CSA Nuoro

Pensioni

Requisiti per Accedere al Trattamento Pensionistico

1) 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica.

2) 65 anni di età anagrafica e 19 anni di anzianità contributiva per le cessazioni entro il periodo 01/01/1999 - 31/12/2000; e 20 anni di anzianità contributiva per le cessazioni a partire dal 01/01/2001. Il personale femminile acquisisce il diritto a pensione con 60 anni di età anagrafica e anzianità contributiva come sopra specificato (19 anni o 20 anni a seconda della data di cessazione - D.L.vo 503/92 e L. 335/95).

Per il personale supplente e incaricato l’anzianità contributiva che dà diritto a pensione è di 20 anni ferma restando l’età anagrafica di 65 anni o 60 per il personale femminile.

3) in caso di requisiti diversi dai precedenti richiamati, occorre aver riguardo alla tabella sottoriportata (tab. D - art. 59, comma nove, della L. 449/97) che prevede due possibilità di uscita: una con età anagrafica e anzianità contributiva abbinate, l’altra solo in riferimento all’anzianità contributiva maturata:

anno età e anzianità anzianità
1998 53 e 35 36
1999 53 e 35 37
2000 54 e 35 37
2001 55 e 35 37
2002 55 e 35 37
2003 56 e 35 37
2004 57 e 35 38
2005 57 e 35 38
2006 57 e 35 39
2007 57 e 35 39
2008 57 e 35 40

Il Personale Scolastico cessa dal servizio con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico o accademico (per i conservatori di musica e belle arti) successivo alla data di presentazione della domanda; i requisiti debbono essere maturati entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione (L. 449/97) La domanda di cessazione deve essere prodotta o revocata entro la data stabilita annualmente dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; per l’anno 2004 è stata fissata la data del 10.01.Per i soli capi d’istituto secondo i termini stabili dal C.C.N.L. Area V Dirigenza Scolastica. L’amministrazione è tenuta a verificare il possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico e, nel caso in cui nella domanda di dimissioni non venga dichiarato di voler comunque interrompere il rapporto di lavoro, dar comunicazione entro le date stabilite all’interessato dell’eventuale mancato diritto; il richiedente ha cinque giorni di tempo dalla notifica per revocare la domanda (D.P.R. 351/98)

Il Personale Amministrativo può accedere al trattamento pensionistico di anzianità con scadenza trimestrale a seconda della data di maturazione del requisito alle date sottoindicate:

maturazione requisito decorrenza pensione con età pari o superiore a 57 anni decorrenza pensione con età inferiore a 57 anni
entro il I trimestre di ogni anno 1° luglio stesso anno 1° gennaio anno successivo
entro il II trimestre di ogni anno 1° ottobre stesso anno 1° gennaio anno successivo
entro il III trimestre di ogni anno 1° gennaio anno successivo 1° gennaio anno successivo
entro il IV trimestre di ogni anno 1° aprile anno successivo 1° aprile anno successivo

 L’età di 57 anni di cui alla tabella sopra riportata è richiesta ai soli fini della decorrenza della pensione e può essere compiuta anche il giorno precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.

La domanda di pensionamento di anzianità non può essere presentata prima di dodici mesi dalla data indicata per l’accesso al pensionamento; il mancato accesso a tale data comporta la decadenza della domanda (L. 449/97).

 Invalidità Non Dipendente da Causa di Servizio

In caso di riconoscimento di invalidità non dipendente da causa di servizio l’anzianità minima contributiva necessaria per acquisire il diritto a pensione è di 15 anni.

Qualora dall’invalidità derivi l’impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (per cessazioni a partire dal 01.01.96):

  • il diritto a pensione si consegue con cinque anni di anzianità contributiva minima di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità;
  • deve essere prodotta all’amministrazione di appartenenza apposita domanda, corredata da certificato medico, secondo i modelli allegati al D.M. 08.05.97 n. 187;
  • l’accertamento sanitario dello stato di inabilità è effettuato dalla Commissione Medica Ospedaliera;
  • il decesso del richiedente prima che venga sottoposto a visita medica non esclude il riconoscimento della pensione di inabilità;
  • nel caso in cui dagli accertamenti sanitari emerge la possibilità che nel tempo lo stato invalidante possa cessare, la Commissione Medica Ospedaliera ha facoltà di stabilire una data per la revisione dell’inabilità. In tale evenienza il provvedimento di pensione conterrà apposita annotazione (L. 335/95 e D.M.T. 187/97).

Invalidità Dipendente da Causa di Servizio (D.P.R. 1092/73 e D.P.R. 349/94)

L’interessato può produrre apposita istanza all’amministrazione di appartenenza per il riconoscimento di tale stato, oppure la stessa amministrazione può procedere d’ufficio qualora risulti che il dipendente abbia contratto infermità a seguito di eventi accaduti durante il servizio.

La visita per l’accertamento della dipendenza dell’inabilità da cause di servizio è effettuata dalla Commissione Medica Ospedaliera.

A seguito di tale riconoscimento, l’invalido può chiedere la liquidazione della pensione privilegiata, oppure, se in servizio, l’equo indennizzo.

Pensione ai Superstiti (L. 335/95)

Gli eredi del dipendente deceduto in servizio conseguono il diritto a pensione qualora lo stesso all’atto del decesso possa far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva oppure cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la data della morte (pre decessi intervenuti successivamente al 17.08.95).

Gli aventi diritto a pensione, in caso di decesso del dipendente o del pensionato, sono:

1) coniuge anche se separato. In caso di separazione con addebito di colpa al coniuge superstite, la pensione spetta a questi solo se titolare di assegno alimentare a carico del deceduto;

2) coniuge divorziato purché sia titolare di assegno di divorzio, non si sia risposato, il decesso del coniuge sia avvenuto dopo il 12.03.87, il rapporto di lavoro del deceduto sia iniziato prima dello scioglimento del matrimonio. Qualora il coniuge deceduto si sia risposato, il Tribunale può disporre che al coniuge superstite divorziato venga corrisposta una quota di pensione della parte spettante al coniuge legato da matrimonio al momento del decesso;

3) figli minori di anni 18;

4) figli studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21, a carico del deceduto e che non prestino lavoro retribuito;

5) figli studenti universitari per tutta la durata legale del corso di laurea e comunque non oltre il 26° anno di età, a carico del deceduto e che non prestino lavoro retribuito;

6) figlio inabili e a carico del deceduto;

In mancanza del coniuge e dei figli subentrano nel diritto a pensione:

1) genitori di età superiore a 65 anni che non siano titolari di pensione, a carico del deceduto;

2) fratelli celibi e sorelle nubili non titolari di pensione, a carico del deceduto e permanentemente inabili, purché non abbiano titolo a pensione i genitori.

Tutti i requisiti per aver diritto a pensione debbono essere posseduti alla data del decesso del dipendente o del pensionato.

 Liquidazione Una-Tantum e Costituzione di Posizione Assicurativa
(D.P.R. 1092/73 e L. 322/58)

L’una-tantum viene liquidata qualora il dipendente non raggiunga il diritto a pensione e possa far valere almeno un anno di servizio anche non continuativo e i cui periodi siano valutabili ai fini del trattamento pensionistico statale.

La costituzione della posizione assicurativa consiste nel trasferire all’I.N.P.S. la contribuzione relativa ai periodi di servizio prestati alle dipendenze dello Stato con ritenute conto tesoro. Tali contributi verranno poi utilizzati dall’ente di previdenza per la liquidazione della pensione a proprio carico.

In presenza di costituzione di posizione assicurativa si procede alla liquidazione dell’una-tantum soltanto se il relativo importo è superiore a quello che deve essere trasferito all’I.N.P.S.

 Liquidazione Indennità di Buonuscita (D.P.R. 1032/73)

Si ha diritto alla liquidazione della predetta indennità con almeno un anno di servizio continuativo di iscrizione al Fondo previdenza e credito. Si applica la prescrizione quinquennale decorrente dalla data in cui è sorto il diritto. In caso di decesso dell’iscritto la buonuscita spetta agli eredi per l’intero importo.

 Indennità di Fine Rapporto (-D.L.C.P.S. 207/47)

Viene liquidata in presenza di almeno un anno di servizio continuativo e l’iscrizione al fondo previdenziale, purché non si abbia diritto alla buonuscita e alla pensione a carico dello Stato. Non possono essere considerati i servizi con iscrizione al fondo previdenziale statale né quelli riscattati o computati ai fini della pensione statale.

I periodi per i quali è stata liquidata l’indennità di fine rapporto non possono essere riscattati ai fini della buonuscita e non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

 Cumulo tra Pensione e Redditi da Lavoro Dipendente (Part-Time - L. 554/88)

I dipendenti che cessano dal servizio con i requisiti previsti dalla tabella D (art. 59, comma 9, L. 449/97 - sopra riportata) possono chiedere di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e godere contestualmente sia del trattamento di quiescenza che quello di attività. La trasformazione ha la stessa decorrenza del trattamento pensionistico e la prestazione non può essere inferiore al 50% dell’orario pieno.

Naturalmente, sia il trattamento pensionistico che quello di attività debbono essere rapportati alle ore effettivamente prestate e il cumulo tra i due trattamenti non deve superare l’importo della retribuzione spettante al dipendente in servizio a tempo pieno.

Alla definitiva cessazione si ridetermina il trattamento pensionistico sulla totale anzianità maturata e si liquida l’indennità di buonuscita a cui non si provvede al momento della trasformazione del rapporto di lavoro.

Gli anni di servizio con orario ridotto si considerano, sia per la pensione che per la buonuscita, per intero ai fini del diritto, mentre ai fini della misura vengono proporzionalmente ridotti.

 Mobilità (D.P.R. 104/93)

I dipendenti che fruiscano della mobilità sono iscritti d’ufficio al regime pensionistico di destinazione. Entro sei mesi dalla data di assunzione in servizio nel nuovo ente possono chiedere il mantenimento della posizione assicurativa nel regime di provenienza. La domanda è irrevocabile e può essere presentata una sola volta.

Ai fini dell’indennità di fine rapporto, dalla data del passaggio, si applicano le disposizioni vigenti nell’amministrazione di destinazione. L’ente previdenziale di provenienza versa a quello di destinazione l’importo dell’indennità maturata che si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di fine rapporto. Per il diritto e la misura di tale indennità si valuta l’intera anzianità utile.

 Ricorsi

In materia pensionistica (comprese le questioni inerenti i riscatti, le ricongiunzioni e le ritenute sulla pensione) la competenza rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti.

In materia di buonuscita la giurisdizione è riconosciuta ai Tribunali Amministrativi Regionali.

 Documenti da produrre in carta semplice per la liquidazione della pensione diretta

  • dichiarazione personale di cui all’allegato n. 1 della circolare prot. n. 2777 del 13.04.87, in duplice copia;
  • certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva;
  • dichiarazione cumulativa da cui risulti:

a) se all’atto del collocamento a riposo si lasciano o meno debiti verso lo stato o terzi;

b) se si è provvisti o meno di altro stipendio o pensione, in caso affermativo si è tenuti ad indicarne l’ammontare annuo;

c) domicilio eletto per la riscossione della pensione ed attuale recapito completo di via e numero civico;

d) non aver prestato contemporaneamente al rapporto di impiego statale attività diverse retribuite;

  • copia del codice fiscale o dichiarazione sostitutiva;
  • copia dello stato militare debitamente parificato o dichiarazione sostitutiva;
  • certificato di servizio con l’indicazione analitica dei vari periodi, se il servizio fu effettuato con orario di cattedra o meno e con specificato a quale cassa previdenziale furono effettuati i versamenti contributivi, la decorrenza giuridica ed economica di assunzione di servizio nel caso che le stesse non coincidano, se per i mesi di chiusura estiva della scuola ci sia stata la corresponsione della retribuzione; la documentazione suddetta può essere sostituita con autocertificazione o segnalando le scuole in cui è stato effettuato il servizio;
  • nel caso di accredito in conto corrente bancario, si dovrà produrre delega rilasciata su apposito modulo per pensioni da ritirare presso l’istituto di credito.

 Documenti da produrre in carta semplice per la liquidazione della pensione indiretta

  • dichiarazione personale di cui all’allegato n. 1 della circolare prot. n. 2777 del 13.04.87, in duplice copia (v. allegati);
  • certificato di nascita degli eredi aventi diritto o dichiarazione sostitutiva;
  • certificato di morte del dipendente o dichiarazione sostitutiva;
  • certificato di stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
  • certificato di nascita del dipendente deceduto o dichiarazione sostitutiva;
  • certificato di matrimonio o dichiarazione sostitutiva;
  • dichiarazione cumulativa da cui risulti:

a) se il defunto all’atto del decesso abbia lasciato o meno debiti verso lo Stato o terzi;

b) se era provvisto o meno di altro stipendio o pensione, in caso affermativo si è tenuti ad indicarne l’ammontare annuo;

c) che lo stesso non prestava contemporaneamente al rapporto di impiego statale attività diverse retribuite;

  • dichiarazione degli eredi aventi diritto a pensione attestante l’eventuale rapporto di impiego in atto o altra attività lavorativa; nonché il domicilio eletto per la riscossione della pensione, attuale recapito completo di via e numero;
  • eventuale dichiarazione dei figli maggiorenni di voler riscuotere la propria quota parte di pensione separatamente dai genitori;
  • certificato di iscrizione, o dichiarazione sostitutiva, ad un corso universitario o altro corso di studio, solo per i figli maggiorenni;
  • copia del codice fiscale degli eredi e del defunto o dichiarazione sostitutiva;
  • copia dello stato militare debitamente parificato o dichiarazione sostitutiva;
  • certificato di servizio con l’indicazione analitica dei vari periodi, se il servizio fu effettuato con orario di cattedra o meno e con specificato a quale cassa previdenziale furono effettuati i versamenti contributivi, la decorrenza giuridica ed economica di assunzione di servizio nel caso che le stesse non coincidano, se per i mesi di chiusura estiva della scuola ci sia stata la corresponsione della retribuzione; la documentazione suddetta può essere sostituita con autocertificazione o segnalando le scuole in cui è stato effettuato il servizio;
  • nel caso di accredito in conto corrente bancario, si dovrà produrre delega rilasciata su apposito modulo per pensioni da ritirare presso l’istituto di credito;

dichiarazione sostitutiva di notorietà in duplice copia da cui risulti l’inesistenza di separazione legale, se il defunto abbia lasciato disposizioni testamentarie, l’indicazione degli eredi legittimi e per questi i dati anagrafici, di residenza e codice fiscale.