Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro
08100 nuoro, via veneto, 41 tel 0784-234100   fax 0784-34704

Ministero della Pubblica Istruzione..

Direzione Generale per la Sardegna

 
 
   

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE:

 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 Il testo unico sul trattamento di previdenza. Buonuscita ENPAS.
 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 Il testo unico sul trattamento di quiescenza.
 Legge 08 agosto 1995, n. 335 La riforma sulle pensioni.
Tutte le norme su: Computo, Riscatto e Pensioni. Collegamento al sito Educazione scuola.

RISCATTI AI FINI DELL’INDENNITÀ DI BUONUSCITA. DPR 1032/73 Chi ha diritto alla prestazione.
Come si ottiene la prestazione.
Servizi valutabili.
COMPUTO E RISCATTI DEI PERIODI E/O SERVIZI AI FINI PENSIONISTICI. DPR 1092/73 La valutazione dei servizi.
Come si ottiene la prestazione.
Periodi e servizi riscattabili.
Periodi e servizi computabili.
LA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI EFFETTUATI CON ISCRIZIONE AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI. LEGGE 29/79 Che cos'è
La domanda
RICONGIUNZIONE ONEROSA DEI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI PRESSO I REGIMI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI. LEGGE 45/90 Che cos’è
La domanda

RISCATTI AI FINI DELL’INDENNITÀ DI BUONUSCITA. DPR 1032/73

         Ha diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita tutto il personale in servizio nell’amministrazione scolastica assunto con contratto a tempo indeterminato (ex ruolo) entro il 31/12/2000.
         La prestazione spetta al personale che cessa dal servizio per qualunque causa con almeno un anno di iscrizione al fondo.
         La buonuscita è liquidata d’ufficio ( senza domanda).
         Al personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000, si applica invece la disciplina sul trattamento di fine rapporto di lavoro ( prestazione prevista per i lavoratori del settore privato).
         Gli iscritti al fondo di previdenza (ex gestione ENPAS) hanno la facoltà di chiedere agli effetti della liquidazione della buonuscita, la valutazione dei servizi statali, civili, e militari prestati, valutabili, riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di pensione a carico dello Stato, non coperti da contributo previdenziale obbligatorio.

         La domanda di riscatto dei servizi valutabili, redatta su apposito modello Mod.PR 1 (Riscatti) va trasmessa all’INPDAP tramite l’istituzione scolastica di appartenenza, con gli allegati documenti e certificati di cui si chiede il riscatto.
         La domanda con gli allegati documenti e certificati deve inoltre essere trasmessa dall’istituzione scolastica all’INPDAP entro sei mesi dalla data di presentazione.
         La domanda di riscatto dei servizi valutabili, deve essere presentata in attività di servizio.

· Servizi prestati senza iscrizione al fondo presso Amministrazioni Pubbliche, purché non vi sia stata corresponsione di indennità di fine servizio
· Corso di laurea e di specializzazione
· Dottorato di ricerca
· Borsista, contrattista ed assistente universitario
· Servizio militare, etc…
Per una dettagliata elencazione dei periodi e/o servizi riscattabili si rimanda al sito www.inpdap.it

COMPUTO / RISCATTI DEI PERIODI E/O SERVIZI AI FINI PENSIONISTICI. DPR 1092/73.

  • La valutazione dei servizi ai fini della pensione può avvenire automaticamente ad iniziativa dell’ amministrazione, per i servizi utili ex se (Servizi di ruolo, servizi di incaricato a tempo indeterminato, servizio militare, servizi prestati presso le istituzioni scolastiche statali dall’ 1/1/1988 per i quali siano stati versati i contributi in conto entrata tesoro, etc.)

I tutti gli altri casi la valutazione dei servizi ai fini della pensione avviene solo previa istanza dell’interessato.

         Le domande di computo/riscatto devono essere presentate nei seguenti termini:
· Almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età; qualora il dipendente chieda il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite la domanda si considera tempestiva se presentata entro due anni dalla effettiva cessazione.
· Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo per motivi diversi, la domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.
         Dal 1/9/2000 le suddette istanze devono essere indirizzate e trasmesse all’INPDAP.
         Questo CSA ha provveduto a trasmettere all’INPDAP competente le domande pervenute dopo tale data, in quanto le domande presentate entro il 31/08/2000 devono essere definite da questo ufficio, al quale ci si potrà rivolgere per conoscere lo stato di trattazione della pratica.

  • Sono riscattabili, ossia riconoscibili a domanda con onere a carico dell’interessato i seguenti periodi e servizi:

- Servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’ INPS;
- La durata legale corsi universitari ( dal 13/07/1997 anche se non richiesti per il posto ricoperto)
- Servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute per i periodi in cui i servizi siano stati retribuiti
- I periodi intercorrenti tra la decorrenza giuridica e quella economica della nomina in ruolo
- I periodi di astensione facoltativa senza retribuzione.

  • Sono computabili, ossia riconoscibili a domanda, ma senza onere economico per l’interessato:

- i servizi prestati alle dipendenze dello Stato, di Enti parastatali e di diritto pubblico con versamento di contributi presso l’INPS.
- i servizi non di ruolo prestati dal 1/6/1974 alle dipendenze dello Stato.
- i servizi  prestati presso gli Enti di diritto pubblico.
 

Per una dettagliata elencazione dei periodi e/o servizi computabili/riscattabili si rimanda al sito www.inpdap.it.

LA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI EFFETTUATI CON ISCRIZIONE AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI. LEGGE 29/79

         Il lavoratore che ha contributi versati presso Enti diversi può chiederne la ricongiunzione, cioè l’unificazione, allo scopo di ottenere un’unica pensione calcolata su tutti i contributi versati.
         La ricongiunzione può essere gratuita o onerosa:
- Ricongiunzione gratuita dei periodi contributivi INPS – art. 6 Legge 29/79 e art. 2 legge 482/88.

Interessa tutti i dipendenti che a seguito della soppressione dell’Ente disposta con legge dello Stato o della Regione siano stati collocati presso un ente iscritto all’INPDAP. Es. personale dipendente dall’ex ESMAS.
- Ricongiunzione dei periodi ex art. 2 legge 29/79 (con onere)

  • La domanda di ricongiunzione dei vari periodi in un’unica gestione previdenziale deve essere presentata dall’iscritto in attività di servizio (cioè entro l’ultimo giorno di servizio)

RICONGIUNZIONE ONEROSA DEI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI PRESSO I REGIMI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI. LEGGE 45/90

         Il lavoratore che ha contributi versati presso gli Enti Previdenziali dei liberi professionisti può chiedere la ricongiunzione ai sensi della Legge 45/90 allo scopo di ottenere un’unica pensione calcolata su tutti i contributi versati.

  • La domanda 2 deve essere presentata dall’iscritto entro l’ultimo giorno di servizio. I superstiti devono presentare la domanda nel termine di due anni dalla data di decesso.