ai sensi delle norme del testo unico

stesso, la differenza è conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile in occasione

di successivi aumenti della misura delle pensioni.

Art. 265.- Benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95.

Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non siano stati

ancora attribuiti i benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95, a favore degli invalidi

per servizio e dei loro congiunti, si osservano le disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23

della legge stessa.

Art. 266.- Personale del Ministero della difesa.

Nei confronti degli impiegati e degli operai non di ruolo del Ministero della difesa che, nel

periodo I gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del

contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n.

53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di

improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione, si

osservano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 214.

Art. 267.- Incaricati tecnici.

Nei confronti degli incaricati tecnici che, ai sensi del primo comma dell'art. 258, chiedono

l'applicazione dell'art. 14, lettera d), il contributo di riscatto è commisurato all'80 per cento

dello stipendio previsto, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, per la

qualifica iniziale del ruolo di appartenenza, se la domanda è presentata entro il termine

perentorio di un anno dalla data predetta.

Art. 268.- Operai dei monopoli di Stato.

Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio alla data di

entrata in vigore della legge 23 novembre 1971, n. 1024, hanno diritto di riscattare i servizi

di cui alla legge medesima, secondo le norme in essa contenute, salva l'applicazione delle

norme del presente testo unico, se più favorevoli.

Art. 269.- Personale scolastico dell'ex comune di Fiume.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che alla data del 31

dicembre 1933 risultavano iscritti al regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume

hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione loro spettante in base alle

norme del regolamento comunale già in vigore. La pensione è a totale carico dello Stato.

Art. 270.- Personale addetto alla tenuta di Racconigi.

Al personale addetto alla tenuta demaniale di Racconigi è riconosciuto, ai soli fini del

trattamento di quiescenza, il servizio di cui alla legge 3 novembre 1971, n. 1068, secondo

le norme contenute nella legge stessa.

Art. 271.- Matrimoni anteriori al 24 febbraio 1958.

Ai fini del diritto alla pensione vedovile spettante ai sensi delle disposizioni vigenti prima

dell'entrata in vigore del presente testo unico, la norma contenuta nell'articolo unico della

legge 28 aprile 1967, n. 264, relativa ai matrimoni anteriori alla pubblicazione della legge

15 febbraio 1958, n. 46, ha effetto dal I gennaio 1958.

Art. 272.- Orfani di dipendente o di pensionato deceduto anteriormente al I gennaio 1958.

E' riconosciuto diritto a pensione agli orfani maggiorenni del dipendente o del pensionato

deceduto anteriormente al I gennaio 1958, che siano stati conviventi a carico dello stesso

all'atto del suo decesso e che alla data suddetta fossero inabili al lavoro proficuo e

nullatenenti, anche se le condizioni di inabilità al lavoro e di nullatenenza non sussistevano

alla data di morte del dipendente o del pensionato.

La pensione spettante in applicazione del comma precedente decorre dal primo giorno del

mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 273.- Ciechi titolari di pensione di reversibilità.

I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di reversibilità per essere stati collocati al

lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e

di privati o per avere intrapreso un lavoro autonomo possono optare, entro trenta giorni

dalla cessazione dell'attività lavorativa, per la pensione di reversibilità di cui già godevano.

I ciechi di cui al comma precedente che hanno già cessato dall'attività lavorativa alla data

dall'entrata in vigore del presente testo unico possono esercitare la facoltà di opzione

entro un anno dalla stessa data.

Art. 274.- Procedimenti amministrativi in corso.

Per i procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza, in corso alla data del I

gennaio 1976, l'ufficio competente secondo le norme anteriori mantiene la competenza

sugli affari di cui è investito.

Tutti gli atti del procedimento, compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore del

presente testo unico, restano validi ad ogni effetto.

I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino alla data di entrata in

vigore del presente testo unico, restano validi ad ogni effetto.

I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino alla data di entrata in

vigore del presente testo unico, in conseguenza dei quali abbia già avuto inizio il

pagamento rateale del contributo a carico dell'interessato o siano stati già regolati i

rapporti tra lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, hanno integrale esecuzione secondo le norme anteriori

alla data suddetta.

Art. 275.- Regolamento.

Rimangono in vigore le norme regolamentari compatibili con le disposizioni del presente

testo unico sino a quando non sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica,

il nuovo regolamento.