Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro
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Ministero della Pubblica Istruzione..

Direzione Generale per la Sardegna

 
 

L'attività è rivolta al solo personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche.

 
generalità procedura
l'accordo sottoscritto in sede ARAN il 18 ottobre 2001, recepito dall'art. 130 del CCNL sottoscritto il 24/07/2003, disciplina una nuova procedura di conciliazione per il personale del comparto Scuola.
In particolare, l'art. 1 comma 1 del mezionato Accordo prevede che nelle controversie individuali di lavoro il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 del C.P.C. può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall'art. 66 del D.Lgs. n. 165/2001 e dal C.C.N.Q. del 23.1.2001, anche sulla base della nuova procedura descritta dallo stesso accordo.
La nuova procedura di conciliazione è utilizzabile per tutte le controversie, relative allo status di lavoratore appartenente al comparto scuola, purché rientranti nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Il nuovo modello di tentativo di conciliazione persegue la duplice finalità:
- garantire alle parti una più rapida definizione delle controversie di lavoro attraverso una semplificazione, nei tempi e nei costi, dei procedimenti contenziosi
- ridurre, intervenendo con idonei strumenti deflativi, la gran mole del contenzioso giudiziale rappresentando nel contempo condizione di procedibilità per l'instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario
Il tentativo di conciliazione non può essere promosso se la controversia riguarda la materia delle procedure concorsuali, che, ai sensi dell'art. 65 comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, è rimasta di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.
In conformità all'orientamento giurisprudenziale dominante:
"per procedura concorsuale per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni si intende ogni procedura concorsuale finalizzata alla selezione del personale da assumere a tempo determinato o indeterminato, dalla fase di pubblicazione del bando di concorso sino all'approvazione della graduatoria e degli atti concorsuali".
N.B. - In materia di reclutamento e mobilità la presente procedura può essere esperita entro quindici giorni dalla data del provvedimento impugnto. Decorso tale termine, il tentativo di conciliazione può essere proposto al Collegio di Conciliazione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro competente per territorio.
Il tentativo di conciliazione è attivabile, tramite un'apposita istanza, consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nei casi di contestazione di atti prodotti dal:
- Direttore Generale Regionale
- Dirigente Responsabile del Centro Servizi Amministrativi
- Dirigente Scolastico
Pertanto, l'istanza, a seconda della competenza va inoltrata:
- all'Ufficio Centrale del Contenzioso e all'Ufficio di Segreteria della Conciliazione, istituiti presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna - Direzione Generale siti in Cagliari, Viale Regina Margherita n. 6, quando si tratta di un atto adottato dal Direttore Generale o quando il ricorrente è un Dirigente Scolastico (scarica il modello 1)
- all'Ufficio Centrale del Contenzioso presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna - Direzione Generale sito in Cagliari, Viale Regina Margherita n. 6 e all'Ufficio di Segreteria della Conciliazione istituito presso il Centro Servizi Amministrativi sito in Nuoro, Via Veneto, 41 (ovvero quello territorialmente competente) quando si tratta di un atto adottato dal Dirigente Responsabile del CSA (scarica il modello 2)
- al Dirigente Scolastico e all'Ufficio di Segreteria della Conciliazione istituito presso il Centro Servizi Amministrativi sito in Nuoro, Via Veneto, 41 (ovvero quello territorialmente competente) quando si tratta di un atto adottato dal Dirigente Scolastico (scarica il modello 3)
L'istanza, debitamente sottoscritta, deve contenere le generalità del ricorrente (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza), la natura del rapporto di lavoro (determitato/indeterminato), i dati della scuola cui è addetto (denominazione e sede), l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni a fondamento della richiesta e, nel caso il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, gli estremi del soggetto delegato con l'indirizzo a cui inoltrare le comunicazioni riguardanti la procedura di conciliazione. In quest'ultimo caso all'istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido del ricorrente (delegante).

Nel caso il lavoratore ricorrente dovesse decidere successivamente all'inoltro dell'istanza di avvalersi di un rappresentante dovrà inoltrare l'atto di delega, sufficiente nella forma della scrittura privata, allegando la fotocopia di un documento di identità valido. (scarica il modello 4)