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l'accordo
sottoscritto in sede ARAN il 18 ottobre 2001, recepito
dall'art. 130 del CCNL sottoscritto il 24/07/2003,
disciplina una nuova procedura di conciliazione per il
personale del comparto Scuola. |
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In
particolare, l'art. 1 comma 1 del mezionato Accordo
prevede che nelle controversie individuali di lavoro il
tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art.
410 del C.P.C. può svolgersi, oltre che secondo le forme
previste dall'art. 66 del D.Lgs. n. 165/2001 e dal
C.C.N.Q. del 23.1.2001, anche sulla base della nuova
procedura descritta dallo stesso accordo. |
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La nuova
procedura di conciliazione è utilizzabile per tutte le
controversie, relative allo status di lavoratore
appartenente al comparto scuola, purché rientranti
nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario in
funzione di giudice del lavoro. |
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Il nuovo
modello di tentativo di conciliazione persegue la
duplice finalità: |
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garantire alle parti una più rapida definizione delle
controversie di lavoro attraverso una semplificazione,
nei tempi e nei costi, dei procedimenti contenziosi |
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ridurre, intervenendo con idonei strumenti deflativi, la
gran mole del contenzioso giudiziale rappresentando nel
contempo condizione di procedibilità per l'instaurazione
del giudizio davanti al giudice ordinario |
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Il tentativo
di conciliazione non può essere promosso se la
controversia riguarda la materia delle procedure
concorsuali, che, ai sensi dell'art. 65 comma 4 del
D.Lgs. n. 165/2001, è rimasta di competenza
giurisdizionale del giudice amministrativo. |
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In
conformità all'orientamento giurisprudenziale dominante: |
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"per procedura concorsuale per
l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni si intende ogni procedura concorsuale
finalizzata alla selezione del personale da assumere a
tempo determinato o indeterminato, dalla fase di
pubblicazione del bando di concorso sino
all'approvazione della graduatoria e degli atti
concorsuali". |
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N.B. - In
materia di reclutamento e mobilità la presente procedura
può essere esperita entro quindici giorni dalla data del
provvedimento impugnto. Decorso tale termine, il
tentativo di conciliazione può essere proposto al
Collegio di Conciliazione presso l'Ufficio Provinciale
del Lavoro competente per territorio. |
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Il tentativo
di conciliazione è attivabile, tramite un'apposita
istanza, consegnata a mano o spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, nei casi di
contestazione di atti prodotti dal: |
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Direttore Generale Regionale |
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Dirigente Responsabile del Centro Servizi Amministrativi |
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Dirigente Scolastico |
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Pertanto,
l'istanza, a seconda della competenza va inoltrata: |
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all'Ufficio Centrale del Contenzioso e all'Ufficio di
Segreteria della Conciliazione, istituiti presso
l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna -
Direzione Generale siti in Cagliari, Viale Regina
Margherita n. 6, quando si tratta di un atto adottato
dal Direttore Generale o quando il ricorrente è un
Dirigente Scolastico (scarica
il modello 1) |
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all'Ufficio Centrale del Contenzioso presso l'Ufficio
Scolastico Regionale della Sardegna - Direzione Generale
sito in Cagliari, Viale Regina Margherita n. 6 e
all'Ufficio di Segreteria della Conciliazione istituito
presso il Centro Servizi Amministrativi sito in Nuoro,
Via Veneto, 41 (ovvero quello territorialmente
competente) quando si tratta di un atto adottato dal
Dirigente Responsabile del CSA
(scarica
il modello 2) |
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al Dirigente Scolastico e all'Ufficio di Segreteria
della Conciliazione istituito presso il Centro Servizi
Amministrativi sito in Nuoro, Via Veneto, 41 (ovvero
quello territorialmente competente) quando si tratta di
un atto adottato dal Dirigente Scolastico (scarica
il modello 3) |
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L'istanza,
debitamente sottoscritta, deve contenere le generalità
del ricorrente (cognome e nome, luogo e data di nascita,
residenza), la natura del rapporto di lavoro
(determitato/indeterminato), i dati della scuola cui è
addetto (denominazione e sede), l'esposizione sommaria
dei fatti e delle ragioni a fondamento della richiesta
e, nel caso il lavoratore non intenda presentarsi
personalmente, gli estremi del soggetto delegato con
l'indirizzo a cui inoltrare le comunicazioni riguardanti
la procedura di conciliazione. In quest'ultimo caso
all'istanza deve essere allegata la fotocopia di un
documento di identità valido del ricorrente (delegante). |
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Nel caso il lavoratore
ricorrente dovesse decidere successivamente all'inoltro
dell'istanza di avvalersi di un rappresentante dovrà
inoltrare l'atto di delega, sufficiente nella forma
della scrittura privata, allegando la fotocopia di un
documento di identità valido. (scarica
il modello 4) |
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